Cassazione Penale, Sentenza n. 39099/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il D.A.P. ha proposto ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva accolto il reclamo del detenuto Michele Zagaria e autorizzato l'acquisto e la detenzione, nella camera di pernottamento, di compact disk musicali e di un lettore digitale. L'Amministrazione ha sostenuto che la disponibilità di tali supporti richiede attività di controllo e messa in sicurezza (apertura, esame e ascolto dei contenuti) che graverebbero sulle risorse umane e materiali dell'istituto e che il contenuto dei CD potrebbe contenere riferimenti a dinamiche di criminalità organizzata; inoltre ha contestato che l'uso del lettore sia consentito 24 ore su 24, ritenendo ragionevole limitarne l'impiego alle ore diurne per evitare manomissioni notturne.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo principalmente il primo motivo. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'Amministrazione può legittimamente vietare l'acquisto/detenzione di CD e lettori se la messa in sicurezza comporta oneri inesigibili. Ha osservato che l'acquisto tramite impresa di mantenimento (sopravvitto) non esonera dall'obbligo di verificare il contenuto: solo l'apertura, l'esame e l'ascolto possono escludere i rischi per il regime differenziato, operazioni che possono risultare onerose. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza perché valuti concretamente, in relazione al numero di supporti richiesti e alle risorse disponibili nell'istituto, la fattibilità e compatibilità organizzativa delle operazioni di messa in sicurezza. Il secondo motivo (uso notturno) è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
La norma sul regime penitenziario differenziato giustifica limiti e controlli finalizzati a preservare la sicurezza e l'ordine nell'istituto; l'amministrazione può vietare oggetti o attività se la messa in sicurezza comporta oneri inesigibili.
circolare n. 14 del 2 ottobre 2017 del D.A.P.
Documento interpretativo/operativo richiamato dall'Amministrazione come base per le procedure di controllo sui supporti audiovisivi; la Corte rileva che l'applicazione della circolare richiede comunque una verifica concreta e puntuale dell'impatto organizzativo.
Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021 (Ministero della giustizia)
Precedente che afferma la legittimità del diniego dell'amministrazione quando la messa in sicurezza dei dispositivi comporta oneri tali da incidere sull'organizzazione dell'istituto.
Sez. 1, n. 49723 del 16/11/2022 (Ministero della Giustizia, proc. Mulè)
Precedente che precisa che l'acquisto tramite impresa di mantenimento non garantisce l'assenza di rischi: solo l'apertura, l'esame e l'ascolto del materiale consentono di escludere pericoli, operazione potenzialmente così onerosa da giustificare il diniego.
Massime di principio
- L'Amministrazione penitenziaria può legittimamente negare l'autorizzazione all'acquisto o alla detenzione di supporti digitali se la messa in sicurezza richiede risorse e adempimenti non sostenibili dall'istituto.
- L'acquisto tramite impresa di mantenimento (sopravvitto) non sostituisce l'obbligo di verifica del contenuto: per escludere rischi occorrono apertura, esame e ascolto del materiale.
- Il giudice di sorveglianza deve compiere una valutazione concreta e documentata dell'incidenza organizzativa (numero di supporti richiesti e risorse umane/materiali disponibili) prima di dichiarare prevalente il diritto del detenuto.
- Limitazioni d'uso (es. divieto notturno) sono valutabili ma rimangono assorbite se il profilo principale è l'impossibilità tecnica/organizzativa di garantire la sicurezza dei dispositivi.
- Quando la verifica della sicurezza richiede operatori e competenze specifiche e comporta un significativo impiego di risorse, la preferenza musicale del detenuto può ritenersi non configurante un diritto soggettivo assoluto.
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