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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 20963/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il dott. Antonino Donato, già dirigente del Consorzio ASI di Messina e collocato in pensione dal 30.10.2003, lamentava la sospensione dal novembre 2013 del trattamento pensionistico integrativo che gli era stato erogato dal Consorzio in base all'art. 12 del relativo regolamento. La sospensione era intervenuta in coincidenza con la soppressione dei Consorzi ASI e l'istituzione dell'IRSAP (legge regionale). Donato ha chiesto il ripristino della prestazione e il pagamento degli importi dovuti dal novembre 2013, nei confronti sia del Consorzio ASI in liquidazione (Gestione Separata IRSAP) sia dell'IRSAP. L'IRSAP, chiamato in causa, ha impugnato in Cassazione sostenendo che le "gestioni separate" sono soggetti giuridicamente distinti dall'Istituto e che i rapporti di lavoro e le obbligazioni rimangono a carico del singolo Consorzio ASI in liquidazione, senza una vera successione dell'IRSAP nella posizione giuridica del Consorzio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'IRSAP. Sono confermate in linea di massima le decisioni di merito: il Tribunale di Messina aveva riconosciuto il diritto di Donato al mantenimento del trattamento integrativo e condannato il Consorzio ASI in liquidazione - Gestione Separata IRSAP al ripristino e al pagamento degli importi; la Corte d'Appello di Messina aveva parzialmente riformato riconoscendo la legittimazione passiva dell'IRSAP e il diritto di Donato a percepire il trattamento integrativo a carico dell'IRSAP a decorrere dalla chiusura delle operazioni di liquidazione del Consorzio ASI di Messina. La Cassazione ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte territoriale, richiamando anche la pronuncia della Corte costituzionale n. 45/2016 e la successiva legge regionale n. 16/2022 (commi 103-104 dell'art.13) che ha esplicitamente autorizzato l'IRSAP a erogare il trattamento pensionistico integrativo per il personale in quiescenza dei Consorzi ASI in liquidazione, rafforzando l'ipotesi di successione dell'ente con esclusione della confluenza patrimoniale ma con obbligo di erogazione limitato alla capienza della gestione separata. La Corte ha altresì annotato che l'IRSAP ha effettuato pagamenti per il periodo 1.1.2023-30.9.2023. L'IRSAP è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore del controricorrente (liquidate in euro 5.500,00 oltre oneri e accessori).

Norme richiamate

  • art. 19 legge regionale Sicilia n. 8/2012

    la gestione dei singoli Consorzi per le aree di sviluppo industriale transita all'Istituto; i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi ... transitano in apposite gestioni a contabilità separata presso l'Istituto

    Stabilisce le fasi della liquidazione: entro 180 giorni le operazioni di liquidazione e, una volta ultimate, il passaggio della gestione all'IRSAP; ove le operazioni non si concludano nei termini, i rapporti transitano in gestioni separate a contabilità distinta presso l'IRSAP, garantendo la separazione delle masse patrimoniali e la prosecuzione delle posizioni attive e passive.

  • art. 64 della legge regionale Sicilia n. 9/2013 (interpretazione autentica)

    i Consorzi ASI, transitati nella gestione separata presso l'IRSAP, "mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica"; "In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione"

    Conferma che, fino al decreto di chiusura delle operazioni di liquidazione, i Consorzi mantengono la personalità giuridica e che le masse patrimoniali sono distinte; tuttavia la disciplina prevede il trasferimento della gestione nelle gestioni separate presso l'IRSAP, con la conseguenza che l'IRSAP può risultare legittimato passivo ma la responsabilità è limitata alla capienza del patrimonio separato.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 45/2016

    Ha ricostruito il passaggio dei Consorzi ASI all'IRSAP e precisato che la procedura di liquidazione e il relativo avvicendamento degli enti non alterano il fondamento dei diritti maturati, richiedendo tutela delle posizioni soggettive acquisite.

  • Legge regionale Sicilia n. 16 del 10.8.2022 (art.13, commi 103-104)

    "l'IRSAP era autorizzato ad erogare il trattamento pensionistico integrativo ... limitatamente al personale posto in quiescenza antecedentemente alla data di entrata in vigore dell'art. 8 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 121"

    Ha ulteriormente confermato e autorizzato l'IRSAP all'erogazione del trattamento pensionistico integrativo per il personale in quiescenza dei Consorzi ASI in liquidazione, avvalorando l'ipotesi di successione di enti per la gestione di tali obblighi, pur senza far confluire il patrimonio dei Consorzi nel bilancio dell'IRSAP.

  • DPR n. 115/2002 (art. 13, comma 1 quater)

    Norma procedurale richiamata in tema di contributo unificato e adempimenti processuali a carico del ricorrente in Cassazione; qui applicata per disporre l'ulteriore versamento dovuto nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • La soppressione di enti pubblici e il loro trasferimento ad un nuovo ente regionale può comportare la legittimazione passiva del nuovo ente per obbligazioni già sorte in capo ai soppressi enti, ma con le caratteristiche e i limiti stabiliti dalla normativa di transizione (es. trasferimento gestionale e distinzione delle masse patrimoniali).
  • Quando la legge prevede "gestioni separate" e la conservazione della personalità giuridica dei consorzi fino al decreto di chiusura, la responsabilità dell'ente subentrante è circoscritta alla capienza del patrimonio separato destinato alla gestione delle obbligazioni del singolo consorzio; non si ha automaticamente la fusione patrimoniale.
  • I diritti pensionistici maturati non sono compromessi dalla procedura di liquidazione o dal riordino organizzativo: l'ente subentrante può essere chiamato a garantire la continuità dell'erogazione, nei limiti stabiliti dalla legge regionale e dagli strumenti di gestione separata.
  • In controversie simili è essenziale verificare: 1) se e quando è intervenuto il decreto di chiusura delle operazioni di liquidazione; 2) la disciplina regionale che regola il trasferimento dei rapporti attivi e passivi; 3) l'esistenza e la capienza di patrimoni/gestioni separati; 4) eventuali successivi atti legislativi o autorizzativi che abbiano esplicitato le responsabilità dell'ente subentrante.
  • La presenza di norme interpretative o di successivi interventi legislativi (anche autorizzativi) può modificare o chiarire l'ambito della responsabilità dell'ente subentrante e giustificare il riconoscimento di crediti previdenziali a favore dei soggetti in quiescenza.

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