Cassazione Civile, Sentenza n. 20792/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti, autisti impegnati su tratte superiori a 50 km, hanno chiesto il risarcimento per il mancato godimento dei riposi settimanali (periodi 2007-2013 e 2007-2014) e differenze retributive per indennità di agente unico. Sostenevano che, secondo il Regolamento CE n.561/2006 (art. 8 co.6), nelle due settimane consecutive spettano due riposi settimanali regolari (45+45 ore) oppure un regolare e uno ridotto (45+24 ore) con obbligo di recuperare le restanti 21 ore entro la terza settimana; pertanto la Corte d'appello aveva errato ritenendo sufficiente un recupero complessivo di 69 ore entro tre settimane e avendo applicato la circolare ministeriale 29.4.2015 quale parametro interpretativo ex nunc.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo errata l'interpretazione dell'art. 8 co.6 del Regolamento CE 561/2006 fornita dalla Corte territoriale. La Corte suprema ha affermato che il termine complessivo di riposo da fruire entro la terza settimana è di 90 ore (due riposi regolari 45+45 oppure 45+24 con recupero delle 21 ore aggiuntive entro la terza settimana e tali ore compensate devono essere "attaccate" ad altro periodo di riposo di almeno 9 ore). Perciò ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione per nuovo esame applicando la corretta interpretazione normativa; gli altri motivi sono stati assorbiti. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Regolamento CE n. 561/2006
art. 1; art. 4 (definizioni: periodo di riposo settimanale regolare e ridotto); art. 8, comma 6
La Corte interpreta l'art. 8 co.6 nel senso che, in due settimane consecutive, il conducente deve effettuare due riposi settimanali regolari (45+45 ore) oppure un regolare e uno ridotto (45+24 ore) e, in quest'ultimo caso, le ore mancanti (21) devono essere compensate entro la fine della terza settimana successiva, aggiungendole ad un altro periodo di riposo (con requisito di collegamento a periodo di almeno 9 ore). Ne consegue che non è sufficiente considerare 69 ore complessive come termine minimo entro tre settimane.
Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 29.4.2015 prot. N. 7136
Circolare interpretativa dell'art. 8 par. 6 del Regolamento CE 561/2006
La Corte d'appello aveva dato alla circolare funzione interpretativa e applicativa; la Cassazione rileva che la validità e la rilevanza della circolare devono essere valutate alla luce della corretta interpretazione del Regolamento comunitario e non può modificare il contenuto della norma UE. Pertanto la valutazione probatoria dovrà essere rifatta secondo l'interpretazione normativa della Corte di Cassazione.
Regolamento (UE) n. 1054/2020
menzionato come successivo regolamento
La Corte precisa che per il periodo oggetto di causa si applica ratione temporis il Regolamento CE 561/2006 e non il successivo n.1054/2020.
Codice di Procedura Civile
art. 360 co.1 nn.3,4,5 c.p.c. (motivi di cassazione invocati)
Gli articoli sono stati richiamati come parametri procedurali per censurare violazioni di norma, errore di diritto, vizio di motivazione e omessa pronuncia su istanze istruttorie; la Corte ha accolto il motivo relativo alla errata interpretazione di norma comunitaria (n.3) e ha assorbito gli altri motivi.
Massime di principio
- Per i periodi oggetto di controversia si applica il Regolamento CE n.561/2006: in due settimane consecutive spettano o due riposi settimanali regolari (45+45 ore) oppure un regolare e uno ridotto (45+24 ore). In caso di riposo ridotto le 21 ore mancanti devono essere recuperate entro la fine della terza settimana successiva.
- Non è sufficiente conteggiare 69 ore complessive come parametro minimo di riposo entro tre settimane: la Corte richiede un esatto rispetto della struttura normativa (45/45 o 45+24 + recupero 21 con concatenazione ad un periodo di riposo).
- La circolare ministeriale può avere valore interpretativo ma non può mutare il significato di una norma comunitaria; le valutazioni probatorie devono essere riconsiderate alla luce della corretta interpretazione del Regolamento UE.
- In contenziosi analoghi è necessario che il lavoratore allegi e dimostri con documentazione chiara le precise carenze di riposo (periodi, ore mancanti, quando non siano stati compensati entro il termine di tre settimane).
- Il datore di lavoro deve conservare e poter esibire registrazioni dei periodi di riposo/servizio per dimostrare il rispetto delle modalità previste dal Regolamento; l'eventuale compliance va valutata secondo la forma tassativa prevista dalla norma comunitaria.
- Se una corte territoriale interpreta erroneamente una norma comunitaria, la cassazione può annullare la decisione e rinviare per un nuovo esame applicando la corretta interpretazione; ciò comporta che le questioni di onere della prova e ammissione delle prove saranno riconsiderate dal giudice di rinvio.
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