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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05116/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imprenditore)

La controversia

La controversia nasce dalla levata, da parte dell'istituto di credito, del protesto di due effetti cambiari per i quali, secondo l'attrice, la provvista era già stata costituita. La domanda originaria era di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati dall'illegittimo protesto: danno all'onore e alla reputazione personale, discredito commerciale, perdita dell'attività imprenditoriale, fallimento della società e perdita dell'immobile. Il Tribunale aveva accolto la domanda liquidando somme a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale. In appello la banca aveva dedotto la prescrizione e, nel merito, l'assenza di prova del danno. La Corte d'appello aveva accolto il gravame ritenendo maturata la prescrizione decennale, perché gli atti interruttivi non sarebbero stati riferibili alla persona fisica né alla società ormai sciolta e fallita. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame della trasformazione impropria della società in impresa individuale e conseguente erronea esclusione della successione nei diritti della società estinta; 2) errata individuazione del dies a quo della prescrizione, sostenendo che dovesse decorrere dalla pubblicazione del bollettino dei protesti o, comunque, dalla piena percezione dei danni alla chiusura del fallimento; 3) omesso esame della ricognizione di debito o riconoscimento di responsabilità da parte della banca; 4) genericità dell'eccezione di prescrizione; 5) omesso esame dell'appello incidentale sulla quantificazione dei danni. La banca ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, contestando la ricostruzione contrattuale del rapporto di domiciliazione/pagamento delle cambiali e la sussistenza e quantificazione dei danni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, affermando che lo scioglimento della società di persone per mancanza della pluralità dei soci, seguito dalla scelta del socio superstite di proseguire l'attività come impresa individuale e dall'assunzione di attività e passività sociali, integra una successione tra soggetti distinti e consente di riferire alla persona fisica gli atti interruttivi già compiuti dalla società. Ha quindi escluso che il credito risarcitorio per i danni patrimoniali della società fosse prescritto. Sono stati dichiarati inammissibili i motivi secondo, terzo e quarto; il quinto è stato assorbito. È stato inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della banca. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    La procura alle liti per il giudizio di cassazione è valida se conferita su foglio separato materialmente congiunto all'atto, anche senza espresso riferimento al provvedimento impugnato, salvo che risulti in modo evidente la non riferibilità al giudizio di cassazione.

  • art. 365 c.p.c.

    Il requisito della specialità della procura per il ricorso per cassazione è soddisfatto anche mediante procura su foglio separato materialmente congiunto al ricorso.

  • art. 1367 c.c.

    Nei casi dubbi la procura va interpretata in modo da attribuire alla parte la volontà che ne consenta la produzione degli effetti.

  • art. 159 c.p.c.

    È richiamato in funzione del principio di conservazione degli atti processuali, utile a valorizzare la validità della procura.

  • artt. 155 c.p.c. e 2963 c.c.

    Per il computo dei termini processuali mensili o annuali si applica la computazione civile; in caso di interferenza con la sospensione feriale si aggiungono i giorni di sospensione previsti dalla legge.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare subisce l'aggiunta dei periodi di sospensione dei termini processuali previsti dalla legge.

  • L. n. 742 del 1969

    La sospensione feriale dei termini processuali va conteggiata anche nel termine lungo di impugnazione.

  • art. 2272 c.c.

    Lo scioglimento della società di persone per mancanza della pluralità dei soci non modifica soggettivamente i rapporti, che si concentrano nel socio superstite.

  • art. 2498 c.c.

    La vicenda non integra una trasformazione in senso tecnico, ma una successione tra soggetti distinti.

  • art. 2935 c.c.

    La ricorrente lo invoca per sostenere che la prescrizione decorra dal momento in cui il danno si manifesta compiutamente; la Corte, però, decide soprattutto sul profilo dell'efficacia interruttiva degli atti riferibili alla società/proseguita impresa individuale.

  • art. 2938 c.c.

    È evocato dalla ricorrente nella censura sulla presunta genericità dell'eccezione di prescrizione.

  • art. 2696 c.c.

    È citato dalla ricorrente nel medesimo motivo sulla prescrizione; dal testo non emerge una specifica statuizione interpretativa della Corte.

  • art. 4 R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669

    La domiciliazione delle cambiali presso l'istituto bancario consente di presumere l'autorizzazione del domiciliatario al pagamento.

  • art. 43 legge cambiaria

    È richiamato nel ricorso incidentale, ma la Corte dichiara inammissibili le censure perché dirette a rivalutare il fatto.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    È invocato nel ricorso incidentale per asserita insufficienza motivazionale; la Corte lo ritiene inammissibile perché non colpisce la sentenza impugnata con specificità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per contestare la motivazione; la censura è dichiarata inammissibile.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Le doglianze sulla valutazione delle prove sono ritenute inammissibili quando mirano a un nuovo esame del merito.

  • art. 112 c.p.c.

    È citato nel ricorso incidentale con riferimento alla liquidazione di alcuni danni; la censura è dichiarata inammissibile.

Massime di principio

  • Lo scioglimento di una società di persone per venir meno della pluralità dei soci, seguito dalla scelta del socio superstite di proseguire l'attività come impresa individuale, non elimina automaticamente i rapporti attivi e passivi già facenti capo alla società: in tale vicenda si configura una successione sostanziale che può rendere riferibili al nuovo assetto imprenditoriale gli atti interruttivi compiuti prima dello scioglimento.
  • Ai fini dell'interruzione della prescrizione è decisivo che l'atto provenga dal titolare del diritto o dal soggetto che, per successione sostanziale, ne abbia acquisito la titolarità; se l'atto è riferibile al rapporto sostanziale, esso produce effetti anche rispetto al successore.
  • La trasformazione di fatto da società di persone in impresa individuale del socio superstite non va confusa con la trasformazione tipica ex art. 2498 c.c.: si tratta di una vicenda estintivo-succesoria che presuppone lo scioglimento e la liquidazione della società.
  • Nel giudizio di cassazione la procura su foglio separato è valida se materialmente congiunta al ricorso e non risulta in modo evidente la sua estraneità al giudizio di legittimità.
  • La sospensione dei termini processuali feriali e quella straordinaria per emergenza sanitaria operano secondo le regole di legge sul computo dei termini, con possibile sommatoria dei rispettivi periodi quando ne ricorrano i presupposti.
  • Le censure di ricorso per cassazione devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; le doglianze che si limitano a sollecitare una nuova valutazione del fatto o che non attaccano la decisione nella sua effettiva motivazione sono inammissibili.
  • In tema di pagamento di cambiali domiciliate presso una banca, la domiciliazione e la predisposizione della provvista sono elementi rilevanti per inferire l'esistenza di un mandato di pagamento; la falsità della sottoscrizione dell'obbligato cartolare non è di per sé decisiva rispetto al rapporto autonomo tra cliente e banca.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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