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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04216/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di un immobile da parte di una società a responsabilità limitata all'ente previdenziale resistente. I giudici di merito avevano accertato che il ricorrente fosse il socio unico occulto della società venditrice e, per tale ragione, lo avevano ritenuto illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali sorte in relazione al contratto, condannandolo al pagamento di una rilevante somma. Il ricorrente ha proposto nove motivi di cassazione: ha contestato la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei titolari formali delle quote; ha sostenuto che l'estinzione della società escludesse ogni responsabilità residua del socio occulto; ha negato che la domanda implicasse l'assenza di pubblicità della partecipazione; ha dedotto la violazione del giudicato e delle norme sull'insolvenza; ha censurato l'uso delle nozioni di insolvenza fuori dal perimetro fallimentare; ha contestato l'uso di presunzioni e la prova della simulazione/fittizietà dell'intestazione delle quote; ha lamentato carenze motivazionali sull'accertamento della qualità di socio occulto; ha contestato il ricorso alle presunzioni; ha infine dedotto l'erronea mancata riduzione equitativa di una penale asseritamente dovuta.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili diversi motivi perché non confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata o perché diretti a ottenere una nuova valutazione di merito; ha ritenuto infondati i motivi centrali sulla sopravvivenza della responsabilità del socio unico occulto dopo l'estinzione della società e sull'accertamento dell'insolvenza. In particolare, ha affermato che la responsabilità del socio unico occulto ha titolo autonomo nella legge e non deriva da successione nei debiti sociali, sicché l'estinzione della società non la elimina; ha inoltre chiarito che l'insolvenza rilevante ai fini dell'art. 2462 c.c. può essere accertata anche dal giudice civile competente e non solo in sede fallimentare. Restano ferme la condanna al pagamento e la regolazione delle spese a carico del ricorrente, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    Il ricorrente invocava il litisconsorzio necessario; la Corte ha escluso che fosse necessario integrare il contraddittorio, perché l'accertamento sulla titolarità solo apparente delle quote era incidentale e finalizzato solo alla condanna al pagamento dei debiti sociali.

  • art. 2462, secondo comma, c.c.

    La responsabilità del socio unico per i debiti sociali ha titolo autonomo nella legge e opera in presenza dei presupposti previsti, in particolare dell'insolvenza della società; non dipende dalla successione alla società estinta.

  • art. 2495 c.c.

    L'estinzione della società estingue i rapporti giuridici ad essa facenti capo, ma non quelli che hanno titolo originario in soggetti diversi, come la responsabilità legale del socio unico occulto.

  • art. 2470 c.c.

    La mancata pubblicità della partecipazione sociale è coerente con il carattere occulto della partecipazione stessa e può rilevare nel ragionamento probatorio sulla fittizietà dell'intestazione.

  • art. 2909 c.c.

    Il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento non è idoneo al giudicato sullo stato di insolvenza, sicché non preclude ulteriori accertamenti in altra sede.

  • art. 10 legge fallimentare

    Il limite temporale previsto per la dichiarazione di fallimento è stato richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha escluso che esso impedisca l'accertamento civilistico dell'insolvenza ai fini dell'art. 2462 c.c.

  • art. 1417 c.c.

    L'attrice, pur agendo per far valere un proprio diritto, è considerata terza rispetto al rapporto societario e può avvalersi della prova presuntiva della simulazione.

  • art. 232 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha respinto la censura perché mirava a un riesame del merito.

  • art. 2727 c.c.

    Il ricorso alle presunzioni è stato ritenuto censurabile solo nei limiti del controllo sulla motivazione; l'apprezzamento dei requisiti di gravità, precisione e concordanza è valutazione di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'onere della prova è stata ritenuta inammissibile perché fondata su fatti non desumibili dalla sentenza impugnata.

  • art. 1382 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la somma dovuta fosse una penale; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché la natura di penale e la sua sproporzione non risultavano dalla sentenza impugnata.

  • art. 1384 c.c.

    La richiesta di riduzione equitativa della penale è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione in mancanza di un accertamento di fatto nella sentenza impugnata.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che in cassazione non è consentito un nuovo giudizio di merito, e che la censura è inammissibile quando non intercetta la ratio decidendi o mira a rivalutare le prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Poiché il ricorso è stato rigettato, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, è inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che solleciti una nuova valutazione del merito e delle prove.
  • La responsabilità del socio unico occulto per i debiti sociali, quando prevista dalla legge, ha titolo autonomo e non viene meno per il solo fatto dell'estinzione della società.
  • L'accertamento dell'insolvenza rilevante ai fini della responsabilità del socio unico non è riservato esclusivamente alla sede concorsuale: può essere compiuto dal giudice competente in funzione della decisione da adottare.
  • Il rigetto di un'istanza di fallimento non produce, di regola, giudicato idoneo a precludere un successivo accertamento dell'insolvenza in altra sede e per finalità diverse.
  • L'ente che agisce per far valere un proprio diritto è comunque terzo rispetto al rapporto societario e può ricorrere alla prova per presunzioni per dimostrare la simulazione o fittizietà dell'intestazione delle quote.
  • La valutazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale previsto dall'art. 360 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAmministratoriLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileSocietarioFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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