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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06726/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato (Pilotto Plinio) avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che in parziale riforma aveva assolto una coimputata, rideterminato pene accessorie e revocato statuizioni civili confermando per il resto la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 1A) relativa alla Zenith Immobiliare s.r.l.. Il ricorrente deduceva sette motivi: 1) violazione del principio di correlazione fra imputazione e sentenza (omessa declaratoria di nullità della sentenza di primo grado che avrebbe individuato la distrazione in fatti diversi da quelli contestati nei capi d'imputazione, con pregiudizio del diritto di difesa); 2) vizio di motivazione per mancata assunzione dell'esame del consulente tecnico e mancata acquisizione di documentazione richiesta ex art. 603 c.p.p.; 3) carenza e illogicità della motivazione sulla natura dell'accollo del mutuo e sulla valutazione della contropartita (know-how) e del vincolo ipotecario; 4) mancanza di motivazione circa il dolo richiesto per la bancarotta distrattiva; 5) mancata valutazione della configurabilità della fattispecie meno grave di bancarotta semplice; 6) erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n.1 L.F. senza pluralità di fatti; 7) vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, in particolare il primo motivo relativo alla violazione del principio di correlazione fra imputazione e decisione. Ha constatato che il Tribunale aveva costruito la presunta distrazione attorno a fatti e presupposti materiali differenti rispetto a quelli contestati nel capo 1A (spostando l'attenzione dai conferimenti del 2012 e 2015 alle operazioni successive e alla gestione dell'accollo del mutuo), con conseguente menomazione del diritto di difesa. La Suprema Corte ha quindi annullato senza rinvio sia la sentenza di appello sia quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Padova per il prosieguo del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 521 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alla disciplina delle nuove contestazioni e alla correlazione tra accusa e sentenza; viene interpretata in senso funzionale, per tutelare il diritto di difesa quando la modifica dell'imputazione pregiudica l'esercizio del contraddittorio.

  • art. 522 c.p.p.

    Richiamata insieme all'art. 521 nella medesima ottica: disciplina i limiti della decisione rispetto all'imputazione e la necessità di garantire la corrispondenza tra accusa e sentenza.

  • art. 604 c.p.p.

    Norma sulla nullità delle sentenze per violazione del principio di correlazione; la Corte ha ritenuto che la violazione contestata avrebbe dovuto comportare la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per i limiti di enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso è stato introdotto nei limiti di tale disposizione.

  • art. 603, comma 1 c.p.p.

    Norma sulle acquisizioni probatorie e sull'esame dei consulenti tecnici; il ricorrente lamentava la mancata assunzione dell'esame del consulente e l'omessa acquisizione di documentazione richiesta ai sensi di tale disposizione.

  • art. 41 TUB (Testo Unico Bancario)

    Richiamato nella motivazione difensiva: stabilisce il potere del creditore fondiario di iniziare e proseguire l'azione esecutiva nonostante il fallimento del debitore, rilevante per valutare se il vincolo ipotecario escluda l'effetto distrattivo.

  • art. 219, comma 2, n. 1 L.F.

    Aggravante della bancarotta prevista per determinate condotte; il ricorrente contestava la sua applicazione ritenendola illegittima in mancanza della pluralità di fatti richiesta.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulle attenuanti generiche; censurata in relazione al diniego di concessione delle attenuanti generiche che il ricorrente riteneva non motivato.

  • art. 611 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla disciplina del processo davanti alla Corte di Cassazione (modifiche normative successive al 30.6.2024) e alla trattazione del ricorso su richiesta con intervento delle parti.

Massime di principio

  • Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza impone che la decisione giudiziaria resti entro i confini del fatto contestato: una ricostruzione del fatto difforme e non prevedibile dalla difesa può determinare la nullità della decisione per pregiudizio del diritto di difesa.
  • Se il giudice di primo grado fonda la condanna su elementi o eventi diversi da quelli indicati nell'imputazione, la Corte d'appello deve accertare se tale scostamento abbia effettivamente pregiudicato il contraddittorio; in caso affermativo deve dichiarare la nullità e non limitarsi a una diversa ricostruzione che non ripristini il pieno esercizio della difesa.
  • Le richieste istruttorie (esame di consulenti, acquisizione documenti) sono rilevanti e devono essere valutate con attenzione quando l'evolversi della ricostruzione fattuale renda tali prove decisive per confutare la tesi accusatoria.
  • Nel valutare la sussistenza di una fattispecie di bancarotta fraudolenta sono determinanti elementi quali la reale efficacia economica della contropartita (es. accollo del mutuo) e l'effettivo impatto dei vincoli (ipoteche) sulla garanzia dei creditori: pagamenti effettuati da terzi che risultino effettivi possono incidere sulla qualificazione della condotta.
  • L'applicazione di aggravanti o l'esclusione/concessione di attenuanti richiede motivazioni specifiche e non meramente assertive; l'omessa o generica motivazione su questi punti è censurabile in sede di legittimità.
  • In presenza di violazioni gravi che lesano il diritto di difesa, la Cassazione può annullare senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti ad altro giudice per il prosieguo, quando opportuno per assicurare il rispetto delle garanzie processuali.

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