Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06565/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso ordinanza del 23/04/2025 che aveva applicato nei confronti del ricorrente gli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 416‑bis c.p.; il ricorso per riesame era stato trasmesso via PEC a un indirizzo riconducibile al Tribunale di Palermo ma non incluso nell'elenco ufficiale disposto dal DGSIA (decreto 9/11/2020). Il punto giuridico era se tale invio telematico sia sanabile (ammissibile) quando l'atto sia comunque pervenuto e preso in carico dalla cancelleria competente entro il termine perentorio previsto.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno enunciato il principio di diritto secondo cui l'impugnazione trasmessa a una casella PEC non compresa nell'elenco DGSIA è inammissibile, salvo che, entro il termine di legge, la stessa sia stata inoltrata con la medesima modalità telematica (PEC) dalla casella che l'ha ricevuta alla casella ufficiale inclusa nell'elenco. Applicando il principio al caso concreto, poiché l'istanza di riesame di Antonio Messina era stata inviata a PEC non inclusa e non risulta che sia stata inoltrata dalla casella ricevente alla PEC ufficiale entro il termine, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e quindi rigettato.

Norme richiamate

  • art. 87-bis, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Disciplina la fase transitoria del deposito telematico e contempla cause tassative di inammissibilità per le impugnazioni via PEC; la Corte interpreta la norma in senso rigoroso ma ammette una deroga quando l'atto ricevuto da una PEC non inclusa sia, entro il termine, inoltrato telematicamente dalla casella ricevente alla casella ufficiale inclusa nell'elenco DGSIA.

  • art. 24, comma 6-sexies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)

    Norma previgente che ha introdotto cause di inammissibilità analoghe per i depositi via PEC; è stato richiamata per confronto e per la genesi della disciplina transitoria.

  • Decreto del Direttore generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del 9 novembre 2020 (DGSIA)

    Ha individuato gli indirizzi PEC ufficiali degli uffici giudiziari (elenco "depositoattipenali...@giustiziacert.it"); la Corte ritiene che solo gli invii a quegli indirizzi abbiano valore di deposito valido, salvo la deroga operativa sopra descritta.

  • art. 582 e art. 111‑bis cod. proc. pen. (richiami normativi)

    Inquadrano il regime ordinario e l'obbligatorietà del deposito telematico; il regime transitorio (art. 87‑bis e decreti ministeriali) opera in deroga fino alla piena attuazione del processo penale telematico.

  • Giurisprudenza sovranazionale (art. 6 CEDU — Corte EDU)

    Richiamata per valutare la proporzionalità e la prevedibilità delle limitazioni procedurali: la Corte italiana ritiene compatibile l'interpretazione rigorosa con l'art. 6 CEDU, purché non venga pregiudicato l'accesso alla giustizia nella sua sostanza.

Massime di principio

  • Invio a PEC non compresa nell'elenco DGSIA ma riferibile all'ufficio competente: inammissibile salvo che la casella che ha materialmente ricevuto l'atto inoltri, mediante PEC, entro il termine perentorio, il messaggio alla PEC ufficiale inclusa nell'elenco (sanatoria tramite inoltro telematico interno).
  • Invio a PEC compresa nell'elenco DGSIA ma non abbinata alla specifica articolazione interna: di norma ammesso (la norma è interpretata tenendo conto della natura organizzativa dell'abbinamento interno).
  • Errato invio ma successivo reinvio dall'avvocato alla PEC ufficiale entro il termine: ammissibile (il secondo invio regolarizza la posizione se compiuto nei termini).
  • Consegna cartacea o altra modalità analogica successiva a invio telematico errato non cura l'irregolarità telematica: la Corte esclude la possibilità di sanare l'errore telematico mediante consegna cartacea alla cancelleria; la sanatoria ammessa è esclusivamente telematica (inoltro PEC→PEC).
  • Se si invia a PEC di un ufficio diverso (non riferibile) la questione può porre rilievi di costituzionalità; la giurisprudenza è contrastante su questo profilo e può richiedere valutazione specifica (possibile ricorso a principio di raggiungimento dello scopo in casi limitati), ma le Sezioni Unite hanno aderito all'orientamento più rigoroso con l'eccezione sopra indicata.
  • Prassi prudente per i difensori: verificare sempre l'elenco DGSIA e, in caso di dubbio o di invio a casella non ufficiale, provvedere immediatamente (e comunque entro il termine) a un nuovo invio alla PEC ufficiale e ottenere prova di ricezione dalla cancelleria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.