Cassazione Penale, Sentenza n. 39097/2023 del 26/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato contestatogli (violazione del divieto di ritorno nel comune di Perugia ex art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011). Il primo motivo deduceva la nullità della sentenza di primo grado e dell'intero giudizio per assenza di effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato (vizi nella dichiarazione di assenza e nell'instaurazione del contraddittorio, in relazione agli artt. 420-bis e ss. cod. proc. pen.). Il secondo motivo sosteneva che, in ogni caso, le risultanze permettevano una pronuncia assolutoria nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p.; si contestava inoltre la legittimità del foglio di via del Questore per difetto di motivazione e assenza di ordine di rimpatrio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: è stata riscontrata una nullità assoluta e insanabile del primo grado per difetto di effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato (violazione del contraddittorio). Richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, la Corte ha affermato il principio secondo cui, quando la nullità riguarda l'instaurazione del contraddittorio (imputato ignaro della pendenza del processo), la causa estintiva per prescrizione non può prevalere. Poiché non risultava evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata della Corte d'appello e la sentenza del Tribunale di Perugia, disponendo la trasmissione degli atti (per i provvedimenti conseguenti).
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 76, comma 3)
La norma disciplina il divieto di ritorno nel comune (foglio di via); il reato ascritto al ricorrente era la violazione di tale misura. La Corte non ha censurato la norma sostanziale ma ne ha esaminato le conseguenze processuali della contestazione del reato in presenza di nullità procedurali.
codice di procedura penale (art. 420-bis e ss.)
Le disposizioni sul processo in assenza richiedono l'accertamento dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato prima di procedere 'in sua assenza'. La Corte ha ritenuto che la mancata effettiva conoscenza determina nullità assoluta della sentenza di merito e impedisce che la prescrizione prevalga.
codice di procedura penale (art. 159)
Norma sulle notificazioni ai fini del giudizio; la Corte ha osservato che notificazioni formalmente regolari non sono sufficienti se non garantiscono la conoscenza effettiva del processo.
codice di procedura penale (art. 129, comma 2)
Prevede la formula di merito (assoluzione) quando risulta evidente la prova dell'innocenza. La Corte ha stabilito che, in presenza di nullità assoluta del contraddittorio, la prescrizione non deve prevalere salvo che sia evidente l'innocenza, nel qual caso si adotta la formula di merito ex art. 129(2).
codice di procedura penale (art. 179)
Disciplina la nullità assoluta: la Corte ha qualificato la vicenda come nullità assoluta e insanabile ai sensi di tale disciplina quando manca l'effettiva instaurazione del contraddittorio.
codice di procedura penale (art. 604, comma 5-bis)
Richiamata in relazione all'effetto di nullità della sentenza di primo grado celebrata in assenza non conforme: la sentenza è soggetta a regime di annullamento e a specifiche regole di rilevabilità.
Costituzione (art. 24; art. 111, secondo comma)
Il diritto di difesa e il contraddittorio sono valori costituzionalmente garantiti; la Corte ha accolto l'orientamento costituzionale secondo cui un provvedimento estintivo emesso senza un giudizio 'giusto' e contraddittorio è incompatibile con gli artt. 24 e 111 Cost.
Legge 28 aprile 2014, n. 67 (modifiche al processo in assenza)
Ha rimodellato il processo in assenza enfatizzando la necessità dell'effettiva conoscenza della vocatio in iudicium; la Corte ha richiamato tale evoluzione normativa a supporto del principio che mere formalità di notifica non bastano.
Sentenza Corte Costituzionale n. 111 del 2022
La Corte di Cassazione ha richiamato la sentenza costituzionale che ha ritenuto incostituzionale l'interpretazione che impediva all'imputato di impugnare sentenze d'appello che dichiaravano la prescrizione 'de plano' senza contraddittorio, sottolineando l'essenzialità del contraddittorio anche rispetto alla prescrizione.
Massime di principio
- Se il processo si è svolto in assenza dell'imputato senza che questi abbia avuto effettiva conoscenza della vocatio in iudicium, si configura una nullità assoluta del giudizio che impedisce la prevalenza della prescrizione come causa estintiva.
- La mera notifica formale (anche tramite difensore domiciliatario) non è sufficiente: il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione del rapporto difensore/imputato e la concreta conoscenza del processo prima di dichiarare l'assenza e procedere.
- Quando sussiste la nullità assoluta per difetto di contraddittorio, la Corte di legittimità deve annullare la sentenza di merito (senza rinvio), salvo che risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato; in quest'ultimo caso si applica la formula di merito ex art. 129(2) c.p.p.
- Le esigenze di durata ragionevole del processo (prescrizione) non possono giustificare il sacrificio delle garanzie fondamentali del contraddittorio; il bilanciamento tra durata e diritti di difesa è possibile solo se il processo è complessivamente "giusto".
- In casi analoghi il difensore e il giudice devono documentare con cura le ricerche e le notifiche effettuate; l'assenza di contatti del difensore con l'imputato può indicare l'assenza di effettiva conoscenza e determinare la nullità.
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