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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06571/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro che aveva rigettato il suo istanza di riesame avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Salerno (04/09/2024) con il quale era stata disposta la custodia cautelare in carcere per i reati indicati negli artt. 416-bis, 648-bis, 648-ter, comma 1 c.p. e art. 74 d.P.R. 309/1990. Nel ricorso si deduceva la nullità dell'ordinanza del Riesame per carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alle esigenze cautelari e al giudizio di adeguatezza della misura carceraria.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l'indagata ha rinunciato all'impugnazione in data 29/12/2025. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, somma determinata tenendo conto della mancata esplicitazione dei motivi della rinuncia. Il decreto dispone inoltre gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Riferimento al reato di associazione di tipo mafioso quale fattispecie contestata; nel provvedimento principale tale norma giustifica la gravità delle accuse alla base della custodia cautelare.

  • art. 648-bis c.p.

    Riferimento al reato di riciclaggio; indicata tra le fattispecie per le quali è stata disposta la misura cautelare.

  • art. 648-ter, comma 1 c.p.

    Riferimento al reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; contestato insieme alle altre fattispecie rilevanti per la misura cautelare.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Collegamento a reati concernenti gli stupefacenti (aggravazioni/particolare normativa sul tema), componente degli addebiti che hanno motivato la custodia cautelare.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per i effetti della rinuncia all'impugnazione: determina l'inammissibilità del ricorso e la condanna dell'impugnante al pagamento delle spese processuali e, ove non risultino motivi della rinuncia non imputabili all'impugnante, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma di natura procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023 (Rv. 285462 - 02)

    Richiamata come precedente per la determinazione della somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di rinuncia non motivata; utilizzata per valutare se la rinuncia sia o meno imputabile all'indagata.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione resa dall'indagato trasforma il ricorso in inammissibile: il giudice dichiara l'inammissibilità e può condannare l'impugnante alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Se la rinuncia non è motivata o non risulta dovuta a causa non imputabile all'impugnante, il giudice può ordinare il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; per evitare tale condanna è utile esplicitare e documentare le ragioni esterne che hanno imposto la rinuncia.
  • Per impugnare efficacemente una misura cautelare (specialmente per reati gravi come 416-bis o reati connessi a stupefacenti/riciclaggio) è necessario contestare in modo specifico e motivato la sussistenza dei gravi indizi, le concrete esigenze cautelari e dimostrare l'adeguatezza di misure meno afflittive; deduzioni generiche sulla carenza di motivazione rischiano di non prevalere.
  • La rinuncia successiva al deposito del ricorso impedisce il proseguimento dell'impugnazione salvo che si provi che la rinuncia è per causa non imputabile all'interessato; pertanto, chi intende interrompere un impugnazione dovrebbe fornire al giudice una motivazione chiara per limitare l'onere economico-sanzionatorio.
  • In procedure contro associazioni mafiose e reati economici connessi agli stupefacenti, i tribunali applicano un esame rigoroso delle esigenze cautelari: le difese devono produrre elementi concreti e documentati per ottenere il riesame favorevole o misure cautelari meno gravose.

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