Cassazione Civile, Ordinanza n. 20985/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2007, recuperando a tassazione un maggiore reddito da fabbricati derivante da un contratto di locazione immobiliare, ritenuto non correttamente dichiarato. Il contribuente impugnava l'atto, sostenendo che l'immobile locato fosse in comproprietà e che, quindi, il reddito da locazione dovesse essergli imputato solo al 50% e non per intero. In cassazione deduceva, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo, cioè la comproprietà del bene; con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. 917/1986, assumendo che la norma sull'imputazione dei redditi fondiari dovesse applicarsi anche ai redditi di locazione e che, inoltre, essendo il bene in comunione legale tra coniugi, dovesse operare l'imputazione pro quota per metà.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha osservato che la CTR aveva effettivamente considerato la circostanza della comproprietà, ma l'aveva ritenuta non decisiva ai fini dell'annullamento dell'accertamento. Quanto al secondo, ha affermato che l'art. 26 del TUIR riguarda i redditi fondiari determinati catastalmente e non il reddito da locazione in quanto tale; per l'imputazione tributaria conta invece il soggetto che effettivamente percepisce il reddito. Poiché nel caso concreto il contratto di locazione era stato sottoscritto solo da uno dei comproprietari e il reddito era da questi effettivamente percepito, la CTR aveva correttamente confermato l'imputazione integrale del reddito al contribuente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame non sussiste quando il fatto dedotto risulti comunque preso in considerazione dal giudice di merito, ancorché valutato come non निर्णisivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è esclusa quando il giudice di merito abbia applicato correttamente la disciplina fiscale all'imputazione del reddito effettivamente percepito.
art. 26 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
indipendentemente dalla loro percezione
La previsione opera per i redditi fondiari determinati catastalmente e non si estende automaticamente ai redditi di locazione; rispetto a questi ultimi non esclude la rilevanza della percezione effettiva del reddito.
art. 4 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Invocato dal ricorrente per la comunione legale, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto, poiché l'imputazione dipende dal soggetto che percepisce il reddito.
art. 1 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Il possesso di redditi in denaro o in natura costituisce il presupposto dell'IRPEF e guida l'individuazione del soggetto passivo.
art. 6 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato quale fonte delle categorie reddituali rilevanti ai fini dell'imposizione personale.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per la fissazione della decisione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Presuppone, in caso di rigetto, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre se il fatto stesso è stato effettivamente esaminato dal giudice di merito, anche quando sia stato poi ritenuto non idoneo a mutare l'esito della controversia.
- Ai fini dell'IRPEF, l'imputazione del reddito non dipende in modo automatico dal solo titolo di proprietà del bene, ma dalla concreta percezione del reddito da parte del soggetto passivo.
- L'art. 26 del TUIR opera per i redditi fondiari determinati secondo criteri catastali e non può essere esteso, senza ulteriori verifiche, ai redditi da locazione in quanto tali.
- Quando il contratto di locazione è sottoscritto e gestito solo da uno dei comproprietari, il reddito locativo può essere imputato integralmente a chi ne sia l'effettivo percettore, anche se il bene è in comproprietà o in comunione legale.
- In materia tributaria il presupposto dell'imposizione personale è il possesso di redditi in denaro o in natura, sicché la soggettività passiva va individuata in base alla concreta percezione del provento e non esclusivamente al regime proprietario del bene.
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