Cassazione Penale, Ordinanza n. 37681/2025 del 19/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di primo grado l'imputato era stato prosciolto dal Tribunale di Macerata per la vendita di 3.269 occhiali da sole recanti un marchio CE non conforme, ritenuto riconducibile all'acronimo "China Export", con applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione: secondo la tesi accusatoria, il giudice avrebbe attribuito rilievo, in modo illogico e contraddittorio, alla circostanza che la merce fosse stata sequestrata, elemento ritenuto estraneo alla valutazione della gravità/offensività della condotta. In udienza il difensore ha sostenuto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, rilevando che la valutazione ex art. 131-bis c.p. è giudizio di merito e che il sequestro e la confisca dell'intero stock avrebbero correttamente inciso sul giudizio di offensività concreta e sulla tenuità del fatto.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'atto proposto dal Procuratore generale fosse un ricorso immediato per cassazione avverso una sentenza appellabile e che, poiché veniva dedotto un vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., il ricorso non potesse essere proposto per saltum. Applicando l'art. 569, comma 3, c.p.p., ha quindi convertito il ricorso in appello e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per l'ulteriore corso. Non vi è stata, dunque, una decisione nel merito sulla correttezza della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., ma solo una statuizione processuale sulla forma dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
richiamato come causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto applicata dal giudice di merito; la Corte non entra nel merito della sua corretta applicazione.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
indica il vizio di motivazione dedotto dal ricorrente; la sua proposizione impedisce il ricorso per saltum.
art. 569, comma 3, c.p.p.
preclude il ricorso diretto per cassazione quando sono dedotti motivi di motivazione e impone la conversione del ricorso in appello se la sentenza era appellabile.
Massime di principio
- Il ricorso immediato per cassazione non è proponibile per saltum quando investe una sentenza appellabile e deduce, anche solo come unico motivo, il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; in tale caso opera la conversione in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p.
- La verifica sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo nei limiti del difetto di motivazione o dell'omessa considerazione dei parametri normativi, ma nel caso esaminato la Corte non ha affrontato il merito per ragioni processuali.
- Quando l'impugnazione è qualificabile come ricorso immediato per cassazione contro sentenza appellabile e contiene una censura sulla motivazione, il giudice di legittimità deve limitarsi a convertire l'atto nel mezzo corretto e a trasmettere gli atti al giudice di appello competente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37715/2025 del 19/11/2025
- ordinanza_penale · 19 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37716/2025 del 19/11/2025
- ordinanza_penale · 19 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37725/2025 del 19/11/2025
- ordinanza_penale · 19 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37726/2025 del 19/11/2025
- ordinanza_penale · 19 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37763/2025 del 19/11/2025
- ordinanza_penale · 18 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37536/2025 del 18/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →