Cassazione Civile, Ordinanza n. 27851/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un'ordinanza-ingiunzione della Prefettura con cui era stata disposta la confisca di un veicolo per circolazione priva di copertura assicurativa, violazione dell'art. 193 C.d.S. L'interessata aveva proposto opposizione, accolta in primo grado e confermata in appello, sul presupposto che l'ordinanza di confisca fosse stata adottata e notificata oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 204 C.d.S. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 204 C.d.S. ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che il termine applicabile fosse quello di 120 giorni introdotto dall'art. 4 D.L. 151/2003 e che, comunque, il provvedimento fosse tempestivo. La controparte è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto non decisivo il rilievo del tribunale sul termine di 90 giorni di cui all'art. 204 C.d.S., osservando che la disciplina applicabile alla fattispecie non imponeva la confisca mediante ordinanza-ingiunzione ex art. 204 C.d.S., ma consentiva l'adozione della misura anche con distinta ordinanza ai sensi dell'art. 213 C.d.S. In assenza di pagamento in misura ridotta e di ricorso amministrativo, il verbale costituiva titolo esecutivo e la confisca poteva essere disposta entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 L. 689/1981, termine non ancora maturato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al tribunale di Ravenna, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
nella disciplina applicabile, in mancanza di pagamento in misura ridotta e di ricorso, il verbale è trasmesso al prefetto e il veicolo è confiscato ai sensi dell'art. 213 C.d.S.; la sanatoria amministrativa prevista dal regime previgente non opera più nello stesso modo
il termine di 90 giorni, poi elevato a 120 giorni dall'art. 4 D.L. 151/2003, non è ritenuto applicabile come termine generale e inderogabile per la confisca nel caso esaminato
il termine decorre dalla scadenza dei dieci giorni entro cui l'ufficio dell'organo accertatore deve trasmettere il verbale al prefetto nel regime richiamato dalla giurisprudenza precedente
consente al prefetto di disporre la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 204 oppure con distinta ordinanza, senza prevedere un termine specifico salvo il caso di ricorso
richiamato quale sede del pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria
il verbale non opposto assume valore di titolo esecutivo
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma dedotta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge
richiamato per la definizione in camera di consiglio su proposta del relatore
art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale
indicato come termine quinquennale di prescrizione entro cui poteva ancora essere disposta la confisca
ha elevato a 120 giorni il termine originariamente previsto dall'art. 204 C.d.S.
art. 3, comma 19, lett. b), D.L. 151/2003 conv. in L. 215/2003
ha introdotto il testo applicabile dell'art. 193, comma 4, C.d.S.
art. 38, comma 1, lett. a), n. 3, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003
ha modificato l'art. 213 C.d.S. consentendo la confisca con ordinanza distinta da quella ingiuntiva
Massime di principio
- Nel procedimento sanzionatorio per circolazione senza assicurazione, la confisca del veicolo non è necessariamente soggetta al termine di 90/120 giorni previsto dall'art. 204 C.d.S., quando la disciplina speciale consente l'adozione della misura con distinto provvedimento prefettizio ai sensi dell'art. 213 C.d.S.
- Se il trasgressore non effettua il pagamento in misura ridotta e non propone ricorso amministrativo, il verbale assume valore di titolo esecutivo e la confisca può essere disposta entro il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981, purché non decorso.
- La modifica normativa dell'art. 213 C.d.S. ha superato il precedente regime in cui la confisca era necessariamente collegata all'ordinanza-ingiunzione e a un termine di sanatoria amministrativa; pertanto, non è corretto applicare automaticamente il vecchio schema temporale alle fattispecie successive alla riforma.
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