Cassazione Penale, Sentenza n. 39098/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il D.A.P. ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva autorizzato il detenuto Raschellà a non rispettare le fasce orarie per la cottura dei cibi previste dall'amministrazione (nonché l'acquisto di generi alimentari in uso presso il reparto 41-bis di Milano Opera). Raschellà ha impugnato la parte dell'ordinanza che non gli consentiva l'acquisto dei generi previsti nel "modello 72" adottato in altro istituto, invocando parità di trattamento. La questione principale riguardava se l'amministrazione potesse stabilire fasce orarie di cottura differenti per i detenuti al 41-bis rispetto ai detenuti comuni e se la diversa composizione del catalogo dei beni acquistabili costituisse violazione del principio di eguaglianza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del D.A.P. ritenendo legittima la previsione di fasce orarie differenziate per la cottura dei cibi quando sussistano ragioni organizzative apprezzabili e non abnormi rispetto all'obiettivo di evitare un aumento afflittivo del regime 41-bis (annulla senza rinvio la parte dell'ordinanza che consentiva la cottura senza fasce orarie). Il ricorso del detenuto Raschellà è stato dichiarato inammissibile: la richiesta di uniformare il proprio "modello 72" a quello di altro istituto non costituisce diritto soggettivo giustiziabile e le differenze tra cataloghi dipendono da scelte amministrative locali e gare d'appalto, valutabili con i canoni dell'art. 97 Cost. La Corte ha disposto la condanna di Raschellà al pagamento delle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte Costituzionale (sent. n.186/2018) ha escluso la parte che vietava "e cuocere cibi"; dopo tale pronuncia i detenuti al 41-bis hanno il diritto di cuocere, ma l'Amministrazione puo' regolare l'esercizio mediante fasce orarie purché tali misure non reinestino maggiore afflittività rispetto ai detenuti comuni
Richiamato come parte delle norme rilevanti in tema di regime differenziato e disciplina carceraria; oggetto di censura dall'amministrazione nel ricorso
art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.
Richiamato dall'Amministrazione nel motivo di ricorso; rilevanza collegata ai poteri organizzativi e disciplinari dell'amministrazione penitenziaria
sentenza Corte Costituzionale n. 186/2018
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle parole "e cuocere cibi"
Ha rimosso il divieto assoluto di cottura dei cibi per i detenuti 41-bis; ma non impedisce regolamentazioni compatibili con esigenze organizzative e non afflittive
Sez. 1, n. 8560/2019 (giurisprudenza di legittimità)
Iniziale orientamento: le fasce orarie erano mera regolamentazione dell'esercizio del diritto, non sindacabile; poi superato da successivi orientamenti
Sez. 1, Sent. n. 4030/2020
Ha affermato che fasce orarie sono legittime se non colpiscono solo i detenuti 41-bis e non risultano discriminatorie rispetto ai detenuti comuni dello stesso istituto
Sez. 1, n. 36940/2022 e n. 38401/2022
Precisione giurisprudenziale: la regolamentazione differenziata delle fasce orarie è sindacabile se manca una giustificazione apprezzabile e porta ad una maggiore afflittività; occorre valutare caso per caso e le ragioni organizzative concrete
Sez. 1, n. 33917/2021
Ha sancito che la proibizione di acquistare alcuni generi rispetto al modello 72 dei detenuti ordinari può costituire un "surplus" di afflittività se non giustificata; tuttavia il confronto deve riguardare il medesimo istituto
art. 9, comma 7, secondo periodo, Ord. pen.
Regola la vendita dei generi alimentari (sopravvitto) e rimette la gestione e la composizione del catalogo in capo alle singole direzioni/affidatarie
art. 3 Cost.
Invocato dal detenuto per chiedere parità di trattamento; la Corte osserva che l'art.3 è parametro di legittimità delle leggi, mentre la valutazione delle scelte amministrative si apprezza con riferimento all'art.97 Cost.
art. 97 Cost.
Parametro costituzionale applicabile all'attività amministrativa che regola il servizio di sopravvitto (imparzialità e buon andamento); differenze tra cataloghi di istituti diversi possono essere giustificate da scelte amministrative locali
D.P.R. n. 230/2000, art. 13, comma 4
Riferimento alla possibilità di riscaldare liquidi e preparare cibi di facile e rapido approntamento in cella; utile nel bilanciamento tra diritto e esigenze organizzative
Massime di principio
- Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.186/2018 i detenuti al 41-bis hanno diritto a cuocere cibi, ma l'Amministrazione puo' fissare modalità (es. fasce orarie) purché non perseguano la finalità di rendere il regime più afflittivo rispetto ai detenuti comuni
- Le fasce orarie differenziate sono legittime se motivate da ragioni organizzative concrete e documentabili; in loro assenza la misura può essere annullata per discriminazione
- Il confronto rilevante per valutare discriminazione deve essere tra detenuti dello stesso istituto; la richiesta di uniformità rispetto a cataloghi di altri istituti è generalmente inammissibile se si fonda su scelte amministrative locali
- La composizione del "modello 72" e l'elenco dei beni acquistabili al sopravvitto sono frutto di scelte amministrative e di appalti locali; le loro differenze sono valutate con i parametri di imparzialità e buon andamento (art.97 Cost.) e non automaticamente come violazione dell'art.3 Cost.
- Per ottenere tutela giudiziale contro una regolamentazione amministrativa del sopravvitto o delle fasce orarie, il detenuto deve dimostrare concretezza e specificità delle esigenze (sanitarie, organizzative o di altro tipo) che giustifichino una diversificazione favorevole
- La giurisprudenza di legittimità ammette il sindacato della magistratura di sorveglianza sulle regolamentazioni amministrative quando esse appaiono prive di giustificazione o finalizzate a ripristinare maggiore afflittività nel 41-bis
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