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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06567/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Colella impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere. Contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo 1 (associazione mafiosa ex art. 416 bis c.p.) e al capo 22 (spedizione punitiva e reati connessi, in particolare detenzione/porto di armi), deducendo che le intercettazioni provano al più una mera "affiliazione" e non una stabile "partecipazione" al clan; inoltre contestava la mancata certa identificazione con riferimento al capo 59 (art. 73 d.p.r. 309/90). Sosteneva altresì che il suo contributo alla spedizione punitiva si sarebbe limitato a un intervento "a valle" (avvertire i sodali circa il recupero dei mezzi), e non alla detenzione/porto di armi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari (la Corte non rivede i fatti ma verifica la congruità e l'assenza di illogicità manifeste nella motivazione). Ha ritenuto che le intercettazioni ambientali e gli elementi riferiti alla spedizione punitiva (comunicazioni con un soggetto ritenuto intraneo al clan "Fezza - De Vivo" e le indicazioni per il recupero dei mezzi) costituiscono indizi gravi e coordinati che giustificano il giudizio di probabile partecipazione all'associazione mafiosa e il concorso nella detenzione/porto di armi, anche nella funzione di vigilanza svolta da Colella durante la spedizione. Ha precisato che la mera affiliazione può integrare la partecipazione quando sia accompagnata da indicatori concreti di stabile inserimento e ruolo dinamico nell'associazione, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata. Condanna alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416 bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che, allo stato delle indagini, gli elementi probatori (intercettazioni e comportamento nella spedizione punitiva) costituiscono gravi indizi di partecipazione all'associazione di tipo mafioso; la "affiliazione" diventa partecipazione se accompagnata da indicatori concreti di stabile inserimento e ruolo operativo.

  • artt. 10, 12, 14 L. 497/74

    Riconosciuta la gravità indiziaria per illeciti in materia di armi connessi alla spedizione punitiva (capo 22); la gravità indiziaria per la fattispecie estorsiva collegata è stata invece esclusa nell'atto impugnato.

  • art. 73 d.p.r. 309/90

    Il ricorrente aveva contestato la mancata certa identificazione in relazione al capo 59 (droghe); la Corte non ha riaperto la valutazione di fatto sull'identificazione, confermando i limiti del controllo di legittimità.

  • artt. 309 e 310 cod. proc. pen.

    Richiamate come disciplina delle misure cautelari personali: la Corte sottolinea che non può rivedere i rilievi di fatto e l'apprezzamento cautelare del giudice di merito, ma solo verificare la congruità e l'assenza di palese illogicità della motivazione.

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme invocate dal ricorrente per denunciare presunte violazioni e illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati.

  • Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021 (giurisprudenza di legittimità richiamata)

    Richiamata per il principio secondo cui l'affiliazione si valuta anche tramite indicatori concreti del ruolo e della stabile partecipazione nel sodalizio; conferma del criterio interpretativo applicato dal giudice del riesame.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione in materia cautelare non rivede i fatti: il suo controllo è limitato alla verifica della congruità e dell'assenza di illogicità manifeste della motivazione del giudice di merito.
  • Le intercettazioni ambientali e i comportamenti posti in essere nel contesto di una spedizione punitiva possono costituire, anche isolatamente, elementi gravemente indizianti di stabile inserimento e partecipazione a un'associazione mafiosa se dimostrano un ruolo operativo specifico.
  • La "mera affiliazione" può tradursi in partecipazione all'associazione mafiosa quando sia accompagnata da indicatori concreti di impegno operativo o di funzione dinamica nelle attività del sodalizio.
  • Per contestare efficacemente una misura cautelare è necessario evidenziare vizi evidenti, omissioni o contraddizioni nella motivazione del giudice di merito; argomentazioni meramente alternative sulla valutazione della prova difficilmente prevalgono in Cassazione.
  • Memorie o documenti depositati tardivamente in corso di giudizio possono essere non considerati se oltre i termini processuali stabiliti.

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