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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24682/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento deducendo di non avere mai ricevuto la notificazione dell'avviso di accertamento e della cartella presupposta, poiché all'epoca era detenuto in un istituto penitenziario. In primo grado l'impugnazione era stata dichiarata inammissibile, sia perché l'intimazione non era ritenuta autonomamente impugnabile, sia perché la cartella era stata considerata validamente notificata ex art. 140 c.p.c. In appello, invece, la decisione era stata ribaltata: il giudice di secondo grado aveva ritenuto nulla la notificazione della cartella perché eseguita con il procedimento dell'art. 140 c.p.c., applicabile all'assenza temporanea del destinatario, anziché con il procedimento previsto per gli irreperibili. L'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando travisamento della prova ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente letto la relata di notifica come se richiamasse l'art. 140 c.p.c., mentre in realtà la notificazione era stata eseguita secondo l'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, ossia con la disciplina degli irreperibili; il contribuente è rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il motivo, qualificando la doglianza come vizio processuale deducibile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., poiché il tema delle modalità di notificazione era stato già oggetto di controversia tra le parti. Nel merito ha accolto il ricorso: ha ribadito che, in materia di notificazione degli atti tributari, l'art. 140 c.p.c. si applica quando residenza e indirizzo del destinatario siano noti ma la consegna non sia possibile per temporanea irreperibilità; invece l'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 si applica quando il destinatario risulti trasferito in luogo sconosciuto, dopo le ricerche nel Comune del domicilio fiscale. Dalla relata di notifica, trascritta nel ricorso e presente nel fascicolo informatico, risultava che erano state rispettate le modalità previste per gli irreperibili, sicché la CTR aveva errato nel ritenere applicato l'art. 140 c.p.c. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria del Lazio, in diversa composizione, per l'ulteriore esame dell'appello dell'agente della riscossione e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando attiene a un fatto processuale controverso deciso dalla sentenza, può essere dedotto come vizio processuale in cassazione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    È il rimedio della revocazione per errore di fatto nei casi di svista sul fatto probatorio in sé, ma non quando il fatto è stato oggetto di contraddittorio nel giudizio.

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973

    Disciplina la notificazione degli atti tributari quando il contribuente è irreperibile o trasferito in luogo sconosciuto, previa ricerca nel Comune del domicilio fiscale; la notificazione si perfeziona secondo la specifica procedura prevista dalla norma.

  • art. 140 c.p.c.

    Si applica quando il destinatario è temporaneamente irreperibile all'indirizzo conosciuto; non è la disciplina da seguire quando il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    La sentenza richiama la pronuncia della Corte costituzionale che ha uniformato le modalità di notifica delle cartelle di pagamento a quelle previste per gli atti di accertamento.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato come parametro di uguaglianza a fondamento della declaratoria di illegittimità costituzionale che ha eliminato una disparità tra modalità di notifica.

Massime di principio

  • Quando il tema della notificazione è stato già discusso tra le parti e risulta decisivo per la sentenza impugnata, l'errore nella lettura della relata o del contenuto della prova integra un vizio processuale denunciabile in cassazione, non necessariamente un mero errore revocatorio.
  • In materia di notificazione degli atti tributari, l'art. 140 c.p.c. si applica solo alla temporanea irreperibilità del destinatario all'indirizzo noto; se invece il destinatario risulta trasferito in luogo sconosciuto, dopo le ricerche nel Comune del domicilio fiscale, opera la disciplina speciale dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973.
  • La validità della notificazione va valutata in base alla concreta sequenza degli adempimenti risultanti dalla relata: se la relata documenta il rispetto del procedimento speciale per gli irreperibili, non è corretta la declaratoria di nullità fondata sull'erronea applicazione dell'art. 140 c.p.c.
  • La riforma costituzionale delle modalità di notifica delle cartelle ha armonizzato il procedimento con quello degli avvisi di accertamento, senza alterare la distinzione tra temporanea irreperibilità e irreperibilità assoluta o trasferimento in luogo sconosciuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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