Cassazione Penale, Sentenza n. 39045/2023 del 26/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva riqualificato il fatto in delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulla persona (art. 393 c.p.) e aveva rideterminato la pena in un anno di reclusione condizionalmente sospesa. Il ricorrente deduceva vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge con riferimento agli artt. 125, 192 e 533 c.p.p. e all'art. 393 c.p., vizi di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 62-bis c.p., mancata applicazione della causa di non punibilita' ex art. 131-bis c.p. e vizi relativi al trattamento sanzionatorio ex art. 133 c.p. Con motivi aggiunti la difesa ha poi trasmesso il verbale di remissione di querela rilasciata dalla persona offesa (Cucinotta Alessandra) e accettata dal ricorrente, chiedendo l'annullamento della sentenza per estinzione del reato ex art. 152 c.p. e, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., la declaratoria dell'estinzione.
La decisione
La Corte di legittimita' ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si e' estinto per remissione di querela ai sensi dell'art. 152 c.p., richiamando il principio consolidato che la remissione di querela, intervenuta e accettata dal querelato in pendenza dei termini per il ricorso, determina l'estinzione del reato e travolge le statuizioni civili collegate. La Corte ha inoltre precisato che, in presenza di causa di estinzione, non sono piu' rilevabili in sede di legittimita' vizi di motivazione della sentenza impugnata. Ha quindi condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali ex art. 340, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
art. 393 cod. pen.
Norma che descrive il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulla persona; la Corte d'appello aveva riqualificato il fatto in base a questa fattispecie, ma la valutazione del reato e' divenuta irrilevante dopo l'estinzione per remissione di querela.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione a circostanze attenuanti o causa di particolare tenuità; il vizio dedotto non e' stato esaminato dalla Corte di legittimita' alla luce dell'estinzione del reato.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilita' invocata dal ricorrente; anche questa eccezione non e' stata affrontata nel merito perché la remissione di querela estintiva ha prevalso e reso irrilevanti le questioni di merito.
art. 133 cod. pen.
Norma sul trattamento sanzionatorio (determinazione della pena) richiamata dal ricorrente; la Corte di legittimita' non ha esaminato il merito della doglianza a seguito dell'estinzione del reato.
art. 152 cod. pen.
Principale norma applicata dalla Corte: stabilisce che la remissione della querela estingue il reato. La Corte ha dichiarato che la remissione intervenuta e accettata determina l'estinzione del reato e l'annullamento della sentenza impugnata.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nella censura sui vizi di motivazione; non e' stato esaminato nel merito per effetto dell'estinzione del reato.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme procedurali contestate dal ricorrente; la sua valutazione e' stata sopravanzata dalla declaratoria di estinzione del reato.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme contestate in relazione alla motivazione; anch'esso non esaminato nel merito in presenza della causa estintiva.
art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Norma che consente di chiedere l'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; usata dal ricorrente per fondare la domanda di annullamento.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede che, in caso di annullamento senza rinvio per cause estintive, il giudice della legittimita' possa condannare il querelato al pagamento delle spese processuali; la Corte ha applicato tale disposizione condannando l'imputato al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La remissione di querela, se intervenuta e accettata dal querelato, estingue il reato ai sensi dell'art. 152 c.p. e deve essere rilevata anche dal giudice della Cassazione, ancorché intervenuta in pendenza dei termini per proporre il ricorso.
- Una causa di estinzione del reato prevale sulle questioni di merito: quando il reato e' estinto, il giudice di legittimita' dichiara l'estinzione e non procede all'esame dei vizi di motivazione o di legge della sentenza impugnata.
- L'annullamento senza rinvio per estinzione del reato comporta l'estinzione anche delle statuizioni civili collegate e puo' essere seguito dalla condanna del querelato al pagamento delle spese processuali ex art. 340, comma 4, c.p.p.
- Se si verifica la remissione di querela durante il procedimento (anche dopo la sentenza di merito) e questa e' regolarmente accettata, le parti e i difensori devono tempestivamente segnalare l'evento in Cassazione per ottenere la declaratoria di estinzione.
- In casi simili non ha senso sostenere in Cassazione vizi di motivazione o altre doglianze di merito una volta che la remissione estintiva e' intervenuta e accettata: la declaratoria di estinzione e' la via procedurale da perseguire per ottenere l'annullamento della sentenza.
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