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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27202/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da una gara pubblica per lavori portuali. Dopo l’aggiudicazione provvisoria a un RTI, la stazione appaltante annullava in autotutela la procedura e bandiva una nuova gara, poi a sua volta ritirata per sopravvenute criticità ambientali-paesaggistiche. Il RTI otteneva dal TAR l’annullamento degli atti e il riconoscimento, in linea di principio, del risarcimento in forma specifica, con rigetto delle ulteriori pretese risarcitorie. In ottemperanza al giudicato, il TAR dichiarava inammissibile la domanda di esecuzione in forma specifica perché la nuova revoca della gara, non impugnata, rendeva impossibile la riaggiudicazione; riteneva inoltre inammissibile la domanda di risarcimento per equivalente proposta in quella sede e la domanda di danno da perdita di chance. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa confermava: prima con sentenza parziale, escludendo che il provvedimento di revoca preesistente e non impugnato potesse essere trattato come fatto sopravvenuto idoneo a fondare la responsabilità da mancata esecuzione del giudicato; poi con sentenza definitiva, dichiarando inammissibile e comunque infondato l’appello sulla domanda risarcitoria aquiliana, anche per l’interruzione del nesso causale dovuta alla mancata impugnazione dell’atto lesivo. Con il ricorso per cassazione, la società ricorrente lamentava eccesso di potere giurisdizionale, sostenendo che il giudice amministrativo avesse aggiunto all’art. 112, comma 3, c.p.a. un requisito non previsto dalla legge, cioè l’onere di impugnare con esito favorevole la revoca amministrativa per poter ottenere il risarcimento per equivalente sostitutivo dell’esecuzione specifica del giudicato; secondo la ricorrente, la norma prevede invece una responsabilità anche oggettiva per l’impossibilità, totale o parziale, di eseguire in forma specifica il giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure della ricorrente, pur formulate come denunciato sconfinamento del giudice amministrativo nella sfera del legislatore, investissero in realtà l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 112 c.p.a., la ricostruzione dei fatti di causa e la valutazione della rilevanza della revoca non impugnata. Tali profili rientrano nei limiti interni della giurisdizione del giudice speciale e non integrano eccesso di potere giurisdizionale sindacabile ex art. 111, comma 8, Cost. La Corte ha quindi escluso la propria possibilità di rivedere il merito dell’interpretazione della norma o la correttezza della soluzione adottata dal giudice amministrativo. Nulla sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 2, lett. a), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    richiamato come base della procedura di affidamento originaria dell’appalto

  • art. 112 ss. c.p.a.

    indicato quale fondamento dell’azione di ottemperanza e delle connesse domande risarcitorie

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    «Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione»

    la ricorrente ne propone una lettura in chiave di responsabilità anche oggettiva per impossibilità sopravvenuta; la Corte non entra nel merito della corretta interpretazione, ritenendo la censura inammissibile perché attinente ai limiti interni della giurisdizione

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    richiamato nel giudizio di merito in relazione alla richiesta di penalità di mora

  • art. 111, comma 8, Cost.

    indicato come parametro del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato e del giudice amministrativo speciale, limitato ai soli eccessi di potere giurisdizionale

  • art. 362 c.p.c.

    richiamato per delimitare il sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni del giudice speciale

  • art. 110 c.p.a.

    richiamato in combinazione con l’art. 362 c.p.c. quale norma sul ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo speciale

  • art. 2697 c.c.

    evocato solo indirettamente nel richiamo alla disciplina civilistica dell’inadempimento e dell’onere probatorio, senza un’autonoma applicazione decisiva

  • art. 2041 c.c.

    citato nel contesto del risarcimento/azione sostitutiva, senza essere oggetto di autonoma decisione

  • art. 1467 c.c.

    richiamato solo come termine di comparazione nella ricostruzione della ricorrente, senza autonoma applicazione

Massime di principio

  • L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore è configurabile solo quando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, e non quando si limiti a interpretare o applicare, anche in modo eventualmente erroneo o abnorme, una norma esistente.
  • Il sindacato delle Sezioni Unite ex art. 111, comma 8, Cost. non si estende agli errori di interpretazione o di applicazione delle norme sostanziali o processuali compiuti dal giudice amministrativo, i quali restano entro i limiti interni della giurisdizione.
  • La deduzione secondo cui il giudice amministrativo avrebbe imposto un requisito non previsto dalla legge deve tradursi in una reale creazione normativa; se invece critica la lettura data a una disposizione o la valutazione della sua portata rispetto ai fatti di causa, il ricorso è inammissibile per difetto di eccesso di giurisdizione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la questione se una sopravvenuta revoca amministrativa non impugnata interrompa il nesso causale o impedisca l’esecuzione in forma specifica attiene all’interpretazione della disciplina applicabile e alla ricostruzione del fatto, non al riparto dei poteri tra giurisdizione e legislatore.
  • Anche una decisione del giudice speciale ritenuta errata, anomala o gravemente discostata dalle norme di riferimento non integra di per sé uno sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione, potendo semmai configurare un errore di giudizio non deducibile con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNesso di causalità

Testo integrale

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