Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27255/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia riguarda una corte sita nel Comune di Lastra a Signa, contesa tra più proprietari di fabbricati frontisti. In primo grado il tribunale aveva accertato, da un lato, che due confinanti non erano comproprietari della corte ma erano titolari soltanto di un diritto di uso e calpestio, con esclusione del parcheggio, e li aveva condannati a rimuovere opere realizzate sulla corte; dall'altro aveva rigettato la domanda di comproprietà proposta da altri confinanti, riconoscendo che costoro avevano acquistato solo una servitù di transito. In appello, i primi chiedevano di estendere il loro diritto alla corte negando che altri potessero vantare un diritto di uso più ampio, mentre gli altri chiedevano il riconoscimento della comproprietà della corte in loro favore, sostenendo che il bene fosse pertinenza dei fabbricati acquistati. La Corte d'appello ha accolto in parte gli appelli principali, riconoscendo ai titolari del diritto di uso anche il parcheggio e revocando l'ordine di demolizione delle opere, e ha riconosciuto la comproprietà della corte in capo ad altri confinanti. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto nuova e inammissibile la domanda, proposta in appello incidentale, di accertamento negativo del diritto di uso altrui; 2) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c. per preteso giudicato interno sulla mancanza di comproprietà e per avere la Corte d'appello valorizzato il trasferimento della corte come comune a tutti i frontisti; 3) violazione degli artt. 818, 1021, 1372, 2644 e 2909 c.c. e omessa pronuncia, contestando il riconoscimento del diritto di parcheggio e il mantenimento delle opere sulla corte; 4) violazione degli artt. 1021, 2724 e 2725 c.c. per l'uso di prove acquisite nei giudizi possessori; 5) violazione dell'art. 2909 c.c. per l'estensione del giudicato implicito formatosi in altro giudizio solo ad alcune parti e non a tutte; 6) violazione degli artt. 102 c.p.c. e 818 c.c. per l'accertamento della comproprietà in assenza di litisconsorzio necessario e senza adeguata prova del vincolo pertinenziale; 7) violazione degli artt. 268, 163 e 105 c.p.c. per la qualificazione dell'intervento di alcuni coeredi/confinanti come adesivo autonomo e non dipendente. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, ritenendo corretta la qualificazione come domanda nuova della pretesa di negare il diritto di uso, infondati i rilievi sul giudicato interno e sull'estensione del giudicato, corretta l'interpretazione del diritto di uso ex art. 1021 c.c. come comprensivo, nel caso concreto, anche del parcheggio e delle opere funzionali allo smaltimento delle acque, legittimo l'uso delle prove testimoniali raccolte in sede possessoria perché assunte nel contraddittorio, corretto il riconoscimento della comproprietà della corte in favore degli intervenuti sulla base del titolo di acquisto, del vincolo pertinenziale e delle risultanze catastali, e corretta la qualificazione dell'intervento come adesivo autonomo, con conseguente autonomia impugnatoria. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza d'appello che aveva ampliato il contenuto del diritto di uso sulla corte includendovi il parcheggio, revocato l'ordine di rimozione dello scannafosso e del pozzetto, e riconosciuto la comproprietà della corte in capo agli intervenuti che avevano proposto intervento adesivo autonomo. Ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore delle controparti costituite, dando atto altresì dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non può essere proposta una domanda nuova; la domanda di accertamento negativo del diritto di uso, formulata per la prima volta in secondo grado, è stata correttamente qualificata come inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il giudice d'appello non ha pronunciato oltre i limiti della domanda ma ha solo svolto argomentazioni ricostruttive a sostegno della decisione.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato interno o implicito opera solo nei limiti dell'effettiva statuizione coperta da giudicato e delle parti che vi hanno partecipato; non si estende oltre tali limiti.

  • art. 1021 c.c.

    Il diritto di uso attribuisce il potere di servirsi della cosa e di trarne i frutti per i bisogni propri e della famiglia; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale ampiezza comprendesse anche il parcheggio e opere funzionali alla destinazione della corte.

  • art. 2724 c.c.

    Le prove raccolte in altro giudizio possono essere valorizzate se sono state formate nel contraddittorio delle parti e servono a definire l'effettiva destinazione del bene.

  • art. 2725 c.c.

    La censura sull'utilizzo di prove testimoniali è stata respinta perché le prove erano state legittimamente acquisite nel contraddittorio.

  • art. 818 c.c.

    La pertinenza può seguire la cosa principale e trasferirsi con essa; la mancata espressa menzione del bene accessorio non impedisce l'acquisto se dal titolo e dal contesto emerge il vincolo pertinenziale.

  • art. 2644 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma non decisivo nel ragionamento della Corte, che ha valorizzato soprattutto il titolo e il vincolo pertinenziale.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato nel ricorso, ma la Corte non vi ha fondato la decisione; ha invece interpretato i titoli negoziali nel senso dell'esistenza dei diritti contestati.

  • art. 102 c.p.c.

    Non sussiste litisconsorzio necessario quando si chiede il mero accertamento della comproprietà nei confronti dei soli soggetti che contestano il diritto, senza domanda costitutiva o di condanna che incida necessariamente su tutti i comproprietari.

  • art. 268 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dell'intervento come adesivo autonomo, con conseguente autonoma legittimazione all'impugnazione.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto decisivo ai fini della qualificazione dell'intervento e della domanda proposta.

  • art. 105 c.p.c.

    L'intervento è stato qualificato come adesivo autonomo perché gli intervenuti hanno fatto valere un proprio diritto sostanziale parallelo a quello delle parti originarie.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stata rilevata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.

Massime di principio

  • La domanda proposta per la prima volta in appello che muta il petitum o la causa petendi rispetto a quella svolta in primo grado integra domanda nuova ed è inammissibile ex art. 345 c.p.c.
  • Il giudice può utilizzare prove assunte in altro giudizio, purché siano state formate nel contraddittorio delle parti, se servono a chiarire l'effettiva destinazione del bene o del rapporto controverso.
  • Il diritto di uso ex art. 1021 c.c. va interpretato secondo il suo contenuto legale, tenendo conto della natura e della destinazione economica del bene; nel caso concreto può comprendere anche il parcheggio e le opere accessorie funzionali all'utilizzazione del bene.
  • La mancata menzione espressa di un bene accessorio o pertinenziale nel titolo di acquisto non esclude, di per sé, il suo trasferimento se dal titolo e dal contesto emerge il vincolo pertinenziale ex art. 818 c.c.
  • Il litisconsorzio necessario non sussiste nelle azioni di mero accertamento della comproprietà quando la decisione è limitata ai soli soggetti che contestano il diritto e non incide necessariamente sulla posizione di tutti i comproprietari.
  • L'intervento è adesivo autonomo quando l'interveniente fa valere un proprio diritto sostanziale parallelo a quello di una parte originaria; in tal caso egli è autonomamente legittimato a impugnare.
  • Il giudicato interno o implicito deve essere individuato con riferimento alla concreta statuizione resa e non può essere esteso oltre le parti e i capi effettivamente coperti da giudicato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveServitùPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.