Cassazione Civile, Ordinanza n. 01572/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un odontoiatra per il pagamento del saldo di prestazioni odontoiatriche asseritamente eseguite nel tempo. La cliente proponeva opposizione deducendo, da un lato, la prescrizione presuntiva del credito professionale ex art. 2956 c.c., dall’altro la decadenza dalla garanzia per vizi dell’opera era contestata dal professionista, e soprattutto allegando che i lavori erano stati eseguiti non a regola d’arte, con conseguente domanda riconvenzionale di risarcimento del danno e eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Nel giudizio di merito il Tribunale, in parziale accoglimento dell’appello della cliente, revocava il decreto ingiuntivo e rideterminava il credito residuo del professionista in misura inferiore, valorizzando prove documentali, interrogatorio formale e testimonianza circa i pagamenti già ricevuti. Il professionista ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione di legge per avere il Tribunale, a suo dire, erroneamente ricostruito i fatti e scomputato somme non dovute o computato due volte l’acconto; (2) vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che l’iter logico del giudice d’appello fosse contraddittorio perché la controparte avrebbe ammesso solo un pagamento di 1.000 euro, mentre il Tribunale aveva ritenuto provati pagamenti per 3.516 euro complessivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, senza specifica indicazione delle norme asseritamente violate né confronto critico con la sentenza impugnata. Ha ritenuto il secondo motivo, in parte, inammissibile e, per il resto, infondato: dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più proponibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo il difetto del minimo costituzionale, qui escluso perché la sentenza d’appello era motivata in modo логico e comprensibile; inoltre il ricorrente chiedeva sostanzialmente un nuovo apprezzamento del compendio probatorio, precluso in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dall’opponente per sostenere la prescrizione presuntiva del credito professionale relativo a prestazioni odontoiatriche.
Invocato per opporre l'eccezione di inadempimento, assumendo l'inesatta esecuzione dei lavori odontoiatrici.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge presuppone l’indicazione della norma asseritamente violata e delle affermazioni della sentenza in contrasto con essa; non consente di censurare la mera ricostruzione del fatto.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Dopo la riforma, il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato all’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando escluso il sindacato sulla sufficienza o sulla mera illogicità della motivazione.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4
Il ricorso deve specificare le norme violate e le ragioni del contrasto, altrimenti la censura è inammissibile.
art. 111 Cost., comma 6
La motivazione deve superare il minimo costituzionale; la censura è ammissibile solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
Richiamato come base del procedimento camerale definito con ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura formalmente rubricata come violazione di legge è inammissibile se si risolve nella contestazione della ricostruzione del fatto e della valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
- Per dedurre validamente la violazione o falsa applicazione di legge è necessario indicare specificamente la norma asseritamente violata e le affermazioni della sentenza che vi sarebbero in contrasto, così da consentire alla Corte un effettivo giudizio comparativo.
- La Suprema Corte non può sostituire la propria lettura del materiale istruttorio a quella del giudice di merito: l’apprezzamento di documenti, testimonianze e attendibilità dei testimoni resta riservato al giudice di merito, salvo vizi motivazionali nei limiti oggi consentiti.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più deducibili il semplice difetto di sufficienza o la contraddittorietà della motivazione; è censurabile solo l’anomalia motivazionale che comporti mancanza assoluta, apparenza, perplessità o irriducibile contraddizione, entro il perimetro del minimo costituzionale.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può limitarsi a denunciare l’omesso esame di elementi istruttori, ma deve individuare un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, il cui esame sia stato effettivamente omesso.
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