Cassazione Penale, Sentenza n. 21686/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva escluso le circostanze attenuanti generiche e aumentato la pena relativa alla detenzione di sostanza stupefacente (hashish). L'imputato denunciava: 1) vizio motivazionale e errata valutazione della responsabilità penale in relazione alla detenzione di hashish a fini di spaccio (sosteneva possibile uso personale o uso di gruppo); 2) errata applicazione della recidiva e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 3) mancato riconoscimento della continuazione con precedente sentenza (presunta continuazione con fatto anteriore). Il procedimento origina da un arresto in flagranza dopo un incidente stradale: nel bauletto del motociclo risultavano involucri con cocaina; in sede di perquisizione domiciliare venivano trovati 70 g di hashish in tre involucri, un bilancino e 7.100 euro in contanti. Il Tribunale aveva ritenuto la destinazione allo spaccio del quantitativo di hashish e, con giudizio abbreviato, aveva condannato; la Corte d'appello, accogliendo in parte l'appello del PG, aveva escluso le attenuanti generiche e aumentato la pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito delle doglianze: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché si limitava a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità; il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la recidiva è stata applicata correttamente alla luce di precedenti condanne irrevocabili (sentenza della Corte d'appello del 16/1/2018, poi inglobata in sentenza ex art. 444 del 25/1/2019) e il diniego delle attenuanti generiche è motivato dalla mancanza di elementi positivi (assenza di collaborazione e pregiudizi penali specifici); il terzo motivo è manifestamente infondato perché la continuazione è stata esclusa per la distanza temporale (quasi quattro anni) fra i fatti, che impedisce la ricostruzione di un disegno criminoso unitario. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p. (comma finale - concorso di reati?)
Richiamata per il riferimento alla responsabilità concorrente o al cumulo di pene in caso di più reati; nel testo la menzione è limitata all'indicazione del capo di imputazione originario
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; applicata per inquadrare la detenzione ai fini di spaccio della sostanza (hashish) rinvenuta
art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen.
Richiamato come titolo di censura dal ricorrente (inosservanza o errata applicazione della legge penale e vizio motivazionale); la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili o manifestamente infondate, richiamando il divieto per la cassazione di riconsiderare il compendio probatorio
Richiamata in relazione a una precedente sentenza di omologazione dell'accordo (patteggiamento) che ha inciso sul profilo della recidiva e sulla valutazione dei precedenti penali
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione del compendio probatorio: i motivi che chiedono una nuova lettura delle prove sono, di regola, inammissibili.
- La recidiva si valuta alla luce di condanne ormai irrevocabili anche se quelle condanne sono state poi disciplinate o inglobate in successivi provvedimenti (es. omologazione ex art. 444); se esiste condanna precedente irrevocabile può legittimare l'applicazione della recidiva.
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono concreti elementi positivi di valutazione (es. comportamento processuale collaborativo, fatti personali favorevoli); l'assenza di tali elementi può giustificare il diniego.
- La configurazione della continuazione richiede coerenza temporale e un disegno criminoso unitario: una distanza temporale significativa tra i fatti ostacola il riconoscimento della continuazione.
- In presenza di quantitativi, confezionamenti, bilancini e ingenti somme di denaro, i giudici sono portati a ritenere la destinazione alla vendita e non il semplice uso personale.
- In caso di dichiarata inammissibilità del ricorso in cassazione, è frequente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
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