Cassazione Penale, Sentenza n. 06569/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che, confermando la custodia cautelare in carcere applicata a Fava per estorsione pluriaggravata, ha però escluso la circostanza aggravante dell'art. 416‑bis, comma 1, cod. pen. Il Pubblico Ministero censurava l'esclusione dell'aggravante sul presupposto di un indebito effetto estensivo derivante dalle impugnazioni e dalle decisioni su coindagati (Morabito e Riccelli), nonché omissione di adeguata motivazione e mancata considerazione del fatto notorio relativo alla cosca Gagliano. Fava deduceva più censure: mancata riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, travisamento della prova in relazione al suo contributo temporale e alla presunta partecipazione alla vendita dell'autovettura, mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e dell'attualità del pericolo di reiterazione.
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Il ricorso di Fava è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame, in particolare la preclusione processuale derivante dalla litispendenza e l'assenza di elementi nuovi tali da consentire la rivalutazione delle condizioni cautelari; dalle intercettazioni risultava il contributo di Fava alle pressioni estorsive e permaneva un pericolo concreto e attuale di reiterazione giustificante la custodia in carcere anche dopo l'esclusione dell'aggravante mafiosa. Il ricorso del Pubblico Ministero è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse: il ricorrente non ha dimostrato che il riconoscimento dell'aggravante avrebbe comportato un aumento dei termini massimi della misura cautelare rispetto alla fattispecie già ritenuta (conseguenza che, se sussistente, avrebbe giustificato l'interesse). Fava è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416‑bis, comma 1, cod. pen.
La circostanza aggravante relativa all'utilizzo del metodo mafioso è stata esclusa dal Tribunale del riesame e tale esclusione è stata valutata dalla Corte come non idonea, di per sé, a compromettere la misura cautelare quando permangono esigenze cautelari concrete. La Corte ha inoltre osservato che, nel caso concreto, l'aggravante aveva una fisionomia soggettiva riferibile ai coindagati.
art. 587, cod. proc. pen.
Richiamata nella controversia in relazione all'effetto estensivo degli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta dai concorrenti; la Corte rileva che tale effetto non può essere invocato se le decisioni sui coindagati sono state annullate o se mancano elementi oggettivi che legittimino l'estensione.
art. 299, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla valutazione di impugnazione del provvedimento cautelare; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di novità rispetto alle deduzioni già esaminate in sede di riesame.
art. 629, comma 2, cod. pen.
Citato nella comparazione dei termini massimi della misura per il delitto di estorsione; la Corte ha usato la norma per spiegare che il riconoscimento dell'aggravante non avrebbe modificato i termini di durata della misura nel caso concreto.
art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.
Richiamato nella valutazione dei termini di durata massima della misura cautelare per talune fattispecie; usato dalla Corte per confrontare gli effetti della qualificazione dell'illecito sul regime dei termini cautelari.
art. 303, co. 4, lett. b), cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento alla qualificazione operata dal Tribunale del riesame; utilizzato per confrontare le conseguenze sulle durate cautelari e per motivare l'assenza di interesse del P.M. a proseguire in cassazione rispetto all'esclusione dell'aggravante.
Massime di principio
- La proposizione di più impugnazioni relative alla stessa misura cautelare può determinare una situazione di litispendenza che preclude la rinnovazione della medesima richiesta in assenza di elementi nuovi: se non emergono fatti o circostanze nuovi la domanda è inammissibile.
- L'interesse del Pubblico Ministero a ricorrere per cassazione contro l'esclusione di una circostanza aggravante non è automatico: deve essere dimostrato che il riconoscimento dell'aggravante avrebbe effettivamente inciso sui termini di durata della misura cautelare o su altra conseguenza processuale rilevante.
- L'esclusione di un'aggravante, anche grave come quella del metodo mafioso, non comporta necessariamente la revoca della misura cautelare se permangono esigenze cautelari concrete e attuali (pericolo di reiterazione, gravità indiziaria, ecc.).
- Per contestare efficacemente una decisione di riesame in Cassazione è necessario indicare specifici vizi logico‑giuridici o fatti nuovi: censure generiche o riproposizioni di argomentazioni già esaminate saranno dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.
- La valutazione della sussistenza dell'aggravante mafiosa richiede un nesso probatorio chiaro tra la condotta contestata e l'organizzazione mafiosa; l'eventuale collegamento soggettivo ai soli coindagati può limitare l'estensione dell'aggravante ad altri indagati.
- Il ricorrente manifestamente infondato può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (es. contribuzione alla Cassa delle ammende), per scoraggiare impugnazioni prive di prospettive.
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