Cassazione Civile, Ordinanza n. 01198/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia origina da una domanda di liquidazione dei compensi professionali presentata dal difensore di due parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato per l'attività svolta in un giudizio di appello. L'istanza era stata dichiarata inammissibile perché proposta dopo la chiusura della fase processuale cui si riferiva; dopo un primo ricorso proposto ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e il successivo riassunto davanti alla Corte d'appello, il giudice del merito ha sollevato d'ufficio regolamento di competenza, ritenendo che la domanda fosse stata correttamente introdotta con rito ordinario davanti al Tribunale e che quindi la Corte d'appello non fosse funzionalmente competente. Il difensore si è costituito chiedendo l'accoglimento del regolamento, sostenendo l'autonomia dell'azione per il pagamento del credito professionale. Il punto centrale del ricorso riguarda quindi l'individuazione del rimedio esperibile contro il mancato riconoscimento del compenso e del giudice competente a decidere sull'istanza di liquidazione nel patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il regolamento sollevato d'ufficio e ha affermato che, in materia di patrocinio a spese dello Stato, l'omessa adozione di un provvedimento di accoglimento o rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso del difensore equivale a un diniego; contro tale esito è esperibile esclusivamente il rimedio previsto dall'art. 170 d.P.R. n. 115/2002, richiamante l'art. 15 d.lgs. n. 150/2011. La Corte ha quindi riaffermato la competenza funzionale del giudice del procedimento nel quale l'attività difensiva è stata svolta e ha escluso che fosse corretta la soluzione che spostava la controversia sul Tribunale come giudice di primo grado in via ordinaria. Nel dispositivo la Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio e ha rimesso le parti dinanzi alla Corte d'appello di Napoli, con termine per la riassunzione; non ha provveduto sulle spese e ha escluso l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
istanza di liquidazione presentata dopo l'adozione del provvedimento che aveva chiuso la fase cui si riferiva la richiesta
la tempestività dell'istanza è tema rilevante nel procedimento di liquidazione, ma la decisione chiarisce che il rimedio contro il mancato riconoscimento del compenso va individuato nelle norme speciali del patrocinio a spese dello Stato.
costituisce il rimedio avverso il diniego o la mancata pronuncia sull'istanza di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato; è l'unico strumento per contestare il mancato riconoscimento del compenso.
le controversie previste dall'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 sono regolate dal rito semplificato di cognizione e il ricorso va proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
il regolamento di competenza d'ufficio è promuovibile esclusivamente dal giudice che rilevi immediatamente la propria incompetenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non si dà atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il regolamento è stato proposto d'ufficio.
Massime di principio
- In materia di patrocinio a spese dello Stato, la domanda di liquidazione del compenso del difensore va decisa dal giudice del procedimento nel quale l'attività è stata svolta, secondo una competenza funzionale.
- L'omessa pronuncia sull'istanza di liquidazione del compenso del difensore è equiparata a un diniego ed è contestabile solo con il rimedio speciale previsto dall'art. 170 d.P.R. n. 115/2002.
- La disciplina speciale del patrocinio a spese dello Stato prevale sull'impostazione di un'autonoma azione ordinaria di cognizione per il recupero del compenso.
- Il regolamento di competenza d'ufficio non può essere utilizzato per rimettere in discussione la corretta individuazione del rimedio speciale previsto per la liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato.
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