Cassazione Penale, Sentenza n. 21674/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Scala Clelia era stata condannata in primo grado (Tribunale di Torre Annunziata, 17/10/2019) e in appello (Corte di Appello di Napoli, 14/09/2022) per opere edilizie abusive e violazioni urbanistiche/paesaggistiche commesse il 3/11/2017 in Sant'Agnello (artt. del DPR 380/2001 e d.lgs. 42/2004 e normativa regionale). In cassazione la difesa ha dedotto la nullità della sentenza per la mancanza nel fascicolo del verbale stenotipico dell'udienza di primo grado (17/10/2019), impedendo l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 585, comma 4, c.p.p. e ledendo il diritto di difesa e l'effettività del contraddittorio; sono state dedotte anche violazioni degli artt. 112 e 113 c.p.p. e vizi di motivazione relativamente all'istruttoria e alle prove (incluso il tempus commissi delicti) e la mancata valutazione dell'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato che i primi tre motivi non erano manifestamente infondati e ha accertato l'assenza del verbale stenotipico dell'udienza di primo grado. Tuttavia ha constatato l'estinzione dei reati per prescrizione (termine di prescrizione decorso il 3/11/2022) e ha affermato che la causa estintiva per prescrizione prevale sulla nullità assoluta della sentenza. Non sussistendo i presupposti per pronunciare l'assoluzione, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione dei reati mediante prescrizione. Inoltre la Corte ha precisato che l'estinzione per prescrizione del reato paesaggistico comporta la revoca dell'ordine di remissione in pristino (demolizione), trattandosi di sanzione accessoria conseguente esclusivamente alla sentenza di condanna ai sensi dell'art. 181 d.lgs. 22/01/2004 n.42.
Norme richiamate
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia)
art. 44, comma 1, lett. c), artt. 64 e 71, artt. 65 e 72, artt. 83 e 95
Norme utilizzate per qualificare penalmente le opere edilizie abusive e le carenze procedurali (permesso di costruire, progetto esecutivo, direzione lavori, atti depositati in zona sismica); la Corte ha confermato che le opere contestate rientravano nelle fattispecie di reato richiamate.
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
art. 181, comma 1; artt. 136, 146 e seguenti
La violazione delle norme paesaggistiche è fonte di responsabilità penale; l'art. 181 disciplina le sanzioni accessorie (fra cui la 'remissione in pristino') che, secondo la Corte, sono irrogabili solo in caso di condanna e quindi vengono a cadere se il reato si estingue per prescrizione.
Legge regionale Campania 7 gennaio 1983, n. 9
art. richiamato in combinato con DPR 380/2001 (omissis per la specifica citazione nell'atto)
Richiamata per la disciplina locale applicabile alle opere in zona sismica e agli adempimenti regionali; utilizzata per integrare la fattispecie di reato paesaggistico/edilizio.
Codice di procedura penale
art. 585, comma 4; art. 178, comma 1, lett. c); artt. 112 e 113; art. 546, comma 1, lett. e); art. 606, comma 1, lett. c) ed e); art. 129, comma 2; art. 180
Art. 585(4): riconosciuta come facoltà che la difesa voleva esercitare ma per la quale era necessaria la disponibilità del verbale stenotipico; art. 178 e art. 180: attengono alla deducibilità della nullità e alla tempestività delle eccezioni; artt.112-113: procedure operative quando il fascicolo è incompleto; art. 546(1)(e) e art. 606(1)(c)(e): motivi di impugnazione sollevati per vizio di motivazione e nullità; art.129(2): condizioni per l'assoluzione in presenza di prove non decisive.
Ordinanze/giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata
Sez. 4, n. 17404 del 20/03/2018 (Bozzi); Sez. 3, n. 4972 del 28/10/2021 (M.); Sez. 3, n. 38104 del 09/06/2022 (Pappalardo); Sez. U., n. del 27/04/2017 (Iannelli); Sez. U. n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
La Corte si è attenuta a precedenti orientamenti: la mancanza della trascrizione di dichiarazioni fonoregistrate può determinare nullità quando la sentenza si fondi su quelle dichiarazioni; inoltre la giurisprudenza stabilisce la prevalenza della prescrizione sulla nullità e chiarisce gli effetti della prescrizione sulle sanzioni accessorie.
Massime di principio
- La mancanza del verbale stenotipico di un'udienza che ha svolto l'istruttoria può configurare una nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa se la pronuncia si è fondata su dichiarazioni non adeguatamente verbalizzate o trascritte.
- La nullità processuale rilevabile può essere dedotta anche in sede di appello o cassazione se la parte ha tempestivamente sollevato l'eccezione e risulta dagli atti la richiesta di acquisizione del verbale.
- L'estinzione del reato per prescrizione prevale sulla nullità assoluta della sentenza: quando la prescrizione è accertata, il giudice della legittimità può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato, anche se sussistono vizi procedurali non sanati.
- La prescrizione del reato comporta la caducazione delle sanzioni accessorie connesse alla condanna (es. ordine di remissione in pristino/demolizione previsto dall'art.181 d.lgs. 42/2004), poiché tali sanzioni si fondano esclusivamente su una condanna passata in giudicato.
- In presenza di documentazione processuale incompleta, il giudice di merito deve attivare le procedure previste dagli artt.112-113 c.p.p. per acquisire gli atti mancanti o per adottare le misure necessarie a garantire il contraddittorio; la difesa deve sollecitare formalmente l'acquisizione e registrare la richiesta per conservarne la tempestività.
- La difesa, in casi di possibili prescrizioni, dovrebbe contestare e documentare tempestivamente il computo dei termini e richiedere l'applicazione della causa estintiva, poiché la dichiarazione di prescrizione può determinare un esito favorevole anche quando sussistano altri vizi processuali.
- Quando la nullità è rilevante ma non determinante rispetto all'estinzione del reato, la prevalenza della prescrizione può rendere ininfluente la pronuncia sulla nullità e comportare l'annullamento senza rinvio.
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