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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37716/2025 del 19/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato già condannato in appello e con ricorso per cassazione rigettato con sentenza del 12 dicembre 2024, contro la quale è stato proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per asseriti errori di fatto della Corte di cassazione. In via incidentale, la difesa ha chiesto la sospensione dell'esecuzione della sentenza definitiva, deducendo che il ricorso straordinario aveva concrete probabilità di accoglimento e che l'esecuzione avrebbe inciso ingiustamente sulla libertà personale. Gli errori di fatto denunciati riguardavano: 1) il rigetto dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per la sovrapposizione temporale, spaziale e soggettiva di due camere di consiglio del Tribunale di Matera; 2) l'affermazione di inammissibilità della richiesta di riqualificare il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente dal comma 1 al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, richiesta formulata nei motivi nuovi di appello. La difesa sosteneva che, ove tale riqualificazione fosse stata accolta, il reato sarebbe risultato prescritto prima della sentenza di primo grado e ciò avrebbe inciso significativamente sul trattamento sanzionatorio complessivo, essendo il capo relativo agli stupefacenti il reato più grave nel giudizio di continuazione. La Corte di cassazione, decidendo solo sull'istanza cautelare di sospensione e non sul ricorso principale, ha ritenuto insussistente il fumus necessario e ha negato che ricorressero i casi di eccezionale gravità richiesti dall'art. 625-bis, comma 2, c.p.p.

La decisione

La Corte ha esaminato esclusivamente l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta unitamente al ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. e l'ha rigettata. Ha ritenuto che non fosse configurabile la "eccezionale gravità" richiesta dalla norma, perché: quanto alla dedotta nullità della sentenza di primo grado, la censura investiva una valutazione in diritto non sindacabile in questa fase; quanto alla pretesa riqualificazione del reato in materia di stupefacenti, la difesa non aveva contrastato specificamente l'affermazione di inammissibilità fondata sul fatto che la questione non era stata dedotta nei motivi originari di appello ma solo nei motivi nuovi, che non possono ampliare autonomamente il thema decidendum. Di conseguenza, mancava il fumus di fondatezza del ricorso straordinario e la sospensione del titolo esecutivo non poteva essere concessa.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    La sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata può essere concessa solo nei casi di eccezionale gravità; la valutazione è incidentale e richiede un fumus particolarmente qualificato sulla probabile fondatezza del ricorso straordinario.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La richiesta di riqualificazione della condotta in termini di lieve entità è stata ritenuta non utilmente scrutinabile in sede incidentale, perché dedotta tardivamente nei motivi nuovi e non nei motivi originari di appello.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato solo per evidenziare che il reato in materia di stupefacenti costituiva il reato più grave nel giudizio di continuazione e che una sua eventuale prescrizione avrebbe inciso sul trattamento sanzionatorio complessivo.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    I motivi nuovi di appello devono investire i capi o punti già toccati dall'impugnazione originaria; non possono introdurre per la prima volta questioni autonome e distinte, come la riqualificazione del fatto in termini di lieve entità.

  • art. 512-bis c.p.

    Norma richiamata per il capo F, relativo alla fittizia interposizione di terzi nella conduzione di un locale al fine di sottrarlo a possibili misure di prevenzione patrimoniali.

  • art. 625-bis c.p.p.

    Procedura straordinaria per errore materiale o di fatto invocata dalla difesa per ottenere la correzione dell'asserito errore e, in via incidentale, la sospensione dell'esecuzione.

  • art. 638-bis c.p.p.

    Non citato.

Massime di principio

  • Nel procedimento incidentale di sospensione dell'esecuzione ex art. 625-bis c.p.p. il giudice non può compiere un riesame pieno del ricorso straordinario, ma solo una verifica sommaria della presenza di un fumus particolarmente evidente e qualificato.
  • La sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza definitiva è misura eccezionale, concedibile solo quando la probabilità di accoglimento del ricorso straordinario emerga in modo immediato e prima facie e quando il pregiudizio esecutivo prospettato sia effettivamente grave.
  • Un'eccezione processuale già decisa con valutazione in diritto non è sindacabile, in sede incidentale ex art. 625-bis c.p.p., come se fosse un errore di fatto.
  • I motivi nuovi di appello non possono introdurre per la prima volta questioni autonome non contenute nei motivi originari; se la nuova doglianza amplia il thema decidendum oltre i punti impugnati inizialmente, essa è inammissibile.
  • La deduzione di un errore di fatto deve essere specifica e deve confrontarsi con la reale ratio della decisione impugnata; in mancanza, il ricorso straordinario resta generico e non fonda il fumus necessario alla sospensione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

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