Cassazione Penale, Sentenza n. 24124/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cannatà impugnava l'ordinanza lamentando inosservanza dell'art. 274 lett. c) c.p.p., in particolare sulla mancanza del "pericolo concreto e attuale" di commissione di ulteriori reati; Santangelo proponeva due motivi: (1) violazione di legge in relazione al ricondurre alla fattispecie degli artt. 48 e 479 c.p. elementi materiali e psicologici non conformi alla fattispecie, sostenendo di non poter rispondere per l'operato dei dipendenti senza prova della sua conoscenza della fraudolenza; (2) illogicità e carenze della motivazione del tribunale, con omissioni nella risposta a specifiche censure sui capi di imputazione e con un presunto travisamento critico, nonché un vizio nella valutazione delle esigenze cautelari laddove la misura contestata sarebbe servita a rafforzare la vigilanza nello studio professionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Cannatà è pervenuta una dichiarazione di rinuncia sottoscritta dal difensore (causa di inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.). Per Santangelo la misura cautelare non detentiva era stata revocata dal GIP per sopravvenuta carenza delle esigenze cautelari (venuto meno l'interesse all'impugnazione: art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento, ma sono stati esclusi ulteriori provvedimenti sanzionatori giustificati dalle ragioni della inammissibilità.
Norme richiamate
procedimento innanzi al tribunale del riesame
norma procedurale che individua la competenza del tribunale del riesame in materia di misure cautelari
pericolo di commissione di ulteriori reati
richiesta della sussistenza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione per fondare misure cautelari; motivo invocato da Cannatà per contestare la misura
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
la rinuncia valida da parte del difensore provoca l'inammissibilità del ricorso
art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.
sopravvenuta carenza di interesse
la revoca della misura cautelare nel corso del procedimento incidentale determina la perdita dell'interesse ad impugnare e l'inammissibilità del ricorso
contestazione sostanziale nell'atto di incolpazione
norme penali richiamate nel capo di imputazione; nel provvedimento in esame le censure su interpretazione degli elementi oggettivi e soggettivi sono state sollevate dall'imputato ma non sono state esaminate nel merito a causa dell'inammissibilità
d.lgs. n. 286/1998, art. 5 comma 8-bis e art. 12 comma 5
disposizioni in materia di immigrazione
le norme del testo unico sull'immigrazione sono richiamate per inquadrare reati connessi a favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e falsificazioni nelle pratiche per permessi di soggiorno
giurisprudenza citata
Sez. U. n. 22 del 12/10/1993; Sez. 1 n. 52781 del 09/03/2017; Sez. 6 n. 46995 del 04/11/2021
orientamenti richiamati per affermare che la revoca di misura non detentiva per sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari implica il venir meno dell'interesse all'impugnazione
Massime di principio
- Se il ricorrente rinuncia validamente al ricorso (dichiarazione sottoscritta dal difensore con procura), il giudizio d'appello si estingue per inammissibilità ex art. 591(1)(d) c.p.p.
- La revoca di una misura cautelare non detentiva disposta dal giudice nel corso del procedimento incidentale determina, di regola, la sopravvenuta carenza di interesse e l'inammissibilità dell'impugnazione (art. 591(1)(a) c.p.p.).
- Le censure sulla sussistenza del "pericolo concreto e attuale" di reiterazione (art. 274 lett. c) c.p.p.) devono essere specificamente motivate: il giudice deve valutare fatti e comportamenti attuali che rendano probabile la commissione di ulteriori reati.
- Questioni di merito relative alla attribuzione di responsabilità per il comportamento di dipendenti o collaboratori (vicarietà di responsabilità) richiedono prova della consapevolezza o partecipazione dell'interessato; tali profili saranno valutati solo se il gravame è ammissibile.
- Le doglianze sulla carenza o illogicità della motivazione del giudice devono essere formulate con precisione; tuttavia, se sussiste inammissibilità per mancanza di interesse o rinuncia, il merito non viene esaminato.
- In procedure cautelari è opportuno valutare tempestivamente la sussistenza dell'interesse a impugnare: la modifica o la revoca della misura nel corso del procedimento può rendere inutile l'appello e comportare la perdita della possibilità di ottenere pronunce di merito sui profili sostanziali.
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