Cassazione Penale, Sentenza n. 06570/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cicalese impugnava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere (08/09/2025) per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p., capo 1) e per vari reati 'fine' (tra cui armi, ricettazione, detenzione e cessione di hashish e cocaina ai capi 22, 28, 58, 61). Deduceva l'insussistenza della gravità indiziaria: le intercettazioni non proverebbero il ruolo di "cassiere" attribuitogli e indicherebbero al più attività di scommesse clandestine; la sua mera presenza nel noleggio auto di Angri non dimostrerebbe una partecipazione specifica ai reati contestati; lamentava inoltre l'incompatibilità delle sue condizioni di salute con la detenzione e chiedeva sostituzione della misura con arresti domiciliari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e sugli apprezzamenti del giudice del merito e del Tribunale del riesame, potendo verificare solo la presenza di motivazione giuridicamente significativa e l'assenza di illogicità evidenti. Ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione del Tribunale del riesame che ha confermato la sussistenza di gravi indizi in ordine all'associazione mafiosa e ai reati fine, fondando il convincimento su intercettazioni che indicano disponibilità di armi e su un episodio di tentata estorsione aggravata in cui Cicalese sarebbe stato l'"alter ego" di un capo clan, presente per verificare l'esecuzione dell'azione criminosa; in tale contesto è stato ritenuto anche il ruolo di cassiere. Quanto alle esigenze cautelari, è stata richiamata la doppia presunzione di necessità della custodia per i reati di tipo mafioso e si è sottolineata la pericolosità personale dell'indagato. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 (capo 1)
La Corte ritiene sussistenti gravi indizi di partecipazione all'associazione di tipo mafioso; il ruolo di "cassiere" e l'alter ego del capo sono considerati elementi indiziari rilevanti, connessi anche alle esigenze cautelari
art. 416-bis.1 c.p. (circostanza aggravante)
La circostanza aggravante connessa al reato associativo è stata ritenuta rilevante dal Tribunale del riesame e contestata dal ricorrente, ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente per motivare i vizi di motivazione e illogicità; la Corte ha valutato tali censure come generiche o manifestamente infondate
Richiamato dal ricorrente per censurare l'eccessiva gravosità della misura; la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, il Tribunale del riesame abbia motivato adeguatamente la sussistenza delle esigenze cautelari
artt. 309 e 310 cod. proc. pen.
Riferimento procedurale ai limiti del sindacato sulla libertà personale e alla disciplina del riesame; la Corte ribadisce che non può riesaminare gli elementi materiali e fattuali già valutati dal giudice del merito
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non sostituisce il proprio giudizio a quello del giudice del merito: può controllare solo la presenza di motivazione giuridicamente significativa e l'assenza di evidenti illogicità, non la valutazione comparativa degli indizi
- In presenza di contestazione per associazione mafiosa (art. 416‑bis) opera una presunzione rafforzata sulla necessità delle misure cautelari; il giudice deve comunque motivare specificamente le esigenze cautelari
- Intercettazioni che mostrano disponibilità di armi o discussioni sul loro acquisto possono costituire elemento grave indiziario della partecipazione a un’associazione armata o mafiosa, se inserite in un contesto indiziario coerente
- La mera presenza in un luogo di incontro rilevante (es. noleggio auto usato come base) può essere valutata come indice di partecipazione qualora collegata ad altri elementi (ruoli attribuiti, funzioni di controllo, rapporti con capi-clan)
- Le doglianze generiche sulla 'insufficienza' degli indizi o sulla diversa interpretazione delle intercettazioni sono difficilmente ammesse in Cassazione quando il tribunale del riesame abbia fornito una disamina analitica e coerente del materiale probatorio
- Le patologie o condizioni di salute del detenuto devono essere documentate e valutate specificamente dal giudice di merito: la loro sola allegazione non è sufficiente a giustificare la sostituzione della misura se il quadro indiziario e le esigenze cautelari risultano gravi
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