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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 20794/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti, autisti addetti a tratte superiori a 50 km, avevano chiesto il risarcimento per mancato godimento dei riposi settimanali maturati e non goduti per il periodo 2007-2013 (importi indicati rispettivamente in euro 71.568,00 e euro 81.939,06) e differenze retributive per indennità di agente unico (euro 2.000,13 e euro 2.742,63). La controversia verteva sull'applicazione e interpretazione del Regolamento CE n. 561/2006 (in particolare art. 8 co. 6) circa la durata minima dei riposi settimanali e sulle modalità di recupero delle riduzioni, nonché sull'idoneità probatoria delle produzioni documentali e sull'onere della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la Corte d'Appello aveva erroneamente interpretato l'art. 8 co. 6 del Regolamento CE 561/2006 ritenendo sufficiente un recupero complessivo di 69 ore entro la terza settimana. La Cassazione ha chiarito che la corretta interpretazione richiede un termine complessivo di riposo di 90 ore (due riposi settimanali regolari di 45 ore ciascuno, ovvero 45 + 24 con recupero delle 21 ore mancanti entro la terza settimana, da aggiungere ad un periodo di riposo di almeno 9 ore), e ha cassato la sentenza impugnata rinviando alla Corte d'Appello di Palermo per nuovo esame alla luce di tale parametro normativo; gli altri motivi sono stati assorbiti. La Corte del rinvio dovrà riesaminare le questioni probatorie e le domande retributive e decidere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • Regolamento CE n. 561/2006

    Art. 1; Art. 4 (definizioni: "periodo di riposo settimanale", "riposo settimanale regolare"=45 ore, "ridotto"=minimo 24 ore); Art. 8, comma 6: "Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: due periodi di riposo settimanale regolare, oppure un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale."

    La Corte di Cassazione ha interpretato l'art. 8 co. 6 nella sua lettura letterale: nel biennio considerato il criterio è che entro la terza settimana il conducente debba aver fruito di un termine complessivo di riposo corrispondente a 90 ore (due riposi regolari da 45 ore o 45+24 con recupero delle 21 ore mancanti entro la terza settimana). La Corte d'Appello aveva errato ritenendo sufficiente un totale di 69 ore.

  • Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 29.4.2015 prot. N. 7136

    Circolare interpretativa e attuativa dell'art. 8, par. 6 del Regolamento CE n. 561/2006 (richiamata dai giudici di merito).

    La Corte d'Appello aveva fatto riferimento alla circolare per ammettere frazionamenti e modalità di riposo equivalenti; la Cassazione rileva che la validità e il rilievo della circolare devono essere valutati alla luce della interpretazione letterale del Regolamento comunitario, che prevale, e che la circolare non può essere utilizzata per mutare la portata della norma comunitaria.

  • Codice di Procedura Civile (art. 360 c.p.c. e norme procedurali richiamate)

    Art. 360 co. 1 nn. 3 e 4 (motivi di cassazione per violazione di norme di diritto e motivazione apparente), 112, 115, 116, 132 c.p.c. e norme sull'onere della prova.

    I ricorrenti hanno invocato molteplici vizi di motivazione e di applicazione delle regole probatorie; la Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di diritto riguardante l'interpretazione della norma comunitaria e ha assorbito gli altri motivi, rinviando la valutazione probatoria al giudice di rinvio che dovrà decidere conformemente al corretto parametro normativo.

Massime di principio

  • Nelle controversie sui riposi settimanali disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 l'interpretazione letterale dell'art. 8 co. 6 è prevalente: nel computo dei riposi da recuperare entro la terza settimana va considerato un termine complessivo corrispondente a 90 ore (due riposi regolari da 45 o 45+24 con recupero di 21 ore).
  • La possibilità di frazionare il riposo o di utilizzare riposi "equivalenti" deve rispettare i limiti e le condizioni stabilite dal Regolamento; atti interpretativi nazionali (es. circolari) non possono assumere efficacia tale da modificare la portata di una norma comunitaria.
  • Se il giudice di merito applica un parametro normativo errato, la Cassazione può cassare la decisione e rinviare per nuovo esame: ciò comporta che la valutazione probatoria (allegazioni, documenti, perizie) va riesaminata alla luce della corretta interpretazione della norma comunitaria.
  • In giudizio il lavoratore deve allegare in modo chiaro le pretese (quantificazione delle ore mancanti); tuttavia il giudice del rinvio dovrà valutare le produzioni probatorie complessivamente e potrà adottare misure istruttorie (CTU) se necessario.
  • L'onere di rispettare i periodi di riposo è del datore di lavoro: programmazioni che determinino sistematiche riduzioni di riposo senza il corretto recupero possono dar luogo a pretese risarcitorie o retributive.
  • Nei piani di verifica e calcolo del riposo vanno sempre conteggiate le ore di riposo complessive richieste dal Regolamento (non una soglia ridotta), e il recupero delle ore di riposo ridotte deve essere effettivamente concretizzato entro i termini stabiliti.
  • In fase di impugnazione è utile contestare specificamente la motivazione dei giudici di merito circa il computo delle ore e proporre, se necessario, mezzi di prova tecnici o contabili per dimostrare la mancata fruizione dei riposi.

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