Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21671/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

1) Vizio di motivazione e violazione del divieto di reformatio in pejus (art. 597 co.3 c.p.p.): la Corte d'appello ha aumentato gli incrementi di pena per i reati in continuazione (continuazione interna e continuazione esterna) rispetto a quanto deciso in primo grado senza motivazione adeguata. 2) Contestazione del trattamento sanzionatorio come sproporzionato rispetto al modico quantitativo di sostanza sequestrata (260 g cocaina, 22 g eroina, 130 g hashish).

La decisione

Il ricorso è accolto limitatamente al primo motivo. La Corte di Cassazione rileva vizio logico-giuridico nella motivazione della Corte d'appello circa la quantificazione degli aumenti per i reati satellite e applica il principio di divieto di reformatio in pejus agli elementi autonomi della determinazione della pena. La sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente alla pena detentiva, che viene rideterminata in anni 3 e mesi 4 di reclusione (pena base ridotta per attenuanti e poi aumentata per le continuazioni come specificato). Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile; il secondo motivo è ritenuto questione di merito non sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua, e la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la congruità della pena rispetto alle circostanze.

Norme richiamate

  • art. 73 DPR 309/1990

    Norma sostanziale applicata per i reati di detenzione e traffico di stupefacenti; utilizzata come capo di imputazione principale (capo A) per la quantificazione della pena in base alla quantità e qualità delle droghe.

  • art. 4 legge n. 110/1975

    Norma relativa ai reati connessi alle armi (capo B/C): contestata in relazione alla continuazione esterna e alla valutazione complessiva del trattamento sanzionatorio.

  • art. 597 comma 3 cod. proc. pen.

    Principio del divieto di reformatio in pejus: la Corte evidenzia che tale divieto riguarda non solo l'entità complessiva della pena ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione; l'appello non può comportare un peggioramento non adeguatamente motivato rispetto al primo grado.

  • art. 81 cod. pen.

    Regola sulla continuazione e sugli aumenti ex art. 81: la Corte richiama l'obbligo di motivare distintamente e dettagliatamente la quantificazione dell'aumento per ciascun reato satellite, quando non si tratta di incrementi particolarmente esigui.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena (articolazione delle circostanze attenuanti): la Corte territoriale aveva valutato gli elementi di cui a questa norma nel concedere le attenuanti generiche nella massima estensione.

  • Sez. U. 24 giugno 2021 (Pizzone) e Sez. U. n. 40910 del 27/09/2005 (Morales)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per l'orientamento secondo cui il giudice d'appello deve calcolare e motivare separatamente gli aumenti per i reati satellite e non può fissare la pena base in misura superiore rispetto al primo grado quando opera modifiche che incidono sugli elementi autonomi della pena.

  • art. 620 lett. l) cod. proc. pen.

    Facoltà della Corte di Cassazione di determinare essa stessa la pena quando la rideterminazione è basata su calcoli aritmetici semplici e su elementi predeterminati dalle sentenze di merito, evitando il rinvio al giudice di merito.

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in pejus in appello investe non solo l'entità complessiva della pena ma anche ciascun elemento autonomo che concorre alla sua determinazione: eventuali aumenti per reati in continuazione devono essere motivati separatamente e non possono essere maggiori rispetto a quanto deciso in primo grado senza chiara e specifica motivazione.
  • Qualsiasi aumento di pena operativo in appello (anche se relativo a reati satellite) richiede una motivazione dettagliata, soprattutto quando non è esiguo; la mancanza di tale motivazione costituisce vizio logico-giuridico riformabile in cassazione.
  • Le censure sul carattere sproporzionato della pena rientrano, di regola, nel sindacato di merito e non sono esaminabili in cassazione salvo che emergano vizi della motivazione o errori di diritto; pertanto in cassazione bisogna focalizzarsi su questioni di diritto e di motivazione formale.
  • Quando la Corte di Cassazione può computare la pena con un semplice calcolo aritmetico basato su elementi predeterminati, è legittimata a rideterminare la pena senza rinviare al giudice di merito ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen.
  • In fase di impugnazione è utile per il ricorrente contestare in modo puntuale ogni elemento autonomo della determinazione della pena (pena base, aumenti per continuazione, attenuanti/aggravanti) e chiedere espressa motivazione distinta per ciascun incremento per evitare che la Corte d'appello operi aumenti non giustificati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.