Cassazione Civile, Ordinanza n. 02683/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti del debitore principale di un'apertura di credito in conto corrente e di tre fideiussori che avevano garantito l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto bancario. Il tribunale revocava il decreto ingiuntivo ma condannava gli opponenti al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella monitoriamente richiesta. In appello i fideiussori insistevano per la riforma della decisione, ma la corte territoriale rigettava il gravame ritenendo, tra l'altro, valida la clausola di rinuncia preventiva all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., non vessatoria e specificamente sottoscritta; riteneva inoltre legittimo il recesso della banca dall'apertura di credito e non scrutinabili nuove allegazioni introdotte solo in appello. Con il ricorso per cassazione i fideiussori deducevano, con due motivi, vizio motivazionale e violazioni di legge: nel primo contestavano la mancata considerazione di elementi di prova, la validità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., la specifica approvazione ex art. 1341 c.c. e la nullità di alcune clausole fideiussorie per contrasto con la normativa antitrust e con l'art. 1418 c.c.; nel secondo censuravano la motivazione sul recesso della banca, deducendone l'illegittimità per violazione dei principi di correttezza e buona fede e per asserito abuso di posizione dominante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la sentenza di appello era conforme a quella di primo grado e quindi operava il divieto di ricorrere in cassazione per vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei casi di doppia conforme, non essendo state indicate le diverse rationes facti delle due decisioni. Ha inoltre osservato che la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla non vessatorietà della clausola di rinuncia all'art. 1957 c.c., e che la questione della nullità delle clausole fideiussorie per intesa anticoncorrenziale richiede allegazioni specifiche circa il provvedimento Banca d'Italia, la natura omnibus della fideiussione, l'epoca della stipulazione, il contenuto delle clausole e la loro concreta incidenza sul debito, elementi non adeguatamente dedotti nel caso. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che esso sollecitasse una nuova valutazione dei fatti relativi al recesso della banca, non consentita in sede di legittimità, e che fosse privo di una specifica deduzione sull'abuso di posizione dominante. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e agli ulteriori oneri processuali previsti dal d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
norma posta a base della richiesta di decreto ingiuntivo da parte del creditore bancario.
il vizio motivazionale non è deducibile in cassazione in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
richiamato come parametro di censura, ma la Corte reputa inammissibile la doglianza perché volta a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio.
richiamato come parametro di censura, ma la Corte ribadisce che la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito non è sindacabile nei termini prospettati.
la clausola di rinuncia alla decadenza ex art. 1957 c.c. non è ritenuta vessatoria; in ogni caso, nel caso concreto, la clausola risultava specificamente approvata per iscritto.
la decadenza del creditore nei confronti del fideiussore per mancata tempestiva azione verso il debitore principale può essere oggetto di rinuncia preventiva; l'eccezione ha natura propria e non di mera difesa.
richiamato dalla parte ricorrente, ma non risulta decisivo nel ragionamento della Corte.
richiamato per la dedotta nullità di clausole fideiussorie, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità e di ricaduta concreta sul rapporto garantito.
art. 2, comma 1, l. n. 287/1990
richiamato quale norma antitrust per sostenere la nullità delle clausole fideiussorie riproduttive del modello ABI, ma la Corte osserva che occorrono allegazioni specifiche e la prova dei presupposti fattuali della nullità.
il recesso dall'apertura di credito è qualificato come facoltà riconosciuta dalla norma; chi ne contesta l'illegittimità ha l'onere di allegare e provare le ragioni concrete della censura.
richiamato per dedurre violazione dei principi di correttezza e buona fede nel recesso, ma la censura è ritenuta una richiesta di rivalutazione del fatto.
richiamato nella censura, ma non assume rilievo nella decisione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti soccombenti.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La clausola con cui il fideiussore rinuncia preventivamente alla decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. non è, di per sé, vessatoria; può essere validamente pattuita e, se del caso, specificamente approvata per iscritto.
- La deduzione di nullità di clausole fideiussorie per asserita intesa anticoncorrenziale richiede allegazioni puntuali sui presupposti fattuali della nullità, inclusi natura della garanzia, epoca della stipulazione, contenuto e coincidenza delle clausole rilevanti e concreta incidenza sul debito garantito.
- L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria per mancato rispetto dell'art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con conseguenti preclusioni processuali ove non tempestivamente dedotta.
- La censura sul recesso della banca da un'apertura di credito non può tradursi in una nuova valutazione del merito in sede di legittimità; chi ne contesta l'illegittimità deve allegare specificamente le circostanze concrete che renderebbero abusivo o contrario a buona fede l'esercizio del recesso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02612/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_civile · 4 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02613/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_civile · 4 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02614/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_civile · 4 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02622/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_civile · 4 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02625/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_civile · 4 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02627/2025 del 04/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →