Cassazione Civile, Ordinanza n. 22831/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un verbale di accertamento elevato dalla polizia municipale per violazione dell'art. 218, comma 6, c.d.s., per avere un conducente circolato alla guida di un camion durante il periodo di sospensione della patente già in corso di efficacia. La sanzione era stata contestata insieme alla società proprietaria del veicolo, obbligata in solido. Dopo il rigetto dell'opposizione in primo grado e in appello, il solo conducente ha proposto ricorso per cassazione deducendo la falsa applicazione dell'art. 218, comma 6, c.d.s., sostenendo che tale norma presupporrebbe l'esistenza di un provvedimento di sospensione della patente e che, nel caso concreto, quel presupposto sarebbe venuto meno per effetto retroattivo dell'annullamento successivo, da parte di altro giudice, del verbale originario relativo alla violazione stradale che aveva giustificato la sospensione. Il ricorrente ha quindi impostato la censura sull'idea che l'annullamento del verbale presupposto travolgesse anche la sanzione per guida durante la sospensione. Il Comune ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha affermato che la sanzione ex art. 218, comma 6, c.d.s. si applica quando il conducente venga colto alla guida nel periodo di efficacia della sospensione della patente, anche se la sospensione sia stata anticipata dal ritiro del documento da parte degli agenti e anche se il verbale presupposto venga successivamente annullato. L'annullamento sopravvenuto non ha efficacia retroattiva tale da eliminare la condotta già consumata. La Corte ha inoltre rilevato che non risultava provato, con le forme di legge, il passaggio in giudicato della decisione invocata dal ricorrente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e con l'ulteriore importo per il contributo unificato.
Norme richiamate
La sanzione per circolazione abusiva si applica alla guida tenuta durante il periodo di sospensione della patente; non è necessario che il provvedimento sospensivo sia solo quello formalmente adottato dal prefetto, potendo rilevare anche la fase di ritiro anticipatorio della patente e la sospensione provvisoria già efficace.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata prospettata una censura di falsa applicazione di legge, ritenuta infondata.
La Corte richiama la necessità di provare documentalmente, nelle forme prescritte, il passaggio in giudicato della sentenza invocata dal ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- La sanzione per guida durante il periodo di sospensione della patente si consuma con la circolazione nel tempo in cui la sospensione è efficace, indipendentemente dal successivo esito del procedimento che ha originato la misura.
- L'art. 218, comma 6, c.d.s. tutela una finalità preventiva immediata: il ritiro della patente e l'anticipazione degli effetti della sospensione servono a impedire la prosecuzione della condotta pericolosa.
- L'annullamento successivo del verbale presupposto non travolge retroattivamente la violazione già realizzata durante la sospensione, salvo che la definitività della decisione favorevole sia dimostrata nei modi di legge.
- Quando si invoca l'incidenza di una decisione sopravvenuta su un giudizio in corso, la relativa definitività deve essere allegata e provata documentalmente secondo le forme processuali previste.
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