Cassazione Civile, Ordinanza n. 09662/2025 del 13/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2013 emesso nei confronti di una società. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo la nullità della notifica e l'infondatezza delle riprese fiscali, tra cui quote di ammortamento, costo del personale, deducibilità dei compensi degli amministratori, ulteriori riprese e sanzioni. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo. In appello la CTR aveva accolto l'impugnazione, senza disporre l'interruzione del giudizio nonostante la dichiarazione di fallimento della società. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, ma nel corso del giudizio ha poi dichiarato di non avere più interesse alla decisione perché la sentenza impugnata era stata oggetto di revocazione da parte della CTR. La contribuente non si è costituita.
La decisione
La Corte ha dato rilievo preliminare alla rinuncia al ricorso dichiarata dall'Ufficio, ritenendola idonea a determinare l'estinzione del giudizio. Ha affermato che la rinuncia è atto recettizio che non richiede accettazione ai fini dell'estinzione; gli adempimenti di cui all'art. 390 c.p.c. servono solo ad evitare la condanna alle spese del rinunziante. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la revocazione della sentenza impugnata per cassazione comporta cessazione della materia del contendere e quindi sopravvenuto difetto di interesse al ricorso. Non essendosi costituita la contribuente, la Corte ha escluso ogni pronuncia sulle spese. Ha altresì escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in caso di rinuncia al ricorso. Il giudizio è stato quindi dichiarato estinto.
Norme richiamate
richiamato solo per indicare il termine di proposizione del ricorso introduttivo nel processo tributario, in relazione alla declaratoria di inammissibilità resa in primo grado
la rinuncia al ricorso è atto recettizio che non richiede accettazione ai fini dell'estinzione; gli adempimenti previsti servono a evitare la condanna alle spese del rinunziante
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica in caso di rinuncia al ricorso, trattandosi di norma eccezionale di stretta interpretazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta portata a conoscenza della controparte, è sufficiente a determinare l'estinzione del giudizio e non richiede l'accettazione ai fini della pronuncia estintiva.
- La sopravvenuta revocazione della sentenza impugnata fa venir meno l'interesse attuale a coltivare il ricorso per cassazione, poiché l'interesse ad agire e a impugnare deve persistere fino al momento della decisione.
- Se la parte intimata non si costituisce in cassazione, non vi è spazio per la pronuncia sulle spese.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera automaticamente in caso di rinuncia al ricorso, poiché la relativa previsione ha natura eccezionale e va interpretata restrittivamente.
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