Cassazione Penale, Sentenza n. 36655/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Unico motivo di ricorso: vizio di motivazione relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, e in particolare alla individuazione della pena base. Il difensore lamenta che la Corte d'appello, pur riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, abbia fissato la pena base in anni 3 di reclusione (superiore alla media edittale e prossima al massimo), giustificandola con circostanze non accertate e descrivendo l'imputato come parte di un'organizzazione complessa senza elementi probatori. Inoltre è stato dedotto che la configurazione della fattispecie attenuata debba basarsi su criteri oggettivi non influenzabili da considerazioni sulla personalità o precedenti dell'imputato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di legittimità ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello circa la determinazione della pena: il giudice di merito ha esercitato la sua discrezionalità nel rispetto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., richiamando la gravità concreta del fatto (detenzione di droga nel contesto di una piazza di spaccio gestita dai correi), la personalità e le precedenti condanne dell'imputato e gli elementi indicativi di una attività non occasionale. La Cassazione ha inoltre precisato che la valutazione degli indici oggettivi per il riconoscimento della fattispecie attenuata è distinta dalla fase di determinazione della pena. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
L'art. 73 (e in particolare il comma 5, la cosiddetta ipotesi attenuata) richiede l'accertamento di indici oggettivi per il riconoscimento della fattispecie attenuata; una volta ravvisata tale ipotesi, la determinazione della pena rimane affidata ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena (gravità del fatto, capacità a delinquere, ecc.): la Corte ha ritenuto che la discrezionalità del giudice di merito sia esercitata correttamente quando si dà conto dell'impiego di tali criteri nella motivazione
Prevede l'obbligo di pagamento in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile per colpa; la somma è stata quantificata in €3.000,00
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle ammende processuali e alla valutazione della colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013)
Principi consolidati: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; l'onere motivazionale è assolto se il giudice applica i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama la gravità del reato o la capacità a delinquere; la pena media edittale va calcolata secondo il metodo indicato dalla giurisprudenza
Massime di principio
- La determinazione della pena ricade nella discrezionalità del giudice di merito; la Corte di legittimità controlla che la motivazione espliciti l'utilizzo dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
- Il riconoscimento della fattispecie attenuata ex art. 73 comma 5 DPR 309/90 deve basarsi su indici oggettivi specifici. Tuttavia, una volta riconosciuta l'attenuazione, il giudice può comunque infliggere una pena superiore alla media edittale se emergono circostanze concrete (gravità del fatto, recidiva, modalità non occasionali) adeguatamente motivate
- Le critiche generiche o apodittiche alla motivazione della Corte d'appello sono insufficienti in sede di legittimità: è necessario dimostrare concretamente l'assenza di elementi probatori a sostegno delle affermazioni della sentenza
- In sede di ricorso per determinazione della pena occorre contestare in modo circostanziato la specifica logica motivazionale adottata dal giudice di merito; non basta contestare la misura della pena senza dimostrare vizio logico o mancanza di accertamento
- I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare non solo il pagamento delle spese processuali ma anche l'applicazione di ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., se sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
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