Cassazione Penale, Sentenza n. 21671/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
1) Vizio di motivazione e violazione del divieto di reformatio in pejus (art. 597 co.3 c.p.p.): la Corte d'appello ha aumentato gli incrementi di pena per i reati in continuazione (continuazione interna e continuazione esterna) rispetto a quanto deciso in primo grado senza motivazione adeguata. 2) Contestazione del trattamento sanzionatorio come sproporzionato rispetto al modico quantitativo di sostanza sequestrata (260 g cocaina, 22 g eroina, 130 g hashish).
La decisione
Il ricorso è accolto limitatamente al primo motivo. La Corte di Cassazione rileva vizio logico-giuridico nella motivazione della Corte d'appello circa la quantificazione degli aumenti per i reati satellite e applica il principio di divieto di reformatio in pejus agli elementi autonomi della determinazione della pena. La sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente alla pena detentiva, che viene rideterminata in anni 3 e mesi 4 di reclusione (pena base ridotta per attenuanti e poi aumentata per le continuazioni come specificato). Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile; il secondo motivo è ritenuto questione di merito non sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua, e la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la congruità della pena rispetto alle circostanze.
Norme richiamate
art. 73 DPR 309/1990
Norma sostanziale applicata per i reati di detenzione e traffico di stupefacenti; utilizzata come capo di imputazione principale (capo A) per la quantificazione della pena in base alla quantità e qualità delle droghe.
art. 4 legge n. 110/1975
Norma relativa ai reati connessi alle armi (capo B/C): contestata in relazione alla continuazione esterna e alla valutazione complessiva del trattamento sanzionatorio.
art. 597 comma 3 cod. proc. pen.
Principio del divieto di reformatio in pejus: la Corte evidenzia che tale divieto riguarda non solo l'entità complessiva della pena ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione; l'appello non può comportare un peggioramento non adeguatamente motivato rispetto al primo grado.
art. 81 cod. pen.
Regola sulla continuazione e sugli aumenti ex art. 81: la Corte richiama l'obbligo di motivare distintamente e dettagliatamente la quantificazione dell'aumento per ciascun reato satellite, quando non si tratta di incrementi particolarmente esigui.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena (articolazione delle circostanze attenuanti): la Corte territoriale aveva valutato gli elementi di cui a questa norma nel concedere le attenuanti generiche nella massima estensione.
Sez. U. 24 giugno 2021 (Pizzone) e Sez. U. n. 40910 del 27/09/2005 (Morales)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per l'orientamento secondo cui il giudice d'appello deve calcolare e motivare separatamente gli aumenti per i reati satellite e non può fissare la pena base in misura superiore rispetto al primo grado quando opera modifiche che incidono sugli elementi autonomi della pena.
art. 620 lett. l) cod. proc. pen.
Facoltà della Corte di Cassazione di determinare essa stessa la pena quando la rideterminazione è basata su calcoli aritmetici semplici e su elementi predeterminati dalle sentenze di merito, evitando il rinvio al giudice di merito.
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in pejus in appello investe non solo l'entità complessiva della pena ma anche ciascun elemento autonomo che concorre alla sua determinazione: eventuali aumenti per reati in continuazione devono essere motivati separatamente e non possono essere maggiori rispetto a quanto deciso in primo grado senza chiara e specifica motivazione.
- Qualsiasi aumento di pena operativo in appello (anche se relativo a reati satellite) richiede una motivazione dettagliata, soprattutto quando non è esiguo; la mancanza di tale motivazione costituisce vizio logico-giuridico riformabile in cassazione.
- Le censure sul carattere sproporzionato della pena rientrano, di regola, nel sindacato di merito e non sono esaminabili in cassazione salvo che emergano vizi della motivazione o errori di diritto; pertanto in cassazione bisogna focalizzarsi su questioni di diritto e di motivazione formale.
- Quando la Corte di Cassazione può computare la pena con un semplice calcolo aritmetico basato su elementi predeterminati, è legittimata a rideterminare la pena senza rinviare al giudice di merito ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen.
- In fase di impugnazione è utile per il ricorrente contestare in modo puntuale ogni elemento autonomo della determinazione della pena (pena base, aumenti per continuazione, attenuanti/aggravanti) e chiedere espressa motivazione distinta per ciascun incremento per evitare che la Corte d'appello operi aumenti non giustificati.
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