Cassazione Penale, Sentenza n. 06572/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari (05/06/2025) con plurimi motivi: 1) deposito della motivazione oltre il termine previsto dall'art. 309 c.10 c.p.p.; 2) mancata o difettosa motivazione riguardo alla ritenuta gravità indiziaria per i capi 4)–7) (danneggiamenti), con oltrepassamento del devolutum; 3) mancanza, illogicità ed insufficienza della motivazione in relazione al capo 8) (tentata estorsione aggravata), contestando che l'imputato avrebbe partecipato ai propositi estorsivi di Lombardi senza esserne consapevole; 4) illegittima applicazione dell'aggravante del metodo mafioso senza elementi probatori di appartenere a consorterie mafiose o contesto mafioso; 5) carenza della valutazione delle esigenze cautelari, sproporzione della misura e mancata considerazione della vetustà dei precedenti e della messa in liquidazione della società Foggia calcio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la correttezza dell'ordinanza del Tribunale del Riesame. In particolare: ha ritenuto infondato il motivo sul termine di deposito, chiarendo che il termine decorre dalla pubblicazione del dispositivo (05/07/2025) e che la motivazione depositata il 21/07/2025 era nei termini prorogati; ha escluso la sindacabilità in Cassazione di una rivalutazione del compendio indiziario sui capi 4)–7) quando la motivazione del riesame è adeguata e quei reati non costituivano titolo cautelare; ha ritenuto non ammissibile la rilettura del materiale probatorio sul capo 8) e sull'aggravante del metodo mafioso, confermando che il Tribunale ha fornito argomentazioni logico-giuridiche sufficienti; ha respinto le eccezioni sulla proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare, richiamando la motivazione del Tribunale e la rilevanza della doppia presunzione di cui all'art. 275 c.3 c.p.p.; ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 309 codice di procedura penale
Il termine per il deposito della motivazione dell'ordinanza di riesame decorre dalla pubblicazione del dispositivo; il termine ordinario di 30 giorni è prorogabile a 45 e nel caso il deposito al 21/07/2025 era tempestivo rispetto alla pubblicazione del 05/07/2025
art. 310 codice di procedura penale
Richiamato insieme all'art. 309 come quadro normativo relativo ai provvedimenti sulla libertà personale e ai limiti del riesame (menzionato a fini chiarificatori sul regime delle misure cautelari)
art. 275 comma 3 codice di procedura penale
Richiamata per la "doppia presunzione" operativa nel caso in relazione al pericolo di recidiva e alla valutazione delle esigenze cautelari, con pregnanza ai fini della conferma della misura
art. 94 comma 1-ter disposizioni attuative codice di procedura penale
Norma procedurale richiamata in relazione agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione della Corte
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o riconsiderare lo spessore degli indizi: il sindacato è limitato alla verifica della presenza di motivazione e dell'assenza di illogicità manifeste nel provvedimento impugnato
- Il termine per il deposito della motivazione dell'ordinanza di riesame decorre dalla pubblicazione del dispositivo e può essere prorogato fino a 45 giorni; il deposito oltre la deliberazione in camera di consiglio non è di per sé vizio
- La legittimità della valutazione degli indizi e dell'apprezzamento delle esigenze cautelari compete al giudice di merito e al tribunale del riesame; la Cassazione interviene solo per vizi formali, mancanza di motivazione o illogicità evidente
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere ritenuta anche sulla base di elementi indiziari e intercettazioni, purché il giudice di merito motivi in modo coerente e logico la connessione tra condotta e contesto mafioso
- La proporzionalità e l'adeguatezza della misura cautelare devono essere valutate con riferimento alla motivazione del giudice di merito; la presenza di presunzioni legali (es. art. 275 c.3 c.p.p.) può influire sulla valutazione del pericolo di recidiva
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