Cassazione Penale, Sentenza n. 39139/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: Simeone contestava molteplici condanne per bancarotta fraudolenta patrimoniale e semplice (distrazioni, prelievi e distrazioni documentali) relative a fatti ricompresi nel capo A), in particolare: (i) la restituzione a favore della controllante Marma s.r.l. di somme contabilizzate 'in conto futuro aumento di capitale' (versamenti targati) e la conseguente qualificazione come distrazione; (ii) la qualificazione e prova di un presunto cash pooling che giustificasse trasferimenti infragruppo; (iii) la natura e l'infondatezza di investimenti (acquisto quote Wahoo) contestati come distrattivi; (iv) la distrazione di beni elettronici non rinvenuti; (v) vizi istruttori per mancata acquisizione documentale; (vi) richieste di riqualificazione in bancarotta preferenziale e richiesta di applicazione dell'art. 51 c.p. per scriminante. Molte censure erano ricostruzioni di merito o invocavano errori di diritto extrapenale (es. interpretazione OIC n.28).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ("il ricorso non è fondato"). In sintesi: (1) ha confermato il principio che i versamenti 'in conto futuro aumento di capitale' costituiscono, di norma, apporti a rischio vincolati a una destinazione; se non è stato stabilito un termine per la deliberazione dell'aumento, la somma resta vincolata e la sua restituzione in vita sociale, senza titolo, può integrare la bancarotta fraudolenta per distrazione; (2) ha escluso la scriminante dell'art. 51 c.p. perché non era maturato un diritto di restituzione; (3) ha ritenuto non provato il cash pooling nella forma contrattuale/contabile richiesta dalla giurisprudenza: l'esistenza di un sistema di tesoreria accentrata deve risultare da una puntuale regolamentazione contrattuale e dalla trasparente evidenza contabile, altrimenti i trasferimenti possono essere qualificati distrattivi; (4) molte doglianze relative a prove documentali, valutazioni di merito e ricostruzioni fattuali sono state dichiarate inammissibili o infondate in sede di legittimità perché implicano sindacato di merito; (5) è stata confermata la possibilità, in caso di mancato rinvenimento ingiustificato di beni aziendali al fallimento, di desumere responsabilità a carico dell'amministratore salvo idonea giustificazione; (6) il complesso delle statuizioni civili e la quantificazione della pena sono state ritenute adeguatamente motivate. Conseguenza pratica: rigetto del ricorso e conferma delle valutazioni di merito operate dalla Corte d'appello.
Norme richiamate
Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267), art. 216
Richiamata in relazione alla nozione di beni della società e alla responsabilità dell'amministratore per sottrazione/distrazione: la Corte ritiene irrilevante l'errore su norme extrapenali rispetto al dolo richiesto per la bancarotta.
Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267), artt. 217 e 224
Riferiti alle fattispecie di bancarotta semplice e fraudolenta; la cassazione conferma che la restituzione di versamenti 'in conto capitale' o 'in conto futuro aumento' può integrare bancarotta fraudolenta per distrazione quando non sussista titolo esigibile alla restituzione.
Invocata come scriminante (errore su norma extrapenale/diritto alla restituzione); la Corte esclude la scriminante perché non era maturato un diritto di restituzione: la condotta non era giustificata.
Richiamati dalla difesa per contestare il dolo; la Corte osserva che l'errore su norme extrapenali non esclude il dolo richiesto dalla fattispecie penale.
Citato nella difesa a proposito di disciplinare postergazione (mutui di scopo) e possibile riqualificazione in bancarotta preferenziale; la Corte conferma la distinzione tra versamenti assimilabili a capitale di rischio e finanziamenti esigibili.
Richiama l'obbligo informativo in nota integrativa in ipotesi di direzione e coordinamento: la Corte segnala l'importanza della trasparenza contabile in materia di gestione infragruppo.
Regola contabile O.I.C. n. 28
in caso di aumento di capitale inscindibile gli importi sottoscritti durante il termine previsto per l'aumento di capitale sociale (comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo) sono rilevati nella voce "Altri debiti" ...
La Corte ha preso atto della regola contabile ma ha ritenuto che essa non escluda la valutazione penalistica: l'OIC aiuta a interpretare la causa economica del versamento, ma non legittima la restituzione in vita sociale senza termine concordato.
Codice di procedura penale, art. 603
Invocato in ordine alla acquisizione documentale richiesta dalla difesa; la Corte ha ritenuto la richiesta generica e non decisiva, perciò non ha ravvisato omissione di prova decisiva.
Massime di principio
- I versamenti 'in conto futuro aumento di capitale' sono, di norma, apporti a rischio vincolati alla destinazione: senza un termine determinato o una delibera, il socio non matura automaticamente un credito esigibile e la restituzione in vita sociale può configurare bancarotta per distrazione.
- Per ottenere la restituzione di somme versate in vista di un futuro aumento di capitale il socio deve provare l'esistenza di una condizione risolutiva o sospensiva (termine/accordo) o ottenere la fissazione di un termine giudiziale: in mancanza il rimborso è privo di titolo.
- La difesa basata sul cash pooling richiede prova puntuale: per neutralizzare una contestazione di distrazione è necessario dimostrare una formale regolamentazione contrattuale e una trasparente evidenza contabile di gestione tesoriera accentrata e dei vantaggi compensativi per la società apparentemente 'depredata'.
- Errori di interpretazione di norme extrapenali (regole contabili o civilistiche) non escludono il dolo penale: l'errore sulla legge extrapenale non costituisce scriminante ai fini dell'art. 51 c.p.
- In caso di mancato rinvenimento ingiustificato di beni aziendali al fallimento, il giudice può desumere responsabilità dell'amministratore per distrazione salvo che quest'ultimo dia spiegazioni plausibili e documentate; la prova contraria grava sul fallito/amministratore.
- In cassazione non è consentito un sindacato libero sugli elementi di fatto e sulla valutazione probatoria del giudice di merito: molte contestazioni che implicano rivalutazione delle prove sono inammissibili.
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