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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37884/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che, in accoglimento dell'impugnazione del Pubblico Ministero, ha riformato la decisione del GIP disponendo la custodia cautelare in carcere per il reato relativo al rinvenimento e alla detenzione di una pistola con matricola non registrata. L'imputato deduce violazione degli artt. 273 e 274 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il GIP aveva correttamente applicato gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico alla luce della legge n. 47/2015 e che mancava una valutazione autonoma e aggiornata del pericolo di recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha fornito motivazione logica e congrua circa la gravità indiziaria e l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione: ha valorizzato la condotta dell'indagato al momento dell'invito dei militari a consegnare armi (rifiuto) e la sua contiguità ad ambienti criminali, nonché la sua stessa ammissione di aver potuto cedere l'arma. La Corte ha inoltre ricordato che in cassazione non è ammissibile una mera diversa valutazione dei fatti o una semplice preferenza motivazionale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e disposta la trasmissione alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Individuazione della competenza del Tribunale quale giudice d'appello per le misure cautelari, ovvero la funzione del Tribunale del riesame in materia cautelare

  • artt. 2 e 7 L. n. 895 del 1967

    Norme richiamate per la qualificazione del reato connesso alla detenzione dell'arma; il fatto è stato ricondotto a tali norme dal Tribunale del riesame

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Richiamato in relazione all'arresto della sorella per stupefacenti, contestualizzando l'ambiente nel quale è avvenuta la perquisizione e il rinvenimento dell'arma

  • legge n. 47 del 2015

    Principio secondo cui l'applicazione della misura cautelare non può fondarsi unicamente sulla gravità del fatto, ma richiede una valutazione autonoma e concreta dell'attualità del pericolo di recidiva; la Corte tuttavia ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia effettivamente compiuto tale valutazione

  • artt. 273 e 274 cod. proc. pen.

    Norme invocate dal ricorrente come presuntamente violate (piani motivazionali e formali delle decisioni giudiziarie); la Corte ha ritenuto le censure infondate non rilevando violazioni né manifesta illogicità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Dispositivo esecutivo per gli adempimenti di trasmissione alla cancelleria conseguenti al provvedimento della Corte

Massime di principio

  • In cassazione contro misure cautelari è necessario denunciare violazioni normative specifiche o la manifesta illogicità della motivazione; non è sufficiente proporre una diversa valutazione dei fatti.
  • La gravità indiziaria, unita a comportamenti dell'indagato che evidenziano disprezzo per il regime cautelare (es. rifiuto di consegnare armi), e la contiguità ad ambienti criminali possono giustificare la custodia cautelare in carcere per pericolo di reiterazione.
  • La mera preferenza per la motivazione del giudice di merito (GIP) non annulla la legittimità di una diversa valutazione resa dal Tribunale del riesame se questa è logica e congrua.
  • Quando vi sono elementi che consentono di prevedere che il soggetto non rispetterà le prescrizioni della misura alternativa (es. arresti domiciliari), il carcere può essere ritenuto necessario per l'esigenza cautelare di prevenire la reiterazione.
  • Le contestazioni difensive basate su principi introdotti da norme come la legge n. 47/2015 devono dimostrare che la motivazione del giudice manca dell'accertamento concreto dell'attualità del pericolo; in assenza di ciò la censura è destinata a fallire.

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