Cassazione Penale, Sentenza n. 39100/2023 del 26/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che, accogliendo il reclamo del D.A.P., ha annullato l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che aveva autorizzato il detenuto Tagliavia all'acquisto e alla lettura del libro del giornalista Michele Santoro intitolato "Nient'altro che la verità". Il Tribunale aveva ritenuto prevalente l'esigenza di sicurezza pubblica connessa al regime 41-bis, ritenendo che la lettura potesse vanificare l'interruzione dei flussi comunicativi e fornire al detenuto informazioni sugli assetti mafiosi, anche perché il libro ripercorre fatti di mafia cui il detenuto ha partecipato e che sono ancora oggetto di indagini. La difesa ha impugnato in cassazione deducendo un unico motivo: violazione degli artt. 18-ter, 19 ord. pen. e degli artt. 2, 21 e 24 Cost., sostenendo che la motivazione del Tribunale sarebbe illogica e generica, non adeguatamente specificata rispetto alle esigenze di sicurezza addotte, e che il divieto sarebbe irragionevole dato che il libro è edito da casa editrice nota e da un giornalista noto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulle decisioni del Tribunale di sorveglianza sia limitato alla verifica di eventuale violazione di legge e, nella sostanza, al vizio di motivazione apparente ex art. 35-bis, comma 4-bis ord. pen. La Corte ha concluso che la difesa non ha dimostrato l'omesso esame di profili determinanti né ha individuato una motivazione palesemente apparente: la censura era in realtà una diversa valutazione del bilanciamento tra libertà di informazione/diritto di difesa e esigenze di sicurezza pubblica, valutazione che è di merito e non sindacabile in cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
Disciplina il regime detentivo speciale finalizzato all'interruzione dei flussi comunicativi; la Corte ritiene legittimo, nell'ambito del bilanciamento, limitare l'accesso ad alcune fonti informative per prevenire che il detenuto acquisisca notizie sugli assetti mafiosi.
artt. 18-ter, 19 ord. pen.
Norme richiamate dalla difesa in relazione ai diritti del detenuto (accesso alla informazione e alla difesa); la Corte osserva che l'eventuale compressione di tali diritti può essere giustificata da esigenze di sicurezza e valutata in sede di bilanciamento.
art. 2 Cost.
Parametro costituzionale invocato dalla difesa come riferimento sui diritti fondamentali; la Corte non ritiene che il richiamo costituisca una censura di legge idonea ad aggirare il limite di ammissibilità del ricorso per cassazione.
art. 21 Cost.
Tutela della libertà di manifestazione del pensiero; la Corte riconosce il valore costituzionale ma accetta che possa essere bilanciata con esigenze di sicurezza nel contesto del 41-bis.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla difesa in tema di diritto di difesa; la Corte osserva che la censura prospettata è, in realtà, una critica al bilanciamento operato dal giudice di merito e non una prospettazione di violazione di legge che renda il provvedimento manifestamente privo di motivazione.
art. 35-bis, comma 4-bis, ord. pen.
Stabilisce che le decisioni del Tribunale di sorveglianza siano impugnabili in cassazione solo per violazione di legge; la Corte ricorda che il sindacato sulla motivazione è limitato al vizio di motivazione apparente.
art. 125 cod. proc. pen.
Impatto sul controllo della motivazione: la violazione di questo articolo è rilevante solo se emergente una motivazione manifestamente apparente, giustificando il sindacato in Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nei procedimenti relativi a misure del regime 41-bis il giudice deve bilanciare il diritto all'informazione/difesa del detenuto con le esigenze di sicurezza pubblica, e restrizioni mirate all'isolamento comunicativo possono essere ritenute legittime.
- In Cassazione contro provvedimenti del Tribunale di sorveglianza il sindacato è limitato: è ammissibile solo per violazione di legge e per vizio di motivazione apparente; non è il luogo per rimettere in discussione valutazioni di merito sul bilanciamento degli interessi.
- Per ottenere l'annullamento in sede di legittimità è necessario dimostrare l'omissione dell'esame di questioni rilevanti o la manifesta illogicità/apparenza della motivazione del giudice di merito, non la semplice divergenza di valutazione.
- La semplice qualità editoriale o la notorietà dell'autore di un'opera non esclude automaticamente la possibilità che la sua lettura sia limitata in ragione di specifiche esigenze di sicurezza riferite al detenuto.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di somme a favore della Cassa delle ammende, secondo le previsioni procedurali.
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