Cassazione Penale, Sentenza n. 21672/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) nullità per omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza in grado di appello al co-difensore e al domicilio eletto (violazione art.179 c.p.p.); (2) vizio di motivazione e erronea valutazione del dolo ex art.45 c.p. per non aver tenuto conto della grave crisi di liquidità e del dissesto aziendale che avrebbero impedito l'adempimento degli obblighi tributari, essendosi privilegiato il pagamento degli stipendi e l'assistenza ai pazienti e avendo comunque rateizzato e parzialmente corrisposto i debiti fiscali; (3) vizio di motivazione e contraddittorietà, nonché mancato rispetto del principio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio (artt.192, 526, 533 c.p.p.), con specifica censura sulla lettura delle voci di bilancio e del rapporto debiti/crediti e sull'omessa considerazione del fatto che il ricorrente era il maggior creditore della società e percepiva per ultimo le retribuzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: risultando che il decreto di citazione a giudizio d'appello era stato notificato solo all'Avv. Rita D'Agostino e non al co-difensore domiciliatario Avv. Roberto Antonio Catanzariti né al domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, è configurata una nullità assoluta della vocatio in judicium. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti trasmessi ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame. I secondi e terzi motivi sono stati assorbiti dall'accoglimento del primo e non sono stati esaminati nel merito. La motivazione è stata redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n.68/2016.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 74/2000
Norma sostanziale che sanziona l'omesso versamento delle ritenute alla fonte oltre la soglia di punibilità; costituisce il reato contestato ma sulla sua sussistenza non è stata espressa decisione dalla Corte di Cassazione, che ha annullato per nullità procedurale.
art. 179 cod. proc. pen.
Rilevata come norma di garanzia relativa alla vocatio in judicium e alla notificazione agli difensori: la mancata notifica al difensore domiciliatario e al co-difensore integra una nullità assoluta che può determinare l'annullamento della decisione impugnata.
art. 45 cod. pen.
Richiamata dal ricorrente per sostenere l'assenza di dolo per effetto della situazione di dissesto economico; la questione non è stata approfondita dalla Cassazione, essendo assorbita dal vizio procedurale accolto.
artt. 192, 526 e 533 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione al principio della prova e alla motivazione (certezza della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio e valutazione della prova): anche queste censure sono rimaste assorbite dalla decisione sulla nullità di notifica e non sono state esaminate nel merito.
Decreto n. 68 del 28/4/2016 (Primo Presidente della Corte di cassazione)
Norma procedurale interna che consente la redazione della motivazione in forma semplificata; citata per segnalare la forma adottata nella motivazione.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso un difensore implica l'obbligo di notificare ad esso gli atti processuali inerenti la vocatio in judicium: la mancata notifica al difensore domiciliatario può determinare una nullità assoluta.
- La mancata notifica anche a un co-difensore nominato e domiciliatario configura una nullità che incide sulla regolarità della chiamata in giudizio e può condurre all'annullamento della sentenza impugnata.
- Se la Cassazione accoglie motivi procedurali che comportano nullità assolute, i profili sostanziali (ad es. valutazione del dolo per difficoltà finanziarie o valutazione contabile) restano assorbiti e dovranno essere riesaminati dal giudice di merito in sede di rinvio.
- In casi di presunta incapacità materiale a pagare (crisi di liquidità/dissesto), la difesa dovrebbe documentare e provare dettagliatamente la situazione finanziaria e le scelte gestionali (pagamento stipendi, rateazioni, crediti verso terzi) perché tali elementi possano essere valutati ai fini dell'eventuale esclusione del dolo fiscale.
- Per evitare nullità processuali è fondamentale che le nomine difensive e le elezioni di domicilio siano chiaramente annotate negli atti di impugnazione e che le cancellerie verifichino le notifiche a tutti i difensori nominati.
Testo integrale
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