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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21672/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) nullità per omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza in grado di appello al co-difensore e al domicilio eletto (violazione art.179 c.p.p.); (2) vizio di motivazione e erronea valutazione del dolo ex art.45 c.p. per non aver tenuto conto della grave crisi di liquidità e del dissesto aziendale che avrebbero impedito l'adempimento degli obblighi tributari, essendosi privilegiato il pagamento degli stipendi e l'assistenza ai pazienti e avendo comunque rateizzato e parzialmente corrisposto i debiti fiscali; (3) vizio di motivazione e contraddittorietà, nonché mancato rispetto del principio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio (artt.192, 526, 533 c.p.p.), con specifica censura sulla lettura delle voci di bilancio e del rapporto debiti/crediti e sull'omessa considerazione del fatto che il ricorrente era il maggior creditore della società e percepiva per ultimo le retribuzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: risultando che il decreto di citazione a giudizio d'appello era stato notificato solo all'Avv. Rita D'Agostino e non al co-difensore domiciliatario Avv. Roberto Antonio Catanzariti né al domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, è configurata una nullità assoluta della vocatio in judicium. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti trasmessi ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame. I secondi e terzi motivi sono stati assorbiti dall'accoglimento del primo e non sono stati esaminati nel merito. La motivazione è stata redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n.68/2016.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. 74/2000

    Norma sostanziale che sanziona l'omesso versamento delle ritenute alla fonte oltre la soglia di punibilità; costituisce il reato contestato ma sulla sua sussistenza non è stata espressa decisione dalla Corte di Cassazione, che ha annullato per nullità procedurale.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Rilevata come norma di garanzia relativa alla vocatio in judicium e alla notificazione agli difensori: la mancata notifica al difensore domiciliatario e al co-difensore integra una nullità assoluta che può determinare l'annullamento della decisione impugnata.

  • art. 45 cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente per sostenere l'assenza di dolo per effetto della situazione di dissesto economico; la questione non è stata approfondita dalla Cassazione, essendo assorbita dal vizio procedurale accolto.

  • artt. 192, 526 e 533 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente in relazione al principio della prova e alla motivazione (certezza della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio e valutazione della prova): anche queste censure sono rimaste assorbite dalla decisione sulla nullità di notifica e non sono state esaminate nel merito.

  • Decreto n. 68 del 28/4/2016 (Primo Presidente della Corte di cassazione)

    Norma procedurale interna che consente la redazione della motivazione in forma semplificata; citata per segnalare la forma adottata nella motivazione.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso un difensore implica l'obbligo di notificare ad esso gli atti processuali inerenti la vocatio in judicium: la mancata notifica al difensore domiciliatario può determinare una nullità assoluta.
  • La mancata notifica anche a un co-difensore nominato e domiciliatario configura una nullità che incide sulla regolarità della chiamata in giudizio e può condurre all'annullamento della sentenza impugnata.
  • Se la Cassazione accoglie motivi procedurali che comportano nullità assolute, i profili sostanziali (ad es. valutazione del dolo per difficoltà finanziarie o valutazione contabile) restano assorbiti e dovranno essere riesaminati dal giudice di merito in sede di rinvio.
  • In casi di presunta incapacità materiale a pagare (crisi di liquidità/dissesto), la difesa dovrebbe documentare e provare dettagliatamente la situazione finanziaria e le scelte gestionali (pagamento stipendi, rateazioni, crediti verso terzi) perché tali elementi possano essere valutati ai fini dell'eventuale esclusione del dolo fiscale.
  • Per evitare nullità processuali è fondamentale che le nomine difensive e le elezioni di domicilio siano chiaramente annotate negli atti di impugnazione e che le cancellerie verifichino le notifiche a tutti i difensori nominati.

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