Cassazione Penale, Sentenza n. 21675/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di restituzione di euro 4.150 sequestrati come presunto provento di spaccio. La ricorrente contestava che il Tribunale avesse confuso le date del verbale di sequestro e del decreto di convalida e non avesse tenuto conto che ella aveva avuto formale conoscenza della convalida solo il 12 settembre, dopo un colloquio in carcere con il marito, destinatario della notifica.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per nuovo giudizio. Motivazione: il termine per proporre il riesame decorre dalla notificazione del decreto di convalida all'interessato, e la mera presenza alla perquisizione non prova la conoscenza della convalida. Essendo la convalida stata notificata al marito ristretto in carcere e la ricorrente ha dichiarato di averne avuto notizia solo il 12 settembre, l'istanza è stata ritenuta tempestiva.
Norme richiamate
art. 355, comma 3, cod. proc. pen.
art. 355, comma 3, cod. proc. pen.
Il termine per impugnare decorre dalla notificazione del provvedimento di convalida all'interessato; la Corte interpreta che senza la notifica formale non può considerarsi iniziato il termine.
Sez. 2, n. 40925 del 04/07/2022 (Festa), Rv. 283792-01
Sez. 2, n. 40925 del 04/07/2022, Festa, Rv. 283792-01
Sottolinea che il termine decorre esclusivamente dalla notifica al soggetto interessato e che una istanza presentata prima della notifica non fa decorrere il termine.
Sez. 3, n. 22030 del 29/04/2010 (Santoro), Rv. 247611
Sez. 3, n. 22030 del 29/04/2010, Santoro, Rv. 247611
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che la conoscenza formale del provvedimento è condizione di decorrenza del termine.
Sez. 2, n. 774 del 02/12/2005 (Messina), Rv. 233333-01
Sez. 2, n. 774 del 02/12/2005, Messina, Rv. 233333-01
Afferma che il giudice deve accertare se l'interessato abbia effettivamente avuto notizia della convalida, tenuto conto che la convalida potrebbe non seguire automaticamente al sequestro.
Massime di principio
- Il termine per proporre il riesame avverso la convalida del sequestro decorre dalla notificazione del provvedimento all'interessato e non dal momento materiale del sequestro o dalla presenza alla perquisizione.
- La mera partecipazione all'atto di perquisizione non equivale a conoscenza formale del decreto di convalida; il giudice deve accertare la effettiva conoscenza da parte dell'interessato.
- Se la convalida è stata notificata a terzi (es. coniuge indagato e ristretto), l'interessato che non ha ricevuto la notifica può far decorrere il termine dal momento in cui ha avuto la formale conoscenza (da provare con elementi di concorso).
- Un'istanza presentata prima della notificazione non fa decorrere il termine e non preclude la tempestività dell'impugnazione successiva una volta notificato il provvedimento.
- In caso di contestazione della tempestività, il giudice che dichiara l'inammissibilità per tardività deve motivare la data di conoscenza effettiva; decisioni basate su mere supposizioni possono essere annullate.
- Prassi consigliata: conservare e produrre prove della data in cui si è avuta notizia della convalida (dichiarazioni, procura speciale con indicazione della data, documenti relativi a colloqui in carcere) per difendere la tempestività dell'impugnazione.
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