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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06572/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari (05/06/2025) con plurimi motivi: 1) deposito della motivazione oltre il termine previsto dall'art. 309 c.10 c.p.p.; 2) mancata o difettosa motivazione riguardo alla ritenuta gravità indiziaria per i capi 4)–7) (danneggiamenti), con oltrepassamento del devolutum; 3) mancanza, illogicità ed insufficienza della motivazione in relazione al capo 8) (tentata estorsione aggravata), contestando che l'imputato avrebbe partecipato ai propositi estorsivi di Lombardi senza esserne consapevole; 4) illegittima applicazione dell'aggravante del metodo mafioso senza elementi probatori di appartenere a consorterie mafiose o contesto mafioso; 5) carenza della valutazione delle esigenze cautelari, sproporzione della misura e mancata considerazione della vetustà dei precedenti e della messa in liquidazione della società Foggia calcio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la correttezza dell'ordinanza del Tribunale del Riesame. In particolare: ha ritenuto infondato il motivo sul termine di deposito, chiarendo che il termine decorre dalla pubblicazione del dispositivo (05/07/2025) e che la motivazione depositata il 21/07/2025 era nei termini prorogati; ha escluso la sindacabilità in Cassazione di una rivalutazione del compendio indiziario sui capi 4)–7) quando la motivazione del riesame è adeguata e quei reati non costituivano titolo cautelare; ha ritenuto non ammissibile la rilettura del materiale probatorio sul capo 8) e sull'aggravante del metodo mafioso, confermando che il Tribunale ha fornito argomentazioni logico-giuridiche sufficienti; ha respinto le eccezioni sulla proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare, richiamando la motivazione del Tribunale e la rilevanza della doppia presunzione di cui all'art. 275 c.3 c.p.p.; ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 codice di procedura penale

    Il termine per il deposito della motivazione dell'ordinanza di riesame decorre dalla pubblicazione del dispositivo; il termine ordinario di 30 giorni è prorogabile a 45 e nel caso il deposito al 21/07/2025 era tempestivo rispetto alla pubblicazione del 05/07/2025

  • art. 310 codice di procedura penale

    Richiamato insieme all'art. 309 come quadro normativo relativo ai provvedimenti sulla libertà personale e ai limiti del riesame (menzionato a fini chiarificatori sul regime delle misure cautelari)

  • art. 275 comma 3 codice di procedura penale

    Richiamata per la "doppia presunzione" operativa nel caso in relazione al pericolo di recidiva e alla valutazione delle esigenze cautelari, con pregnanza ai fini della conferma della misura

  • art. 94 comma 1-ter disposizioni attuative codice di procedura penale

    Norma procedurale richiamata in relazione agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione della Corte

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o riconsiderare lo spessore degli indizi: il sindacato è limitato alla verifica della presenza di motivazione e dell'assenza di illogicità manifeste nel provvedimento impugnato
  • Il termine per il deposito della motivazione dell'ordinanza di riesame decorre dalla pubblicazione del dispositivo e può essere prorogato fino a 45 giorni; il deposito oltre la deliberazione in camera di consiglio non è di per sé vizio
  • La legittimità della valutazione degli indizi e dell'apprezzamento delle esigenze cautelari compete al giudice di merito e al tribunale del riesame; la Cassazione interviene solo per vizi formali, mancanza di motivazione o illogicità evidente
  • L'aggravante del "metodo mafioso" può essere ritenuta anche sulla base di elementi indiziari e intercettazioni, purché il giudice di merito motivi in modo coerente e logico la connessione tra condotta e contesto mafioso
  • La proporzionalità e l'adeguatezza della misura cautelare devono essere valutate con riferimento alla motivazione del giudice di merito; la presenza di presunzioni legali (es. art. 275 c.3 c.p.p.) può influire sulla valutazione del pericolo di recidiva

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