Cassazione Penale, Sentenza n. 12466/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione deducente errata applicazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p.: il ricorrente contestava che, trattandosi di contravvenzione giudicata con rito abbreviato, la diminuzione della pena avrebbe dovuto essere della metà, mentre il giudice di primo grado aveva fissato la pena base in mesi nove di arresto ed euro 1.500 di ammenda e aveva operato una riduzione soltanto di un terzo. In primo grado la difesa aveva anche invocato l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. e chiesto la riduzione della pena.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato ma, in esito all'esame, ha rilevato l'intervenuta prescrizione del reato. Richiamata la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, sentenza n. 2/2022, Savini) e verificati i termini di prescrizione delle contravvenzioni (termine massimo quinquennale dal fatto del 12/12/2015) nonché i periodi di sospensione dovuti a rinvii (dal 23/03/2017 al 14/06/2017 e dal 14/06/2017 al 27/11/2017 per complessivi 6 mesi e 4 giorni), la Corte ha constatato che il termine prescrizionale è spirato il 16/06/2021, cioè dopo la sentenza d'appello. Conseguentemente la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
legge n.110 del 18 aprile 1975, artt. 1 e 4
Normativa sulle armi utilizzata per la qualificazione del fatto (porto di un noccoliere/tirapugni).
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la diminuzione della pena per il rito abbreviato; per le contravvenzioni la diminuzione è operata nella misura della metà. L'erronea applicazione di tale diminuente costituisce violazione di legge rilevante in cassazione.
Causa di non punibilità invocata in primo grado dalla difesa; nel procedimento di cassazione figurava come motivo di gravame originario ma non centrale nella decisione finale.
Determinano i termini di prescrizione: combinati, per la contravvenzione contestata, il termine massimo di prescrizione è di cinque anni dal fatto.
Disciplina la sospensione del corso della prescrizione in caso di rinvio del procedimento; la sospensione opera per tutta la durata del rinvio quando il rinvio è disposto su istanza della parte (salvo il limite di 60 giorni per legittimo impedimento).
Sezioni Unite, sentenza n. 2 del 31 marzo 2022 (Savini)
Ha affermato che l'erronea applicazione, da parte del giudice di merito, della misura della diminuente prevista per la contravvenzione giudicata con rito abbreviato costituisce violazione di legge che, se non dedotta in appello, è preclusa in cassazione per inammissibilità del motivo; la pronuncia è stata richiamata per valutare l'ammissibilità del motivo dedotto nel presente ricorso.
Massime di principio
- Se in un giudizio abbreviato per reato contravvenzionale il giudice applica la diminuente in misura diversa da quella prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. (metà), l'errore integra una violazione di legge sindacabile in cassazione se il motivo è stato tempestivamente dedotto; se non prospettato in appello, il vizio può risultare precluso.
- La prescrizione può intervenire anche dopo la sentenza di secondo grado: se alla data della decisione di cassazione il reato è estinto per prescrizione, la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
- Nella determinazione del termine prescrizionale vanno computati i periodi di sospensione derivanti da rinvii del processo; i rinvii disposti su istanza della parte determinano la sospensione per l'intera durata del rinvio, salvo che si tratti di legittimo impedimento con limite di 60 giorni.
- Quando il ricorso non è manifestamente infondato, la Corte valuta d'ufficio questioni come la prescrizione anche se la relativa estinzione è intervenuta successivamente alla sentenza impugnata, a condizione che il motivo non sia inammissibile.
- La qualificazione normativa del fatto (es. possesso di arma o oggetto atto ad offendere) è essenziale per determinare natura contravvenzionale o delittuosa e, conseguentemente, per il calcolo dei termini prescrizionali e delle diminuzioni applicabili.
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