Cassazione Penale, Sentenza n. 21676/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 6/7/2012 che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il ricorrente deduce violazione di legge e insufficiente proporzionalità della misura, lamenta l'omessa valutazione del decorso del tempo, dello stato d'incensuratezza e della mancata contestazione dell'aggravante associativa; contesta inoltre la carenza motivazionale in ordine all'impossibilità di applicare gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano fornito motivazione adeguata e non manifestamente errata: sussiste gravità indiziaria per reati previsti dal Testo Unico sugli stupefacenti, persistente pericolo di reiterazione delittuosa, collegamenti con esponenti di consorterie criminali lucane e pugliesi che spiegano la capacità di movimentare grandi quantitativi di droga e rendono inidoneo il braccialetto elettronico a garantire la tutela cautelare (perché non impedirebbe il ritorno negli ambienti di riferimento). Sono state disattese le argomentazioni della difesa circa la carcerazione dei coindagati, l'osservanza delle prescrizioni e il decorso del tempo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, a sostenere le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Infine la Corte ha disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Norme richiamate
Testo Unico delle disposizioni in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope (D.P.R. n. 309/1990)
La gravità indiziaria per i reati previsti dal T.U. è stata ritenuta incontestata e costituisce fondamento per la misura cautelare; giustifica la valutazione del pericolo di reiterazione e la carenza di adeguatezza di misure meno afflittive.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per imporre al ricorrente l'onere di sostenere le spese del giudizio di cassazione in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Predisposto come richiamo per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione, ossia gli obblighi amministrativi successivi alla declaratoria di inammissibilità.
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata quale parametro per valutare l'applicazione di una somma a titolo di ammenda o riparazione quando il ricorso è inammissibile; la Corte ha valutato l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità e ha quindi autorizzato un versamento equitativo piuttosto che una sanzione più grave.
Massime di principio
- La gravità indiziaria e i legami con ambienti di criminalità organizzata hanno forte peso nella valutazione della necessità e adeguatezza della custodia cautelare: quantunque si chiedano misure meno afflittive, il giudice può ritenere il pericolo di reiterazione non mitigabile.
- Il braccialetto elettronico può essere ritenuto inidoneo qualora non sia in grado di impedire il ritorno dell'indagato negli ambienti criminali di riferimento; l'inidoneità è motivazione sufficiente per rigettare la richiesta di attenuazione della misura.
- Il semplice decorso del tempo in carcere o la condotta conforme alle prescrizioni non sono automaticamente elementi premianti per ottenere una misura più lieve; occorre una valutazione complessiva e specifica dei rischi residui.
- Il rigetto della sostituzione cautelare richiede motivazione specifica ma non necessariamente dettagliata se emerge chiaramente, anche per riferimenti a precedenti giurisprudenziali, la concreta pericolosità e i legami organizzativi dell'imputato.
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato a pagare le spese e somme alla Cassa delle Ammende: la Corte valuta se vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità prima di irrogare sanzioni più gravose.
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