Cassazione Penale, Ordinanza n. 08684/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi mantenuto ferma la condanna già pronunciata in primo grado e confermata in appello per il reato ex art. 95 D.P.R. n. 115/2002. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (condanna)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato previsto dall'art. 95 del D.P.R. n. 115/2002, relativo all'indebita fruizione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sulla base di una falsa o non corretta indicazione dei redditi. In fatto, la condotta contestata sarebbe consistita nell'aver indicato redditi del nucleo familiare come propri, con conseguente superamento della soglia reddituale rilevante per il beneficio. I motivi di ricorso riguardavano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato, sostenendo che l'errata indicazione dei redditi avesse riguardato solo l'attribuzione al ricorrente, anziché alla moglie, di redditi comunque inferiori alla soglia; 2) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego del minimo edittale della pena. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, generici o riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, valorizzando il dato probatorio secondo cui, a fronte di un reddito dichiarato di euro 6.500, il reddito familiare e in particolare quello del coniuge era di euro 9.290, con un totale per il 2017 di euro 15.790, quindi superiore al limite per l'ammissione al beneficio. Quanto al trattamento sanzionatorio, la pena era stata determinata di poco sopra il minimo edittale e il diniego delle attenuanti generiche era stato sorretto da motivazione ritenuta sufficiente, anche in relazione alla gravità del fatto e all'entità del dolo.
Norme richiamate
Norma incriminatrice contestata, applicata nel senso che l'indebita ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fondata su una non corretta indicazione dei redditi rilevanti, integra il reato contestato quando il reddito complessivo familiare supera la soglia prevista.
È richiamato per affermare che, ai fini del riconoscimento o del diniego delle attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche un solo elemento tra quelli indicati dalla disposizione, purché ritenuto prevalente.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, dep. 12/08/2020, Rv. 279549 - 02
Il precedente è richiamato a sostegno del principio secondo cui, per decidere sulle attenuanti generiche, è sufficiente la considerazione di uno solo degli elementi rilevanti ex art. 133 c.p., se ritenuto decisivo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni di merito già specificamente esaminate e correttamente disattese dai giudici di merito, quando siano manifestamente infondate o aspecifiche.
- Ai fini del reato contestato in materia di patrocinio a spese dello Stato, rileva la corretta valutazione del reddito complessivo del nucleo familiare secondo i dati effettivamente accertati; l'erronea attribuzione di redditi al richiedente non esclude la responsabilità se il superamento della soglia risulta comunque provato.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato facendo leva su uno solo degli elementi indicati dall'art. 133 c.p., purché il giudice spieghi perché tale elemento sia prevalente nella valutazione complessiva.
- La determinazione della pena appena sopra il minimo edittale, se sorretta da motivazione sulla gravità del fatto e sull'intensità del dolo, non è censurabile in cassazione quando il motivo si risolva in una generica richiesta di ulteriore riduzione.
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