Cassazione Penale, Ordinanza n. 37715/2025 del 19/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, sottoscritto con firma autenticata, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania dell'8 luglio 2025. Il motivo decisivo del ricorso, per quanto desumibile dal testo, non riguarda il merito della condanna ma l'impugnazione stessa: la Corte rileva infatti che il ricorso è stato presentato direttamente dalla parte, senza sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. dopo la riforma del 2017. La Corte osserva inoltre che sono irrilevanti sia l'autenticazione della firma da parte di un legale, sia la sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato o della delega al deposito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p., che richiede la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte; la sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista è requisito di ammissibilità. Sono irrilevanti l'autenticazione della firma del ricorso e la sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato o della delega al deposito.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue ... la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché ... al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando vi siano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata equitativamente nel caso concreto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se proposto personalmente dall'imputato, poiché l'atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- L'autenticazione della firma del ricorso da parte di un avvocato non sana il difetto di sottoscrizione richiesto dall'art. 613 c.p.p., perché non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto impugnatorio.
- La sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo o della delega al deposito è irrilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte deve applicare l'art. 616 c.p.p. con condanna alle spese e, se sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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