Cassazione Penale, Ordinanza n. 37536/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due soggetti, già condannati in primo grado e con sentenza confermata in appello, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Venezia che aveva riconosciuto la loro responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata. Il primo ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avesse mal qualificato la sua posizione e che non sussistessero i presupposti per ritenerlo concorrente esterno nel reato. Il secondo motivo ha censurato la motivazione della sentenza d'appello per contrasto con i principi espressi da un precedente citato dalla difesa, contestando la ricostruzione del dolo e degli elementi oggettivi del reato. Il terzo motivo ha lamentato l'insussistenza della qualifica soggettiva necessaria per l'integrazione della bancarotta fraudolenta, assumendo che la Corte di merito avesse errato nell'attribuire al ricorrente una veste idonea a integrare il reato. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure, in larga parte, meri tentativi di rivalutazione del fatto e del compendio probatorio, non consentiti in sede di legittimità, e ha ribadito i principi in materia di dolo generico e di natura di pericolo concreto della bancarotta patrimoniale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che il primo motivo era solo la riproposizione di doglianze già esaminate e correttamente respinte in appello, con motivazione congrua e coerente della Corte territoriale; ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui non vi è violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando il soggetto venga condannato come concorrente esterno in bancarotta fraudolenta anziché come amministratore di fatto, a parità di condotta distrattiva. Il secondo motivo è stato giudicato generico e manifestamente infondato perché invocava in modo isolato un precedente non consolidato, in contrasto con la giurisprudenza dominante che richiede, per la bancarotta fraudolenta patrimoniale, il dolo generico e non la consapevolezza dello stato di insolvenza o lo scopo di danneggiare i creditori. Il terzo motivo è stato considerato generico per indeterminatezza, oltre che manifestamente infondato, poiché mirava a ottenere una nuova lettura delle prove sulla posizione soggettiva del ricorrente, attività preclusa alla Cassazione. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La diversa qualificazione del soggetto come concorrente esterno, anziché come amministratore di fatto, non integra violazione del principio di correlazione se resta invariata l'azione distrattiva contestata e accertata.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve indicare in modo specifico gli elementi posti a base della censura; la mera genericità o indeterminatezza determina inammissibilità.
Massime di principio
- Nella bancarotta fraudolenta patrimoniale il dolo richiesto è generico: non occorre la consapevolezza dello stato di insolvenza, né l'intenzione di recare pregiudizio ai creditori o di provocare il dissesto; è sufficiente la consapevole destinazione del patrimonio sociale a finalità estranee all'impresa, con condotte idonee a ledere la garanzia patrimoniale.
- Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è costruito come reato di pericolo concreto: rileva la probabilità che la condotta depauperativa comprometta la garanzia dei creditori, non essendo necessario dimostrare un nesso causale tra l'atto distrattivo e il successivo fallimento o dissesto.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio o proporre una diversa lettura dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito; tali doglianze sono inammissibili perché estranee alla funzione della Corte di cassazione.
- Il principio di correlazione tra accusa e sentenza non è violato quando il giudice condanna il soggetto come concorrente esterno in bancarotta anziché come amministratore di fatto, purché resti invariato il nucleo fattuale della condotta distrattiva contestata.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e argomentato: la pedissequa riproposizione delle doglianze già respinte nei gradi di merito, senza confrontarsi con la motivazione impugnata, integra un motivo solo apparente e quindi inammissibile.
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