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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14433/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

I ricorrenti avevano convenuto in giudizio l'istituto di credito lamentando che, in quattro contratti di mutuo ipotecario stipulati tra il 2004 e il 2006, fosse stata applicata usura; la domanda era stata respinta in primo grado e il gravame era stato rigettato dalla corte d'appello. In cassazione hanno articolato due motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116 e 132 c.p.c., sostenendo che la sentenza di merito avrebbe fondato il convincimento su una prova non allegata né fornita dalle parti, relativa all'assenza di maggiorazioni dei tassi applicati; con il secondo hanno denunciato violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 113, 115, 116 e 132 c.p.c., lamentando la mancata ammissione di consulenza tecnica d'ufficio e una motivazione carente o contraddittoria. Dal testo emerge che la corte territoriale aveva ritenuto non provata l'applicazione di ulteriori costi, aveva escluso in linea generale la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori ai fini dell'usura, aveva verificato il superamento dei tassi soglia separatamente nei diversi periodi e aveva considerato comunque non superata la soglia anche ipotizzando l'addebito di commissioni di estinzione anticipata; aveva inoltre reputato esplorativa la c.t.u. richiesta per mancanza di elementi specifici sul momento di calcolo del tasso usurario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non cogliesse la ratio decidendi della sentenza d'appello, poiché la corte territoriale non aveva sottratto al principio dispositivo alcun dato probatorio, ma si era limitata a valutare la mancanza di allegazioni e a svolgere un ragionamento di merito non censurabile in cassazione. Ha ritenuto inoltre inammissibile il secondo motivo perché la valutazione sulla necessità e utilità della consulenza tecnica d'ufficio appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è sindacabile solo nei limiti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.; nel caso concreto non risultava dedotto alcun omesso esame di fatto storico decisivo e la motivazione della corte territoriale non era apparente. La banca è stata quindi favorita dall'esito del giudizio, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte non ravvisa violazione della regola perché la decisione di merito si fonda sulla mancanza di allegazioni e non su una prova sottratta al principio dispositivo

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per lamentare l'utilizzo di elementi non dedotti; la censura è ritenuta inammissibile perché non coglie la ratio della decisione

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione delle prove; la Corte considera la doglianza come critica di merito non scrutinabile in cassazione

  • art. 132 c.p.c.

    dedotto per denunciare carenza motivazionale; la Corte esclude il vizio perché la motivazione d'appello non è apparente

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione idonea a superare il giudizio di merito

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    la censura sulla c.t.u. potrebbe essere veicolata solo come omesso esame di un fatto storico decisivo; nel caso concreto tale vizio non è stato specificamente dedotto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • In tema di usura nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia non è, di regola, corretto sommare automaticamente interessi corrispettivi e moratori; la verifica va condotta secondo il criterio applicabile al singolo rapporto e ai diversi periodi rilevanti.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile quando, in realtà, mira solo a sollecitare una nuova valutazione di merito del materiale istruttorio e della motivazione della decisione impugnata.
  • La mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio non integra di per sé vizio di legittimità, poiché la decisione sulla sua necessità e utilità rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
  • Per dedurre utilmente il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è necessario indicare specificamente un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, il cui esame sia stato omesso; non è sufficiente contestare la complessiva valutazione probatoria o la scelta di non disporre una c.t.u.
  • Una doglianza per violazione dell'art. 2697 c.c. non è fondata se il giudice di merito ha deciso sulla base della mancata allegazione o prova del fatto costitutivo, senza invertire il riparto dell'onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieMutuoIntermediazione finanziariaProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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