Cassazione Penale, Sentenza n. 07083/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere del ricorrente per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Il ricorrente deduceva carenza e vizio di motivazione circa la concreta e consapevole partecipazione al gruppo criminale (contestando l'interpretazione degli elementi indiziari: intercettazioni, uso di terreni di proprietà della società della moglie per occultare fusti con droga/denaro, rinvenimento di parte della somma sequestrata), la mancata considerazione di deduzioni difensive e l'assenza di collegamenti con una più ampia articolazione di ‘ndrangheta. Con secondo motivo contestava la sussistenza delle aggravanti (disponibilità di armi e carattere transnazionale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale di riesame, richiamando i consolidati criteri di valutazione della prova indiziaria (analisi singola e valutazione unitaria degli indizi ai sensi dell'art. 192 c.p.p. e della giurisprudenza di legittimità). Ha considerato fondati gli elementi che collegano il ricorrente all'attività del sodalizio (presenza filmata di custodi nei terreni della società della moglie, conversazioni sulle modalità di occultamento e conteggio del denaro, rinvenimento di parte dei 400.000 euro nel terreno nella disponibilità del ricorrente, dichiarazioni di collaboratori - pur generiche - integrate nel quadro). Ha inoltre ritenuto irrilevante, per la decisione sulla misura cautelare, la questione sulle aggravanti (mancanza di interesse giuridicamente rilevante a impugnarle nel provvedimento de libertate) e perciò non valutabile in questa sede. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000 a titolo di ammenda.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Norma di riferimento per la contestazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la corte ha ritenuto che l'assetto indiziario fosse compatibile con la partecipazione all'associazione ai sensi di tale disposizione
Codice di procedura penale, art. 192, comma 2
Richiamato come principio metodologico per la valutazione della prova indiziaria: prima valutare i singoli indizi nella loro valenza, poi procedere ad un esame unitario per verificarne la concordanza e l'univocità probatoria
Codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c)
Norma richiamata in relazione alle esigenze cautelari che giustificano la custodia in carcere; la Corte ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari previste
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge); la Corte ha rilevato che le censure proposte erano, in gran parte, questioni di valutazione della prova non sindacabili in Cassazione
Citato nel ricorso in relazione alle circostanze aggravanti; la Corte ha ritenuto che la contestazione di specifiche aggravanti, non incidendo sulla legittimità della misura cautelare, non avesse interesse giuridico sufficiente in sede di provvedimento de libertate
Codice di procedura penale, art. 125
Norma soggetta a richiamo tra quelle menzionate dal ricorso; nel contesto è stata richiamata a supporto di questioni procedurali attinenti alla motivazione e alla impugnazione
Altri articoli di procedura penale citati (273, 292, 309 c.p.p.)
Articoli richiamati dal ricorrente nella doglianza; nella pronuncia la Corte si è focalizzata sui criteri di valutazione della prova indiziaria e sulle esigenze cautelari, ritenendo infondate le censure di travisamento e di carenza motivazionale
Massime di principio
- In sede di decisione sulla custodia cautelare basata su indizi, il giudice deve valutare singolarmente gli elementi indiziari e poi il loro valore unitario: è la concatenazione e l'univocità complessiva che può rimuovere ambiguità e giustificare la misura
- La Corte di Cassazione non è chiamata a riformulare una diversa lettura fattuale degli elementi probatori; i rilievi che si limitano a proporre una diversa interpretazione delle acquisizioni investigative, senza dimostrare travisamento o vizio logico-giuridico, sono inammissibili
- In un provvedimento de libertate, la contestazione di singole circostanze aggravanti può risultare priva di interesse se la loro ammissione o esclusione non incide sulla legittimità o sui termini della misura cautelare disposta
- Per impugnare con successo un provvedimento cautelare in Cassazione è utile documentare concretamente (es. testi integrali di intercettazioni, verbali di sequestro, atti probatori) il presunto travisamento o la mancata considerazione, altrimenti le censure di merito rischiano di essere ritenute valutazioni alternative non sindacabili
- La sanzione delle spese e, in casi di difesa ritenuta colpevole nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna ad una somma a titolo di ammenda, può accompagnare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
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