Cassazione Penale, Ordinanza n. 37725/2025 del 19/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello, resa all'esito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva riformato la decisione di primo grado rideterminando la pena per plurimi episodi di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva e documentale, dichiarati unificati dalla continuazione e aggravati dal rilevante danno patrimoniale. Il ricorrente, dopo aver rinunciato in appello a tutti i motivi salvo quelli sul trattamento sanzionatorio, proponeva tre censure: 1) deduceva la prescrizione del reato di bancarotta del capo B, sostenendo che il termine fosse maturato prima della sentenza di secondo grado; 2) lamentava che la motivazione fosse apparente e incongrua per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 3) sosteneva che, per l'assoluzione del coimputato da un capo concorrente, avrebbe dovuto conseguirne una riduzione della pena complessiva anche nei suoi confronti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che per il capo B il termine massimo di prescrizione non era ancora decorso, poiché nella determinazione del termine occorre tener conto anche dell'aggravante ad effetto speciale del danno patrimoniale di rilevante gravità ex art. 219, comma 1, l.fall., oltre alla pluralità dei fatti di bancarotta. Ha poi ritenuto inammissibili il secondo e il terzo motivo perché, nel concordato in appello, la rinuncia ai motivi di gravame preclude la deduzione in cassazione di censure relative al trattamento sanzionatorio, salvo il caso di pena illegale, non configurabile nel caso concreto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
nel concordato in appello la rinuncia ai motivi di gravame limita la cognizione del giudice di secondo grado e preclude, in cassazione, le doglianze rinunciate salvo questioni ammissibili nei limiti del rito e della pena illegale
richiamato dal ricorrente per denunciare vizio di motivazione e trattamento sanzionatorio
richiamato dal ricorrente per censurare la prescrizione e altri vizi motivazionali
la Corte ribadisce che, nel concordato in appello, il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per cause estintive o di merito non devolute
ai fini della prescrizione si considera la pena prevista per il reato e gli aumenti per le aggravanti ad effetto speciale
aggravante ad effetto speciale del danno patrimoniale di rilevante gravità, rilevante nel calcolo della prescrizione
art. 219, comma 2, n. 1, l.fall.
aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, applicata dal giudice di merito
disciplina la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
richiamato per la definizione de plano dell'inammissibilità
art. 1, comma 56, L. 23 giugno 2017, n. 103
ha reintrodotto il c.d. patteggiamento in appello
art. 34, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
ha parzialmente modificato la disciplina del concordato in appello
Massime di principio
- Nel concordato in appello, la rinuncia ai motivi di impugnazione produce una preclusione processuale ampia: il giudice di secondo grado e la Cassazione non possono scrutinare i motivi rinunciati, salvo questioni ammissibili come la validità della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero, il contenuto difforme della decisione o la pena illegale.
- La deduzione in cassazione della prescrizione maturata prima della sentenza resa all'esito di concordato in appello è ammissibile solo se il termine risulta effettivamente decorso; nel calcolo della prescrizione vanno considerate anche le aggravanti ad effetto speciale che incidono sulla pena base ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.
- Nel giudizio di concordato in appello, la richiesta relativa alla sola misura della pena assorbe e preclude, se espressamente rinunciati, i motivi diretti al riconoscimento delle attenuanti generiche o ad altre riduzioni del trattamento sanzionatorio, salvo che si alleghi una pena illegale.
- La pena è illegale solo quando sia fuori dai limiti edittali o comunque diversa da quella prevista dalla legge; non integra illegalità la mera contestazione del quantum concordato entro i limiti legali.
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