Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21676/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 6/7/2012 che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il ricorrente deduce violazione di legge e insufficiente proporzionalità della misura, lamenta l'omessa valutazione del decorso del tempo, dello stato d'incensuratezza e della mancata contestazione dell'aggravante associativa; contesta inoltre la carenza motivazionale in ordine all'impossibilità di applicare gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano fornito motivazione adeguata e non manifestamente errata: sussiste gravità indiziaria per reati previsti dal Testo Unico sugli stupefacenti, persistente pericolo di reiterazione delittuosa, collegamenti con esponenti di consorterie criminali lucane e pugliesi che spiegano la capacità di movimentare grandi quantitativi di droga e rendono inidoneo il braccialetto elettronico a garantire la tutela cautelare (perché non impedirebbe il ritorno negli ambienti di riferimento). Sono state disattese le argomentazioni della difesa circa la carcerazione dei coindagati, l'osservanza delle prescrizioni e il decorso del tempo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, a sostenere le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Infine la Corte ha disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Norme richiamate

  • Testo Unico delle disposizioni in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope (D.P.R. n. 309/1990)

    La gravità indiziaria per i reati previsti dal T.U. è stata ritenuta incontestata e costituisce fondamento per la misura cautelare; giustifica la valutazione del pericolo di reiterazione e la carenza di adeguatezza di misure meno afflittive.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per imporre al ricorrente l'onere di sostenere le spese del giudizio di cassazione in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Predisposto come richiamo per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione, ossia gli obblighi amministrativi successivi alla declaratoria di inammissibilità.

  • Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata quale parametro per valutare l'applicazione di una somma a titolo di ammenda o riparazione quando il ricorso è inammissibile; la Corte ha valutato l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità e ha quindi autorizzato un versamento equitativo piuttosto che una sanzione più grave.

Massime di principio

  • La gravità indiziaria e i legami con ambienti di criminalità organizzata hanno forte peso nella valutazione della necessità e adeguatezza della custodia cautelare: quantunque si chiedano misure meno afflittive, il giudice può ritenere il pericolo di reiterazione non mitigabile.
  • Il braccialetto elettronico può essere ritenuto inidoneo qualora non sia in grado di impedire il ritorno dell'indagato negli ambienti criminali di riferimento; l'inidoneità è motivazione sufficiente per rigettare la richiesta di attenuazione della misura.
  • Il semplice decorso del tempo in carcere o la condotta conforme alle prescrizioni non sono automaticamente elementi premianti per ottenere una misura più lieve; occorre una valutazione complessiva e specifica dei rischi residui.
  • Il rigetto della sostituzione cautelare richiede motivazione specifica ma non necessariamente dettagliata se emerge chiaramente, anche per riferimenti a precedenti giurisprudenziali, la concreta pericolosità e i legami organizzativi dell'imputato.
  • In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato a pagare le spese e somme alla Cassa delle Ammende: la Corte valuta se vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità prima di irrogare sanzioni più gravose.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.