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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37726/2025 del 19/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda una definizione del procedimento con applicazione della pena su richiesta delle parti per plurimi episodi di bancarotta fraudolenta distrattiva, dissipativa e per operazioni dolose. L'imputato ricorrente censurava, con un unico motivo, la sentenza di patteggiamento limitatamente al capo B) del capo A.1), deducendo violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto. Sosteneva che il giudice avrebbe dovuto riconoscere una diversa lettura della condotta, poiché l'incameramento da parte della società fallita del finanziamento avrebbe determinato un accrescimento del patrimonio e quindi non integrerebbe la bancarotta fraudolenta distrattiva. La doglianza era quindi incentrata sulla correttezza della qualificazione giuridica recepita nel patteggiamento e sulla pretesa necessità di una diversa sussunzione del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ricordato che, contro la sentenza di patteggiamento, è deducibile l'erronea qualificazione giuridica del fatto solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità, e la verifica va condotta sulla base del capo di imputazione, della motivazione della sentenza e dei motivi di ricorso. Nel caso concreto ha ritenuto che la contestazione descrivesse una condotta di sottoscrizione di un prestito infruttifero destinato a finanziare l'acquisizione di altra società, acquisizione mai avvenuta, con conseguente indebitamento: una dinamica che è coerente con la bancarotta fraudolenta distrattiva. Ha inoltre osservato che il ricorso era generico, perché non indicava in concreto perché e come il giudice avrebbe omesso il controllo sulla congruità tra fatto e qualificazione. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    nel patteggiamento il giudice deve verificare anche la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, per evitare un accordo improprio sulla imputazione e sui reati

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    consente di dedurre in cassazione l'errore di diritto relativo all'erronea qualificazione giuridica del fatto, nei limiti individuati dalla giurisprudenza

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento, confermando la natura restrittiva delle impugnazioni

  • art. 112 Cost.

    evocato per sottolineare che il patteggiamento non può tradursi in una negoziazione dell'accusa in violazione dell'obbligatorietà dell'azione penale

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    prevede la declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito per le impugnazioni proposte per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento può denunciarsi in cassazione l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ma solo se l'errore è manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità.
  • Il controllo di legittimità sulla qualificazione giuridica in sede di patteggiamento va svolto esclusivamente sulla base del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi di ricorso.
  • Non è ammissibile un ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura della vicenda senza indicare specificamente gli elementi dai quali risulterebbe l'eccentricità della qualificazione contestata.
  • In materia di bancarotta fraudolenta distrattiva, il depauperamento della società può derivare non solo da un esborso effettivo di denaro, ma anche dall'assunzione di obbligazioni prive di apprezzabile collegamento con l'attività imprenditoriale, specie se in una situazione di grave sofferenza debitoria.
  • La sottoscrizione di un finanziamento o di un'obbligazione finalizzata a operazioni mai realizzate e idonea a generare indebitamento può integrare una condotta distrattiva se produce un depauperamento patrimoniale della società fallita.
  • Nel giudizio di cassazione contro il patteggiamento, la genericità del motivo comporta l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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