Cassazione Civile, Ordinanza n. 15920/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto denominato "Temps", stipulato il 16 settembre 2017, avente ad oggetto un percorso formativo collettivo di lingua inglese della durata di 75 ore, per il quale era previsto il pagamento di euro 1.026,00 in rate. La società creditrice otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento delle rate; il destinatario proponeva opposizione e il Giudice di pace accoglieva l'opposizione, dichiarando la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta non imputabile all'opponente e revocando il decreto ingiuntivo. La società ricorrente ha impugnato la sentenza con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 1218 c.c., sostenendo che l'obbligazione dell'iscritto era solo quella di pagare il prezzo e che il trasferimento in altra città non poteva incidere su tale obbligazione; 2) falsa applicazione dell'art. 1463 c.c., ritenuto erroneamente richiamato dal giudice di merito; 3) violazione dell'art. 1256 c.c., per non avere il giudice verificato se l'obbligazione fosse davvero divenuta definitivamente impossibile; 4) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la clausola contrattuale secondo cui la mancata frequenza delle lezioni non costituiva motivo sufficiente per non corrispondere l'intero prezzo del corso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato d'ufficio che la sentenza del Giudice di pace, pubblicata il 28 giugno 2019, non era impugnabile con ricorso per cassazione, poiché per le sentenze del Giudice di pace pubblicate dopo il 3 marzo 2006 l'impugnazione ordinaria è l'appello, e la ricorribilità per cassazione è esclusa dalla disciplina applicabile ratione temporis. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È stato evocato dalla ricorrente per sostenere che l'impossibilità sopravvenuta non potesse incidere sull'obbligo di pagamento del prezzo; la Corte non entra nel merito della censura per l'inammissibilità del ricorso.
La ricorrente lamentava il richiamo improprio della norma da parte del giudice di pace; la Corte non esamina il motivo nel merito perché il ricorso è inammissibile.
La ricorrente contestava la declaratoria di estinzione dell'obbligazione senza verifica della definitiva impossibilità; la Corte non valuta il motivo nel merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge dedotti dalla ricorrente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato come parametro del motivo di omesso esame di fatto decisivo dedotto dalla ricorrente.
La Corte afferma che, nella formulazione applicabile ratione temporis, la sentenza del Giudice di pace pubblicata dopo il 3 marzo 2006 non è impugnabile con ricorso per cassazione.
La Corte precisa che il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità è sottratto alla regola del contraddittorio preventivo quando si tratta di questioni di mero diritto e non di decisione nel merito.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
La Corte esclude che il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità possa integrare violazione del contraddittorio in tale ipotesi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Le sentenze del Giudice di pace pubblicate dopo il 3 marzo 2006 sono impugnabili, di regola, solo con appello; il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia proposto contro una sentenza non ricorribile ai sensi dell'art. 339 c.p.c. nel testo applicabile.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione può essere rilevata d'ufficio dalla Corte anche senza previo contraddittorio, quando si tratti di questione di mero diritto e non di decisione nel merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e, se ne ricorrono i presupposti temporali, è dovuto l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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