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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21670/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Barbarulo impugnava la sentenza della Corte di Appello di Salerno che lo aveva condannato per il reato di omesso versamento di ritenute d'acconto (art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000) relative all'anno d'imposta 2014 per un importo di euro 191.155,44. Lamentava violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 131-bis c.p. e vizio di motivazione per non aver rinnovato l'istruttoria al fine di acquisire documentazione comprovante la responsabilità del Comune di Pellezzano (unico committente, debitore di oltre 3 milioni) nell'inadempimento che avrebbe cagionato la crisi di liquidità della società. Richiamava un precedente assolutorio del Tribunale di Salerno (2013) per le annualità 2007-2010 fondato sull'esimente di cui all'art. 45 c.p. e chiedeva altresì la non punibilità per lieve entità ai sensi dell'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato il rigetto della causa di giustificazione ex art. 45 c.p., evidenziando l'assenza della piena prova che l'inadempimento del Comune per l'annualità 2014 avesse determinato l'assoluta impossibilità di versare le ritenute contestate (la documentazione prodotta riguardava in massima parte periodi 2007-2010 e non dimostrava un nesso certo con l'omesso versamento del 2014). La Corte ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui, nel reato di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis), le somme sono già nella disponibilità del sostituto d'imposta e l'insolvenza dei debitori non costituisce di per sé causa di giustificazione senza prova dell'impossibilità assoluta e dell'inesigibilità mediante misure alternative. Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte ha ritenuto non sussistenti i presupposti e ha rilevato la carenza di adeguata allegazione in sede di appello, oltre a ritenere che l'entità dell'evasione non fosse compatibile con la lieve tenuità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende in via equitativa, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della giurisprudenza costituzionale richiamata.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000

    Norma incriminatrice dell'omesso versamento delle ritenute d'acconto; la Corte sottolinea che in questa fattispecie le somme erano considerate già nella disponibilità del sostituto d'imposta, perciò l'insolvenza dei debitori non giustifica automaticamente l'omesso versamento.

  • art. 45 cod. pen.

    Causa di giustificazione per impossibilità di adempiere (forza maggiore). La Corte ha ritenuto che per invocarla occorra la piena prova dell'impossibilità assoluta di adempiere e del nesso causale tra l'evento (inadempimento del terzo) e l'omesso versamento; la documentazione deve riguardare specificamente il periodo contestato.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha escluso l'applicazione per carenza di allegazione e perché l'entità dell'evasione non era compatibile con la lieve entità richiesta dalla norma.

  • art. 51 cod. pen.

    Richiamata a titolo comparativo nelle decisioni sulla materia previdenziale: la giurisprudenza ha escluso la causa di giustificazione quando dal conflitto tra diritti (es. diritto del lavoratore ai contributi) emerge la prevalenza della tutela del terzo beneficiario; ciò è stato utilizzato dalla Corte per argomentare la protezione penale accordata ad obblighi verso terzi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'onere di spese a carico del ricorrente per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; la Corte ha disposto l'onere delle spese processuali e il versamento alla Cassa delle Ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione al potere del giudice di disporre versamenti equitativi alla Cassa delle Ammende; la Corte di Cassazione l'ha utilizzata per motivare l'adozione del contributo di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Nel reato di omesso versamento delle ritenute (art. 10-bis), l'insolvenza dei clienti o il credito vantato non giustificano automaticamente l'omesso versamento: l'imputato deve provare l'assoluta impossibilità di adempiere e il nesso causale specifico tra l'inadempimento del terzo e l'omissione.
  • La documentazione probatoria deve essere riferita in modo specifico al periodo contestato: elementi relativi ad annualità diverse possono risultare irrilevanti se non dimostrano il nesso causale per l'anno dell'omesso versamento.
  • Per invocare l'art. 45 c.p. (forza maggiore/impossibilità), oltre a provare la crisi patrimoniale non imputabile, l'imputato deve anche dimostrare di aver valutato e utilizzato misure idonee per fronteggiare la crisi di liquidità; l'onere di allegazione e prova grava sull'imputato.
  • L'agevolazione di cui all'art. 131-bis c.p. richiede una specifica e tempestiva allegazione e una valutazione sulla lieve entità rispetto al fatto concreto: somme rilevanti di evasione rendono difficile il riconoscimento della causa di non punibilità.
  • In fase di impugnazione, la Corte di legittimità non riapre il giudizio di merito se la motivazione dei giudici di merito è logica e adeguata; le censure già esaminate e giudicate non possono essere semplicemente reiterate.
  • Nel reato di omesso versamento le somme sono considerate già nella disponibilità dell'imputato (sostituto d'imposta), pertanto la scelta di distrarre tali somme o la mancata adozione di accorgimenti gestionali ricadono sulla responsabilità del sostituto.

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