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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20366/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta da Cipriani avverso il sequestro preventivo, a fini impeditivi, del sito web https://www.rome-museum.com/it/biglietti.colosseo.php (ricondotto alla Tuscanyall.com s.r.l.). Il sequestro era stato disposto ipotizzando i reati di cui agli artt. 81 e 515 c.p.; il ricorrente ha dedotto violazioni di norme processuali (art. 606 c.p.p., lett. c) ed e)) sostenendo di essere legittimato al riesame anche se ha agito in proprio e non quale legale rappresentante della società, per la sua posizione di socio unico e amministratore (richiamando anche l'art. 2475-bis c.c.), e di aver indicato i fatti e i diritti che collegano la sua persona alla cosa sottoposta a sequestro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito il principio consolidato secondo cui l'indagato non titolare del bene può proporre istanza di riesame soltanto se vanti un interesse concreto e attuale alla restituzione della cosa (cioè un diritto alla restituzione riconducibile al bene oggetto del vincolo disposto dal decreto di sequestro). L'art. 322 c.p.p. è interpretato nella direzione per cui l'imputato/indagato può agire solo se dimostra di essere tra i soggetti che avrebbero diritto alla restituzione: l'eliminazione del decreto di sequestro restituirebbe il bene alla società proprietaria, senza vantaggio per il ricorrente che agisce in proprio; eventuali errori nell'esecuzione del sequestro devono essere rimossi mediante richiesta al pubblico ministero e non con istanza di riesame. Per tali ragioni è stata dichiarata l'inammissibilità; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo (importo non riportato nel testo fornito).

Norme richiamate

  • art. 322 cod. proc. pen.

    "contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l'imputato ed il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'art. 324"

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'indagato può proporre riesame solo se dimostra un diritto effettivo alla restituzione del bene sottoposto a vincolo; la locuzione "quella che avrebbe diritto alla loro restituzione" comprende i soggetti effettivamente titolati alla restituzione e non conferisce un generico interesse all'indagato non titolare.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Regola la composizione e la funzione del tribunale del riesame; viene richiamato per stabilire la legittimazione soggettiva al riesame dei provvedimenti cautelari reali.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Richiamate come norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione (c) violazione di legge processuale e (e) omessa o insufficiente motivazione); la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili poiché mancava l'interesse concreto dell'impugnante, non essendo tali profili idonei a superare la carenza di legittimazione soggettiva.

  • artt. 81 e 515 cod. pen.

    Norme sostanziali rispetto alle ipotesi di reato che avevano giustificato il sequestro preventivo; richiamate nel quadro fattuale ma non decisive per la questione di legittimazione al riesame.

  • art. 2475-bis cod. civ.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la propria posizione personale nella società; la Corte non ha ritenuto che la qualità di socio unico e amministratore, quando si agisce in proprio e non come legale rappresentante della società, sia sufficiente a dimostrare l'interesse concreto alla restituzione del bene sequestrato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese e, in assenza di colpa sulla determinazione dell'inammissibilità, la sanzione pecuniaria; applicata dalla Corte per sanzionare il ricorrente.

Massime di principio

  • Un indagato che non sia proprietario del bene sequestrato può chiedere il riesame solo se prova un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene (cioè un diritto alla restituzione riconoscibile e pertinente rispetto al decreto di sequestro).
  • L'istanza di riesame non è lo strumento adeguato per contestare errori di esecuzione del sequestro: questi devono essere rimossi con una richiesta al pubblico ministero o con gli altri rimedi previsti, non con un ricorso che mira a censurare una circolarità esecutiva rispetto al contenuto del decreto.
  • La qualità di socio e amministratore non autorizza automaticamente l'indagato, che agisce in proprio e non quale legale rappresentante, a proporre il riesame: occorre dimostrare un diritto proprio alla restituzione del bene.
  • L'accertamento del fumus delicti nella fase cautelare non produce effetti vincolanti nel processo di merito; pertanto non può essere usato come pretesto per acquisire un vantaggio processuale tramite il riesame quando non sussiste interesse concreto alla restituzione.

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